Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22882 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29025-2017 proposto da:

M.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato MARCO IERADI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

GIOVANNI GIUFFRE’ che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

B.C., P.C.L.E., P.C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1878/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO IERADI per delega;

udito l’Avvocato DOMENICO GULLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2010, B.C. e P.C.L. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano M.G. e Allianz Bank Financial Advisors S.p.a., già Ras Bank S.p.a., lamentando la violazione, da parte di questi ultimi, dei doveri di diligenza e correttezza su di essi gravanti in base alle disposizioni del TUF e del Regolamento Consob vigente. Chiesero quindi la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni nonchè l’accertamento dell’indebita appropriazione di un importo di Euro 220.000, consegnato al M. e mai investito, con relativa condanna alla restituzione.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il M. aggiunse di aver effettivamente ricevuto il suddetto importo, ma di averlo successivamente girato ai figli degli attori, conformemente alle loro richieste. La Allianz svolse infine domanda di manleva nei confronti del promotore finanziario.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3230/2014, accolse parzialmente la domanda degli attori nei confronti del solo M., condannando quest’ultimo a corrispondere in loro favore l’importo di Euro 220.000.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1878/2017, depositata il 4 maggio 2017.

La Corte d’appello, per quel che qui ancora rileva, ha confermato quanto statuito in prime cure circa l’assenza di prova del versamento della somma contestata in favore di P.C.M. e del marito S.C..

In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto che la quietanza di pagamento sottoscritta da questi ultimi, in quanto documento proveniente da terzi, non costituisse piena prova nei confronti degli attori B.- P.C., nè fosse soggetto ad oneri di disconoscimento, ma rappresentasse una prova atipica, lasciata alla libera valutazione del giudicante, nel contesto complessivo di tutti gli argomenti di prova.

La Corte di Milano ha poi osservato che la tesi del M. era smentita dalla testimonianza della figlia e del genero dei coniugi B.- P.C., i quali avevano riconosciuto le proprie sottoscrizioni, ma smentito di averle apposte sul documento prodotto dal M. e di aver mai ricevuto la somma in oggetto.

Inoltre, il giudice dell’appello ha rilevato che risultava agli atti una ricevuta di versamento di Euro 220.000, effettuata dal M. sul proprio conto corrente presso la Ras Bank e che lo stesso convenuto non era mai stato in grado di documentare una corrispondete voce contabile in uscita, tale da provare i movimenti di denaro.

Secondo la Corte di merito, non erano chiari i motivi per cui i B.- P.C. avrebbero dovuto consegnare al M. una somma così ingente, per di più in contanti, per farne consegna alla propria figlia, anzichè provvedervi direttamente, in modo certamente più sicuro.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, il signor M.G.L..

3.1. Allianz Bank Financial Advisors S.p.a., con il proprio controricorso, aderisce ai motivi formulati dal M.. Gli intimati B.C., in proprio ed in qualità di erede di P.C.L., nonchè P.C.L.E. e P.C.M., in qualità di eredi di P.C.L. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 116,214 c.p.c.: erronea valutazione della prova; falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.”.

I giudici del merito avrebbero errato nel ritenere la quietanza sottoscritta dalla figlia e dal genero dei coniugi B.- P.C. quale prova libera, costituendo per contro piena prova, data la successione nel processo di P.C.M. al padre.

Di conseguenza, sarebbe dimostrato che il denaro era stato versato in favore del M. non ai fini di investimento, ma al fine di trasferirlo tramite di lui alla figlia e al genero, e che lo stesso M. aveva adempiuto alle indicazioni a lui date consegnando il denaro in contanti.

5.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. Incoerenza e contraddittorietà delle motivazioni della sentenza”.

La Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato, da un lato – al fine di condannare il M. – l’illogicità e la mancanza di prova della ricostruzione dei fatti operata dal NIeregalli, secondo il quale la somma di Euro 220.000 gli sarebbe stata consegnata al fine di trasferirla alla figlia e al genero, e dall’altro lato – al fine di escludere la responsabilità solidale di Allianz – la mancanza di prova circa il fatto che la stessa somma sarebbe stata consegnata per finalità di investimento.

Non essendo dimostrata la causale di consegna ai fini di investimento, la Corte avrebbe dovuto ritenere la dazione intervenuta per la causale sostenuta dal M..

Inoltre, la stessa sentenza impugnata afferma che l’ammissione del M. di aver ricevuto la somma lascerebbe intravedere la possibile esistenza di rapporti di diverso tipo tra le parti, tali da giustificare il trasferimento di denaro.

Tale affermazione sarebbe confermata da ulteriori quietanze di ricevimento, tramite il M., di rilevanti importi di denaro a firma dello S. e di P.C.M. da parte di B.C..

Peraltro, P.C.M. e S.C. avrebbero riconosciuto come proprie le firme apposte sul documento, salvo poi precisare di non averle apposte su quel documento, senza però specificare su quale altro documento le avrebbero apposte.

Non sarebbe mai stato nemmeno affermato il riempimento abusivo della quietanza. Nè sarebbe vero che entrambi i testi abbiano affermato di non aver mai ricevuto la somma.

La ricostruzione del M. non sarebbe inverosimile, visti i rapporti tra le parti. Il ricorrente sarebbe stato fidanzato di P.C.M. e da molto tempo sarebbe stato promotore finanziario della famiglia, ricevendo dalla stessa, molto denaro, anche in contanti, non solo per investimenti finanziari.

I due motivi congiuntamente esaminati sono fondati per quanto di ragione.

P.C.M. è subentrata nel processo nella qualità di erede del padre, e quindi nella stessa situazione giuridica di quest’ultimo. Pertanto, la Corte era tenuta a valutare i documenti in questione alla luce della mutata situazione delle parti in giudizio. Infatti P.C.M. in primo grado era terzo ma nel giudizio in appello era divenuta parte qualificandosi erede di P.C.L., (nelle more deceduto). La P. una volta divenuta erede è subentrata nel giudizio in tale qualità e avrebbe dovuto formalmente disconoscere ai sensi dell’art. 214 c.p.c. la scrittura privata oppure proporre querela di falso ex art. 2702 c.c., per coerenza con la sua prima prospettazione come teste.

Da ciò consegue che le dichiarazioni contenute nel documento contestato (doc. 2) sono pienamente riconducibili a C.M., che ha riconosciuto la firma apposta sul documento.

Ha errato, dunque, la Corte d’appello nel valutare il suddetto documento alla stregua di una prova atipica ex art. 116 c.p.c. e non invece, come avrebbe dovuto, sulla base della disciplina di cui all’art. 2702 c.c. e dell’art. 214 c.p.c.

6. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande di B.C., P.C.L.E. e P.C.M..

In considerazione della complessità della questione trattata, vanno compensate le spese tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande di B.C., P.C.L.E. e P.C.M. e in considerazione della complessità della questione trattata compensa tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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