Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22881 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 13/09/2019), n.22881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4538/2018 proposto da:

C.M.T., Co.Ro., elettivamente domiciliati

in Roma alla via Annia Regilla, n. 194 presso lo studio

dell’AVVOCATO Andrea CORSETTI che li rappresenta e difende

unitamente all’AVVOCATO GIUSEPPE PIZZUTELLI;

– ricorrenti –

contro

Comune di Segni, in persona del Sindaco in carica, elettivamente

domiciliato in Roma alla via Oslavia n. 30 presso lo studio

dell’AVVOCATO ALBERTO COLABIANCHI che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 04519/2017 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Dott. Cristiano Valle, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

I coniugi Co.Ro. e C.M.T., anche quali eredi di Co.An., deceduto nel (OMISSIS), esperito tentativo di conciliazione, chiesero al Presidente del Tribunale di Velletri l’affrancazione di alcuni terreni del Comune di (OMISSIS), che l’Ente pubblico territoriale aveva ricevuto a seguito dello scioglimento dell’IPAB M.- R..

L’ordinanza di affrancazione venne emanata dal Presidente del Tribunale di Velletri previo riscontro del versamento del capitale di affranco ai sensi della L. 22 luglio 1966, n. 607.

Su opposizione del Comune di Segni, la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Velletri revocò, con sentenza resa nel contraddittorio delle parti, l’ordinanza di affrancazione, ritenendo che non si trattasse di enfiteusi affrancabile bensì di ordinario affitto agrario, oramai scaduto al 11.11.2012, e condannò i Co.- C. al rilascio dei Segni per il 11.11.2016, condannando il Comune alla restituzione della somma ricevuta a titolo di affrancazione.

La Corte di Appello di Roma, sezione specializzata agraria, adita da Co.Ro. e C.M.T., con sentenza n. 04519 del 2017 ha dichiarato improponibili, in quanto non precedute da rituale tentativo di conciliazione, le domande di accertamento della cessazione del rapporto agrario e di rilascio, proposte dal Comune di Segni, ed ha rigettato nel resto l’appello, con compensazione parziale delle spese di lite e condanna degli appellanti al pagamento della restante metà.

Ricorrono per cassazione Co.Ro. e C.M.T. con tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Segni.

Il P.M. non ha presentato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5. Il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’espressamente affermato dai ricorrenti in relazione al testo della disposizione previgente al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, con riferimento al riparto dell’onere probatorio circa il rapporto dedotto in giudizio.

Il secondo mezzo è pure formulato con riferimento ai suddetti parametri normativi, anche in questa censura i ricorrenti richiamano l’art. 360, comma 1, n. 5 nella richiamata previgente formulazione, con riferimento alla ritenuta irrilevanza delle istanze istruttorie avanzate dai Co.- C..

Il terzo motivo si muove sull’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla mancata valutazione del fatto decisivo oggetto di discussione inerente la consistenza dei terreni dei quali era stata chiesta l’affrancazione, che erano incolti e comunque del tutto inutilizzati.

I tre motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.

I primi due sono inammissibili laddove richiedono censura non più proponibile, trattandosi di sentenza pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, che ha modificato dell’art. 360 c.p.c., il n. 5 con conseguente riduzione della censura motivazionale al cosiddetto minimo costituzionale (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014, secondo la quale: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”.).

Nel resto i due primi motivi censurano genericamente la sentenza d’appello, non riuscendo ad incrinarne l’impianto motivazionale che ha ritenuto che nel caso di specie veniva in rilievo un rapporto di affitto agrario, originariamente stipulato con Co.An., dante causa del solo Co.Ro. e non anche della di lui moglie C.M.T..

L’esistenza del rapporto di affitto agrario è stata correttamente fondata sulle ricevute di pagamento dal 1984 al 1992 sottoscritte da Co.An. e sulle copie dei vaglia postali da questi inviati dal 1999 al 2000 e, quindi, dal di lui figlio R., per gli anni dal 2003 al 2010 ed inoltre sulla dirimente circostanza, che le prove testimoniali articolate da parte degli odierni ricorrenti, attori ed appellanti nei precedenti gradi di giudizio, non avevano in alcun modo ad oggetto il fatto che i terreni condotti fossero, al momento della loro concessione, del tutto incolti.

La Corte di Appello ha ritenuto, e l’affermazione non è incrinata dai motivi di ricorso, che le prove testimoniali dedotte e la consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado, non consentivano di acclarare quale fosse la natura dei terreni se incolti o invece parzialmente coltivati e solo, se del caso, bisognevoli di miglioramenti, traendone la logica conseguenza dell’esclusione dell’applicabilità della disciplina sull’affrancazione, riferita ai soli terreni nudi o incolti o per i quali risulta necessario stabilire o ripristinare le condizioni minime per una proficua e redditiva coltivazione.

L’inerenza dei miglioramenti al fondo è imprescindibile per la causa del contratto a miglioria (Cass. n. 05021 del 04/03/2014), e pertanto, è da escludersi l’affrancabilità laddove, come nella specie, non risulti provato che i terreni fossero originariamente del tutto incolti ed improduttivi e che il contratto o comunque la costituzione dell’enfiteusi fosse avvenuta al fine di metterli a coltura o comunque di riportarli in condizioni produttive.

La lettura dei capitoli di prova, così come riportati nel ricorso di legittimità, non sottindende in alcun modo che i terreni condotti dai Co.- C. fossero, all’inizio del rapporto, con Co.An., del tutto incolti e bisognevoli di essere messi (o rimessi) a coltivazione produttiva.

E’, inoltre, giurisprudenza costante (Cass. n. 11457 del 17/05/2007) che “Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento”.

I primi due motivi sono, pertanto, rigettati.

Il terzo motivo è pure infondato.

Il fatto storico della consistenza e natura dei terreni concessi è stato esaminato dalla sentenza in scrutinio, che, con motivazione succinta ma lineare e coerente ha ritenuto di escludere, alla pag. 5, che si trattasse di terreni del tutto incolti ed improduttivi, ritenendo irrilevanti sia le prove testimoniali dedotte sia la consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo della controversia.

La natura agraria della controversia esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge;

rilevato che agli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione Terza civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA