Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22881 del 10/11/2016
Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 10/11/2016), n.22881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15541-2013 proposto da:
H.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 184, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LUIGI GROSSI,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;
– ricorrente –
contro
MONTEROSA SPA, in persona del suo Presidente dott. L.M.,
FONDIARIA SAI SPA, in persona del suo procuratore speciale dott.
R.A., MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore
speciale dott. R.A., UNIPOL ASSICURAZIONI, anche quale
società incorporante della NAVALE ASSICURAZIONI SPA, in persona del
suo procuratore speciale dott. Lo.Gi.Ma.Sa.,
SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del suo procuratore
speciale dott. N.E.M., elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MARIA
ANTONIETTA PERILLI, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURIZIO CURTI giuste procure speciali in calce al
controricorso;
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti
Dott. C.T. e Dott. B.P., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSIMO FOSSATI giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, UGF DIVISIONE AURORA ASSICURAZIONI SPA,
ALLIANZ SPA, SOC. COOP. R.L. SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI,
AXA WINTERTHUR SPA, CASSA SVIZZERA DI COMPENSAZIONE;
– intimati –
Nonchè da:
CASSA SVIZZERA DI COMPENSAZIONE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, signor S.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
POMPA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO
SOMMO giusta procura speciale in calce al ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
MONTEROSA SPA, in persona del suo Presidente dott. L.M.,
FONDIARIA SAI SPA, in persona del suo procuratore speciale dott.
R.A., MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore
speciale dott. R.A., UNIPOL ASSICURAZIONI, anche quale
società incorporante della NAVALE ASSICURAZIONI SPA, in persona del
suo procuratore speciale dott. Lo.Gi.Ma.Sa.,
SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del suo procuratore
speciale dott. N.E.M., elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MARIA
ANTONIETTA PERILLI, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURIZIO CURTI giuste procure speciali in calce al
controricorso;
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Amministratore
Delegato rag. G.R., GENERALI ITALIA SPA, in persona del
suo procuratore speciale dott. M.M., elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio
dell’avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MAURIZIO CURTI giuste procure speciali in
calce al controricorso;
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
H.C. (OMISSIS), ASSITALIA SPA, UGF DIVISIONE AURORA
ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ SPA, AXA WINTERTHUR SPA, SOCIETA’
CATTOLICA DI ASSICURAZIONI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1327/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 24/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/04/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;
udito l’Avvocato CARLA SILVESTRI per delega;
udito l’Avvocato FRANCESCO A. MAGNI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
I FATTI
H.C. convenne dinanzi al Tribunale di Aosta la Monterosa s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente sciistico verificatosi nel (OMISSIS).
La società convenuta propose domanda di garanzia nei confronti delle proprie assicuratrici.
Intervennero in giudizio la Winterthur Assicurazioni e la Cassa Svizzera di compensazione, in qualità di enti che avevano prestato assistenza all’attrice erogandole somme di danaro delle quali chiedevano la restituzione, in via surrogazione, alla Monterosa. Il giudice di primo grado accolse la domanda, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., condannando le compagnie assicuratrici chiamate in garanzia (e contumaci in quel giudizio) a rivalere le convenute costituite nei limiti delle rispettive quote di quanto versato alla H..
La corte di appello di Torino, investita delle impugnazioni hinc et inde proposte, riformò la sentenza di prime cure, rigettando in toto la domanda risarcitoria e disponendo le conseguenti restituzioni.
Per la cassazione della sentenza della Corte piemontese H.C. ha proposto ricorso sulla base di un unico, complesso motivo di censura.
Resistono con controricorso le compagnie assicuratrici costituite e la Cassa Svizzera di compensazione, che propone a sua volta ricorso incidentale, nella sostanza adesivo, sia pur soltanto in parte qua, al ricorso principale.
Memorie H., Cassa Svizzera di Compensazione, Monterosa e compagnie assicuratrici costituite.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti.
Essi sono entrambi infondati.
Con il primo ed unico motivo del ricorso principale, si denuncia insufficiente ed erronea motivazione circa un fatto decisivo e controverso ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Con il primo ed unico motivo del ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento Piemonte n. 2 del 22.4.1996 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati, e congiuntamente rigettati, sia pur con la precisazione in diritto che seguirà, a correzione in parte qua della motivazione del giudice di appello. Nel merito, le censure si infrangono sul corretto impianto motivazionale adottato dalla Corte piemontese nella parte in cui, con ampie ed esaurienti argomentazioni che questo collegio interamente condivide, ha ritenuto che la riconducibilità del sinistro fosse da ascrivere alla sola condotta colposa della danneggiata che ha reso, con il suo comportamento gravemente imprudente, la res in custodia causa del danno.
La decisione appare conforme a quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 2563 del 2007, pronunciata in fattispecie del tutto analoga a quella odierna, con la quale è stata esclusa la responsabilità del custode in caso di fortuito cd. incidentale, quando cioè la cosa produttiva di danno sia stata resa fattore eziologico dell’evento da un fatto estraneo al suo intrinseco dinamismo, ancorchè dipendente (come nella specie) dalla condotta colpevole del danneggiato (o di un terzo).
La richiesta di apprezzamento dei fatti e delle prove, rivolta a questa Corte dai ricorrenti, in senso difforme da quello correttamente e condivisibilmente adottato dal giudice di merito risulta del tutto incompatibile con i limiti e le funzioni del giudizio di legittimità.
Va peraltro precisato (e in tal senso corretta in parte qua la motivazione della sentenza impugnata) come nessun rilievo, nell’economia della decisione adottata, assuma l’erroneo richiamo alla Regione Piemonte quale soggetto emanante il regolamento n. 2 del 22 aprile 1996 – essendo nella specie applicabile il Regolamento esecutivo della L.R. Val D’Aosta 17 marzo 1992, n. 9 -, con la ulteriore specificazione (omessa nella pronuncia della Corte territoriale) che la legge statale 24 dicembre 2003, n. 363 esonera espressamente i concessionari e i gestori degli impianti di risalita dalla responsabilità per gli incidenti che si verifichino nei cd. “fuori pista”, a prescindere dal fatto che siano serviti o meno dagli impianti stessi.
Il ricorso principale e quello incidentale sono, pertanto, rigettati.
Le spese del giudizio di Cassazione possono essere integralmente compensate, atteso il contrastante esito del giudizio di merito e la complessità della vicenda.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016