Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22880 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22880

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12342 2013 proposto da:

C.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA

VECCHIA 497, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA FONSECA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POLI 29,

presso lo studio dell’avvocato MARIA LAURA CONSOLAZIO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 314/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che C.G.P. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 314/15/12, depositata il 19/11/2012, della Commissione tributaria regionale della Campania, con la quale è stato respinto, con compensazione delle spese processuali, l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTP di Napoli, di rigetto dell’impugnazione della cartella di pagamento per tasse automobilistiche, notificata il 19/10/2009, relativamente agli anni 2003, 2004 e 2006; che la sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’appello risulta privo di specificità, in quanto si limita a reiterare le eccezioni formulate in prime cure “senza indicare le ragioni di diritto che le sostengono e non si confronta con le corrette osservazioni della CTP, che sia pure succintamente le ha ritenute infondate”;

che la Regione Campania resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, giacchè la CTR, con la decisione impugnata, ha confermato quella di primo grado, senza operare alcun riferimento alle norme di legge applicate, e senza esplicitare l’iter logico-giuridico seguito;

che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, giacchè la CTR non ha esaminato le eccezioni proposte nel ricorso introduttivo del giudizio, reiterate in appello, anche con riferimento alla dedotta violazione della norme sulla notifica degli avvisi di accertamento, che con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., giacchè la CTR non ha considerato che il C. risiede in (OMISSIS), per cui non è dato comprendere perchè la Regione Campania abbia notificato gli avvisi di accertamento in altro domicilio, mentre la cartella esattoriale impugnata è stata invece notificata nel luogo di effettiva residenza del contribuente;

che i motivi di ricorso sono affetti da una evidente ragione di inammissibilità, rilevabile primariamente sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, atteso che in forza di detto principio (cfr. art. 366 c.p.c.) l’atto di impugnazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, e che il ricorrente ha perciò l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 17198/2016; n. 14182/2016; n. 14784/2015);

che l’opinione reiteratamente espressa da questa Corte è nel senso che ” L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione dei giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità”. (Cass. n. 20405/2006);

che la CTR, nel caso di specie, ha fatto applicazione del principio secondo cui “In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata”. (Cass. n. 1461/2017), per cui il ricorrente avrebbe dovuto far emergere, in questa sede di legittimità, come il requisito di specificità dei motivi di appello sia stato soddisfatto, riportando le argomentazioni all’uopo svolte, correlandole con le motivazioni della sentenza gravata, in tal modo offrendo dimostrazione di aver adeguatamente contestato il fondamento logico-giuridico della decisione, sfavorevole alle tesi del contribuente;

che, quanto alle denunce riferite genericamente alla invalidità della cartella di pagamento preceduta da avvisi di accertamento irritualmente notificati, in violazione dell’art. 139 c.p.c., non nei luogo ((OMISSIS)) di residenza del contribuente, ma “presso il precedente” indirizzo, notificazioni che il giudice di primo grado aveva ritenuto regolarmente eseguite, sulla base “delle ricevute allegate dall’Ufficio impositore”, è sufficiente richiamare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nel ricorso per cassazione, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale è necessaria l’indicazione di tutti gli elementi condizionanti l’operatività di tale violazione e, per il principio dell’autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della relata onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato (Cass. 5185/2017; n. 17424/2005);

che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 710,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA