Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22880 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 13/09/2019), n.22880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22434/2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma al viale

Giulio Cesare n. 95 presso lo studio dell’AVVOCATO FRANCESCO

ZARRILLI che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO VITO

ZARRILLI;

– ricorrente –

contro

B.C., S.C., elettivamente domiciliati in Roma,

alla via XX Settembre n. 18 presso lo studio dell’AVVOCATO GIUSEPPE

RUBINETTI (Studio VIETTI) che li rappresenta e difende unitamente

all’AVVOCATO LORENZO ANTONIO RUBINETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00310/2017 della CORTE d’APPELLO di POTENZA,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 da CRISTIANO VALLE, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza n. 310 del 2017, ha riformato la sentenza del Tribunale di Melfi che aveva riconosciuto il riscatto agrario, in favore di C.G., su fondo sito in agro del Comune di (OMISSIS), alienato a S.C. ed alla di lui moglie B.C..

C.G. impugna la sentenza di appello con quattro motivi.

Resistono con controricorso i retrattati S.C. e B.C., acquirenti del fondo.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380.bis1 c.p.c.

Il P.M. non ha presentato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 158,276 e 359 c.p.c.

Il mezzo concerne l’asserita formazione del collegio giudicante solo dopo che la causa era stata decisa.

Il motivo è da rigettare, in quanto verosimilmente si tratta di una mera irregolarità della cancelleria, che ha tardivamente annotato la trasmissione degli atti al collegio per la decisione. La scansione del procedimento decisorio è così ricostruibile: la causa era stata destinata in decisione all’udienza collegiale del 28 febbraio 2017, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Il giorno 8 giugno 2017 la causa è stata decisa e, quindi, successivamente, il 13 giugno 2017, la sentenza è stata pubblicata.

In ogni caso non vi sono altri elementi per poter ritenere che la causa sia stata decisa dal solo presidente, o da un collegio diverso da quello che figura in intestazione.

La data del 26 maggio 2017, annotata sul fascicolo polisweb è quella in cui, decorsi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., il fascicolo è stato materialmente trasmesso al collegio, e quindi, al relatore, che, come risulta dall’intestazione, è, lo stesso presidente del collegio giudicante.

Il secondo ed il terzo mezzo concernono la mancata riedizione del potere istruttorio e la valutazione delle prove testimoniali.

In particolare il secondo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 111 Cost. e artt. 101,115,116,257 e 359 c.p.c.

Il ricorso afferma che in adesione alla giurisprudenza formatasi nel processo penale la Corte di Appello, qualora avesse ritenuto, come accaduto, non attendibili i testi addotti dal C., avrebbe dovuto procedere alla loro riconvocazione ed alla loro nuova audizione sui punti controversi della loro testimonianza.

Il terzo motivo, pure formulato sotto il profilo della nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4 in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2) censura la valutazione della prova testimoniale compiuta dal giudice di appello.

I due detti motivi nn. 2 e 3 possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.

Essi si risolvono in un diverso apprezzamento delle prove testimoniali. Il secondo, in particolare, si duole della mancata rinnovazione dell’audizione, il richiamo alla giurisprudenza formatasi nella materia penale è del tutto improprio, giusta la diversità di ambiti; basti osservare che nel processo penale il grado di convincimento è quello del superamento di ogni ragionevole dubbio, mentre nel processo civile il criterio è quello del “più probabile che non” (si veda, con specifico riferimento alla materia risarcitoria Cass. n. 19430 del 30/09/2016). In ogni caso deve ribadirsi che (Cass. n. 09322 del 20/04/2010): “L’esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni previsto dall’art. 257 c.p.c., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell’art. 359, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione”.

Il terzo mezzo censura la valutazione della prova testimoniale compiuta dal giudice d’appello.

Esso è infondato in quanto si risolve in una richiesta di diverso apprezzamento delle prove compiuto ritualmente e di cui la Corte territoriale ha dato ampiamente conto. La sentenza in esame afferma che le deposizioni dei due testi comunque non davano conto dell’inizio del rapporto di affitto agrario, ossia non lo collocavano esattamente nel tempo e soprattutto apparivano perplesse in quanto nessuno dei due testi, entrambi addotti dal C. (in quanto i retrattati erano stati dichiarati decaduti dalla prova) aveva saputo riferire il nome della nipote del C., o della di lui moglie, che si recava a corrispondere il canone, ed a chi dei diversi comproprietari lo corrispondesse.

La ricostruzione della vicenda in chiave di mancato raggiungimento della prova della qualità di affittuario da oltre un biennio è, pertanto, logica e coerente e resiste alle censure mosse.

Il quarto motivo verte sulla liquidazione delle spese di lite.

Esso è infondato, in quanto si limita a denunciarne l’eccessività non tenendo conto del valore effettivo della controversia.

Esso è infondato, incorrendo in mancanza di specificità, risultando apoditticamente formulato (Cass. n. 18190 del 16/09/2015, n. 22287 del 21/10/2009) sulla base di una valutazione del tutto soggettiva del valore della controversia, dell’importanza delle questioni trattata e dell’attività espletata dalla parte appellante, ed è inoltre contraddittorio, in quanto denuncia una liquidazione di cui, almeno in primo grado, la difesa del C. si è avvantaggiata.

La censura, inoltre, non risulta adeguatamente formulata in relazione al più recente orientamento di questa Corte (Cass. n. 30529 del 19/12/2017): “In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. n. 140 del 2012, art. 41 il quale ha dato attuazione al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, conv. con modif. dalla L. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benchè questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all’attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell’entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio”.

E’, viceversa, pur non integrando un autonomo motivo di ricorso, fondata la questione, sollevata dalla difesa del ricorrente C., sulla ritualità dell’asseverazione del controricorso.

Non ve ne è, infatti prova, nè sino all’adunanza camerale la difesa dei controricorrenti ha chiesto di poter dimostrare alcunchè sul punto, della avvenuta rituale asseverazione del controricorso (Sez. U n. 10266 del 27/04/2018: “Nel giudizio di cassazione, cui – ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 conv. con modif. in L. n. 221 del 2012 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1 bis e 1 ter”.

Conseguentemente, mancando rituale costituzione, non vi è luogo a condanna alle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, da individuarsi nel rigetto dell’impugnazione, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione Terza civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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