Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22880 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 13/08/2021), n.22880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25329-2015 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GEROLAMO

BELLONI n. 4, presso lo studio dell’avvocato NICOLA POLISINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO LAURITA, e IVANA

ENRICA PIPPONZI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, e LELIO

MARITATO;

– controricorrente –

nonché contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 149/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 16/06/2015 R.G.N. 2/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA

Mario, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da R.F. nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale successore a titolo universale dell’IPOST.

2. La Corte territoriale ha premesso che l’appellato, dipendente di Poste Italiane s.p.a., aveva sottoscritto il 23 marzo 2009 un accordo per l’esodo volontario anticipato con decorrenza dal 1 gennaio 2010. Successivamente, con nota dell’8 luglio 2010, l’IPOST gli aveva comunicato di essere incorso in errore nei conteggi e gli aveva richiesto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contribuzione volontaria, rappresentando, altresì, che l’erogazione del trattamento pensionistico sarebbe avvenuta solo a partire dal 1 gennaio 2011.

3. Il giudice d’appello, per quel che rileva in questa sede, non ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il primo giudice quanto al nesso causale fra l’inadempimento dell’ente previdenziale ed il pregiudizio asseritamente subito ed ha rilevato che nell’accordo di risoluzione consensuale il R., pur dichiarando di aver assunto informazioni presso l’IPOST quanto alla complessiva anzianità di servizio maturata, aveva aggiunto che la posizione contributiva non assumeva alcuna rilevanza ai fini della risoluzione e non costituiva una condizione essenziale per quest’ultima.

4. La Corte territoriale ha evidenziato che il lavoratore non aveva provato di avere ricevuto dall’ente previdenziale una comunicazione attestante i dati poi rivelatisi errati, sicché l’INPS non poteva essere chiamato a rispondere del danno asseritamente derivato dalla violazione dell’obbligo di corretta informazione previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54. In ogni caso la dichiarazione contenuta nell’accordo portava ad escludere che l’adesione all’esodo incentivato fosse avvenuta a prescindere dal monte contributivo sino ad allora raggiunto.

5. Per la cassazione della sentenza R.F. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ai quali l’Inps ha replicato con tempestivo controricorso. E’ rimasta intimata Poste Italiane s.p.a., alla quale il ricorso è stato notificato sebbene la stessa non fosse stata parte del giudizio d’appello.

La Procura Generale ha concluso D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8 bis, convertito in L. n. 176 del 2020, per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 342 c.p.c. e sostiene che l’appello dell’Istituto previdenziale doveva essere dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti richiesti dalla disposizione processuale richiamata in rubrica, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54.

2. La seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza gravata la violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il documento con il quale l’IPOST, in data antecedente la conclusione dell’accordo, aveva certificato la complessiva anzianità contributiva era stato prodotto nel giudizio di primo grado e non era stato contestato dall’Inps che, anzi, quel documento aveva richiamato nella memoria difensiva e nell’atto d’appello.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 101 c.p.c. e sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto provocare il contraddittorio sull’asserita mancanza della comunicazione inoltrata dall’Istituto previdenziale.

4. Analoga rubrica è anteposta alla quarta censura con la quale si addebita alla Corte territoriale di non avere sollecitato le parti a discutere sull’interpretazione dell’accordo di risoluzione consensuale, accordo che, tra l’altro, non poteva essere valorizzato per respingere la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti dell’Inps, che era rimasto estraneo allo stesso.

5. Il primo motivo è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto dell’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012).

La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010).

Dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello (Cass. n. 29495/2020).

Non e’, invece, sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, indicando la sede nella quale l’atto processuale è reperibile, perché l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5 richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento o dell’atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (Cass. 28.9.2016 n. 19048).

6. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che si incentra sulla comunicazione IPOST del 14 giugno 2007, richiamata ma non trascritta nelle parti essenziali, perché i principi ribaditi nel punto che precede a maggior ragione valgono per la produzione documentale, in relazione alla quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che ” sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. S.U. n. 34469/2019).

6.1. Si aggiunga che la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione degli artt. 101 e 115 c.p.c., sollecita una valutazione sul contenuto delle prove offerte dall’originario ricorrente e sulla condotta processuale tenuta dall’ente convenuto, valutazione che esula dai limiti e dalla funzione del giudizio di legittimità.

Occorre qui ribadire che “spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019). Va, poi, rimarcato che l’omesso esame di un documento, ossia di una risultanza istruttoria, non può essere denunciato nel giudizio di legittimità ove sul fatto storico il giudice abbia comunque pronunciato, perché in tal caso la censura si risolve nella denuncia di un errato esercizio di apprezzamento delle prove non legali, che “non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. n. 11892/2016 e negli stessi termini Cass. n. 23153/2018).

7. Il terzo ed il quarto motivo, che denunciano la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, sono infondati perché l’obbligo di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio si riferisce solo alle questioni di fatto, o di diritto misto a fatto, suscettibili di dar luogo ad uno sviluppo processuale in quanto richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle richieste dalle parti, sicché detto obbligo non può certo essere ravvisato in relazione alla valutazione del materiale probatorio già acquisito, espressa con riferimento al thema decidendum indicato dalle parti (Cass. n. 10353/2016; Cass. n. 16504/2017).

L’assunto del ricorrente, secondo cui il giudice sarebbe tenuto a provocare il contraddittorio ogniqualvolta intendesse fondare la decisione su un’argomentazione diversa da quella prospettata dalle parti, non considera che il principio di cui all’art. 101 c.p.c. va coordinato con le disposizioni del codice di rito che disciplinano i poteri del giudice e che riservano a quest’ultimo, nel rispetto del limite posto dall’art. 112 c.p.c., la qualificazione giuridica dei fatti e la valutazione delle prove addotte dalle parti.

8. Il quarto motivo, lì dove sostiene che l’accordo del 23 marzo 2009 non poteva produrre alcun effetto nei confronti dell’INPS, rimasto estraneo allo stesso, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della pronuncia gravata.

La Corte territoriale, infatti, non ha preteso di estendere all’INPS l’efficacia di un contratto intercorso fra altri soggetti, bensì ha valutato il contenuto dell’accordo in questione al solo fine di escludere il necessario nesso causale fra l’errore commesso dall’Istituto ed il pregiudizio che il ricorrente assumeva di avere sofferto in conseguenza di quell’errore.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato. Se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).

8. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

 

 

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