Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22880 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22880
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28890-2015 proposto da:
Avv. S.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE G. MAZZINI, 41, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO MARIA
SEPIACCI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO
PALMIGIANO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona
dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DEI PRIMATI SPORTIVI, 21, presso lo
studio dell’avvocato ENZO MANNINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FILIPPO DI CARLO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 822/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
emessa il 17/04/2015 e depositata il 1/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Alessandro Palmigiano, per il ricorrente, che si
riporta agli atti;
udito l’Avvocato Filippo Di Carlo, per la controricorrente, che si
riporta agli atti.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1. – L’avv. Fabrizio Maria Sepiacci chiese ammettersi al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa s.p.a. il suo credito prededucibile di Euro 48.887,81, relativo a prestazioni professionali svolte in favore della liquidazione coatta.
Il Tribunale di Palermo dichiarò inammissibile la domanda per essere stata proposta con atto di opposizione allo stato passivo, anzichè con atto di insinuazione tardiva.
La Corte d’appello ha respinto il gravame del soccombente osservando che la sua domanda era incontrovertibilmente qualificabile come opposizione a stato passivo e, in quanto tale, era inammissibile perchè proposta non già avverso lo stato passivo della liquidazione coatta, bensì avverso la successiva nota con cui i commissari liquidatori avevano riscontrato negativamente la richiesta di pagamento del creditore.
2. – L’avv. S. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui i commissari liquidatori hanno resistito con controricorso.
E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con cui viene proposto l’accoglimento del ricorso.
La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite, i quali hanno presentato memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dei documenti (istanza di ammissione tardiva al passivo depositata dall’avv. S. nelle more del presente giudizio di legittimità e relativo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti davanti al Tribunale) prodotti dalla controricorrente unitamente alla memoria. Si tratta invero di atti non riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso (art. 372 c.p.c.).
4. – I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente essendo tutti finalizzati alla qualificazione della domanda quale insinuazione tardiva, sono fondati sotto l’assorbente profilo che, per quanto l’avv. S. avesse proposto una opposizione allo stato passivo pacificamente inammissibile in quanto tale, era compito del giudice verificare – in ossequio ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e di economia dei mezzi processuali – se, proprio in considerazione di detta inammissibilità, essa fosse convertibile in altra domanda rivolta al medesimo scopo, della quale tuttavia presentasse i requisiti di ammissibilità.
La domanda dell’avv. S. (che questa Corte può esaminare e interpretare essendo chiaramente denunciato un error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) certamente presentava tutti i requisiti di ammissibilità della domanda di insinuazione tardiva di credito, la cui forma è dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 89 disciplinata proprio mediante rinvio alle disposizioni valevoli per l’opposizione a stato passivo contenute negli artt. 87, commi da 2 a 5, e 88 medesimo decreto, escluso dunque il riferimento all’impugnazione dello stato passivo (menzionata invece nell’art. 87, comma 1 cit.), la cui sola omissione è, appunto, nel nostro caso, a fondamento della inammissibilità dell’opposizione in quanto tale.
5. – Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale esaminerà la domanda dell’avv. S. convertita in istanza tardiva di ammissione al passivo e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016