Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2288 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23745/2006 proposto da:

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI PADOVA già CONCESSIONARIA

la GE.RI.CO. Spa ora GEST LINE Spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

CONFALONIERI 5 presso lo studio dell’avvocato MANZI Andrea, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TERRIN FEDERICO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

B.M.;

– intimato –

sul ricorso 28165/2006 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 48

presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AMATO CARLO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incid. cond. –

contro

GEST LINE SPA CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA

DI PADOVA già GERICO Spa;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI CARLO per delega Avv. MANZI

ANDREA, che ha chiesto l’accoglimento;

è comparso l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha chiesto il

rigetto;

udito per il resistente l’Avvocato COREA per delega Avv. MARINI

GIUSEPPE, che ha chiesto l’inammissibilità;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione il ricorso principale, l’inammissibilità del ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 19.6.2005, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, confermando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Padova, ha annullato la cartella provvisoria di pagamento, relativa all’IRPEF 1995-1997, nei confronti di B.M., ritenendo che la notifica effettuata alla contribuente, mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, senza compilazione della relata, fosse inesistente e, perciò, insuscettibile di sanatoria.

Per la cassazione della sentenza, con la quale veniva, pure, disposta l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate, per il ritenuto suo difetto di legittimazione passiva, ha proposto ricorso la Gest Line S.p.A., affidandolo a tre motivi. Resistono all’impugnazione l’Agenzia delle Entrate e la contribuente, che ha, pure, proposto ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., perchè proposti contro la medesima sentenza.

Col primo motivo, la Società concessionaria censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 22, dell’art. 112 c.p.c., e per difetto di motivazione, deducendo che la Commissione regionale non aveva pronunciato sull’eccezione, da lei proposta in via pregiudiziale in appello, d’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per esserle stata notificata, a mezzo posta, una copia conforme e non l’originale di detto atto.

Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 5251/2007, n. 10696/2007), che qui si condivide, ha precisato che per la configurabilità del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è, invece, necessario che sia completamente omesso il provvedimento, in tesi, indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto, condizione che non si verifica quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti una statuizione implicita di rigetto. In applicazione di tale principio, la valutazione, nel merito, dei motivi posti a fondamento del gravame, da parte della Commissione Tributaria Regionale, contiene, dunque, la statuizione implicita di rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Ne consegue che il denunciato vizio non è configurabile, restando esclusa la pertinenza della difesa della contribuente, secondo cui la CTR non era tenuta a pronunciarsi, per il divieto di proposizione di eccezione nuove in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

La censura non coglie nel segno neppure sotto il profilo del vizio motivazionale. Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che il mancato esame di un motivo giustifica l’annullamento della sentenza impugnata a condizione che le questioni di fatto proposte con il motivo non esaminato siano decisive, ovvero che, trattandosi di questioni in diritto, le stesse siano fondate, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato facendo uso del potere di correzione della motivazione della sentenza, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinchè dichiari infondato il motivo non esaminato (Cass. n. 3388/205; n. 8561/06; n. 18190/06; n. 2313/2010).

Nella specie, va operato in tal senso: il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, prevede l’inammissibilità del ricorso, solo nell’ipotesi di effettiva difformità tra l’atto depositato e quello spedito alla controparte (cfr. Cass. n. 6780/2009; n. 4578/2008; n. 21676/2006; n. 17180/2004, la sentenza n. 2524/2002, citata dalla concessionaria, relativa alla diversa ipotesi d’impugnazione di un avviso di mora, non afferma, per nulla, il principio da lei invocato), sanzione, che va interpretata restrittivamente, in conformità con l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n. 189/2000 e n. 520/2002) espresso proprio con riferimento al processo tributario, in base al quale cui l’inammissibilità va pronunciata nei soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato, sussistendo l’esigenza – rilevante anche sul piano costituzionale – che una norma, che comporti tali problemi, sia in armonia con lo specifico sistema processuale, volto a garantire la tutela delle parti in posizioni di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare.

Col secondo motivo, la ricorrente afferma che la sentenza è illegittima per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 26 e L. n. 890 del 1982, art. 14, per avere i giudici negato che la notifica della cartella di pagamento potesse esser eseguita mediante invio di raccomandata A/R, senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 149 c.p.c., e per non aver considerato che, in tal caso, la relata di notificazione è costituita dall’avviso di ricevimento datato e sottoscritto dal ricevente e da colui che ha eseguito la notifica.

Il motivo è fondato.

Premesso che, com’è pacifico, la notifica della cartella esattoriale provvisoria, intimante il pagamento di maggiori redditi da assoggettare all’IRPEF, è stata eseguita a mezzo posta, va evidenziato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, prevede che la notificazione, da parte dell’esattore, possa essere eseguita “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, ed in tal caso, come già affermato da questa Suprema Corte (Cass. n. 14327/2009), la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata;

circostanza che risulta confermata, per implicito, dal penultimo comma della disposizione in commento, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o del l’Amministrazione.

A tale stregua, l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale, in considerazione della quale la CTR ha ritenuto precluso l’esame del merito, è insussistente.

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, con il quale la Gest Line ha dedotto la violazione dell’art. 156 c.p.c., osservando che la presunta nullità della notificazione doveva ritenersi, comunque, sanata, per il raggiungimento dello scopo.

Il ricorso incidentale condizionato, con cui B.M. lamenta la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 4, 5, e 6, della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 14 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, deducendo la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, la mancata allegazione degli atti citati, l’omessa indicazione dell’autorità cui presentare il ricorso e l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, va dichiarato inammissibile, per difetto d’interesse ad impugnare. Ed infatti, il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello (Cass. n. 25821/2009). Nella specie, avendo i giudici del merito hanno accolto l’opposizione della contribuente, ritenendo in via pregiudiziale la nullità della notifica della cartella esattoriale opposta, deve escludersi ogni forma di soccombenza della B., che, del resto, non aveva l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio.

Non può, da ultimo, trovare accoglimento la richiesta, avanzata dall’Agenzia delle Entrate di declaratoria d’inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, dato che il giudizio di cassazione deve svolgersi nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio di merito, e che sussiste l’interesse dell’Amministrazione, in relazione alle questioni che potrà riproporre la contribuente.

La sentenza impugnata deve esser, in definitiva, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Veneto, in altra composizione, che provvederà alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo ed il terzo, nonchè il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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