Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2288 del 30/01/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 2288 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CURCIO LAURA
ORDINANZA
sul ricorso 15-2013 proposto da:
WHIRPOOL EUROPE S.R.L. C.F. 01534610124, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato TRIFIRO’ & PARTNER, rappresentata
e difesa dagli avvocati GIORGIO COSCIA, PAOLO
ZUCCHINALI, GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4112
SIVO GIUSEPPE, GIACOIA LUCIA;
–
intimati
–
Nonché da:
SIVO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
Data pubblicazione: 30/01/2018
MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato
ANNA BEVILACQUA, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO BRIGHINA, giusta delega in atti;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato TRIFIRO’ & PARTNER, rappresentata
e difesa dagli avvocati GIORGIO COSCIA, PAOLO
ZUCCHINALI, GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza definitiva n. 246/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/05/2012 R.G.N.
219/2010;
avverso la sentenza non definitiva n. 1359/2011 della
CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2011
R.G.N. 2:15/2010;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
WHIRPOOL EUROPE S.R.L. C.E. 01534610124, in persona del
R.G. n. 15/2013
RILEVATO
che con separate sentenze – non definitiva n. 1359/11 e
definitiva n. 246/12 – la Corte d’appello di Milano, in
riforma della pronuncia n. 165/09 emessa dal Tribunale
del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con
Lucia Giacoia e Giuseppe Sivo, l’esistenza d’un rapporto
a tempo indeterminato fra detti dipendenti e Whirpool
Europe S.r.l. e condannava la società a riammettere in
servizio i lavoratori e a pagare loro a titolo risarcitorio
un’indennità, ex art. 32 legge n. 183 del 2010, pari a
quattro mensilità per Giuseppe Sivo e ad otto per Lucia
Giacoia;
che
per la cassazione delle sentenze della Corte
ambrosiana ricorre Whirpool Europe S.r.l. affidandosi a
cinque motivi;
che
resiste con controricorso Giuseppe Sivo, che
propone altresì ricorso incidentale basato su un solo
articolato motivo contro la sentenza definitiva, nella
parte in cui la Corte territoriale ha applicato l’art. 32 cit.
ritenendolo compatibile con la normativa euro-unitaria e
quella costituzionale;
che
la società ricorrente a sua volta resiste con
controricorso al ricorso incidentale;
che Lucia Giacoia non ha svolto attività difensiva;
che Giuseppe Sivo ha depositato memoria ex art. 380-
bis 1 cod. proc. civ.;
che il PG ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
CONSIDERATO
di Varese, dichiarava, previo accertamento della nullità
R.G. n. 15/2013
che il primo motivo del ricorso principale denuncia un
vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di merito
hanno ritenuto generica la causale apposta al contratto a
termine stipulato fra i lavoratori e la società, riferita alla
conseguente distribuzione d’un nuovo prodotto senza
indicarlo specificamente: obietta a riguardo la ricorrente
che tale motivazione, basata sul mero rinvio alla
sentenza n. 214/09 della Corte cost., sarebbe
insufficiente e comunque incongruo, attesa la diversità di
fattispecie dedotta nella controversia in cui era stato
promosso l’incidente di costituzionalità;
che
anche il secondo motivo del ricorso principale
denuncia un vizio di motivazione, per non avere la Corte
territoriale considerato che nel contratto stipulato con
Giuseppe Sivo il nome del nuovo prodotto (frigorifero
modello “Side by Side”) era stato puntualmente indicato;
che
il terzo motivo del ricorso principale deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n.
368/01, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116
cod. proc. civ., per avere la gravata pronuncia ravvisato
un difetto di prova del nesso eziologico tra la causale
dedotta in contratto e l’assunzione degli intimati,
affermando che all’epoca non vi era stato alcun
avviamento in produzione del nuovo prodotto (frigorifero
modello “Side by Side”), nonostante che – obietta la
ricorrente – le risultanze istruttorie dimostrassero il
contrario;
temporanea necessità di avviamento in produzione e
R.G. n. 15/2013
che doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere
con il quarto e il quinto mezzo del ricorso principale sotto
forma di denuncia di vizio di insufficiente motivazione;
che ad avviso del Collegio il primo mezzo è infondato, in
semplice rinvio a Corte cost. n. 214/09, in realtà ha
considerato dirimente il rilievo che le risultanze
istruttorie non hanno confermato la sussistenza in
concreto della causale dedotta né della sua riferibilità
all’assunzione di Giuseppe Sivo e Lucia Giacoia;
che
tutte le altre censure svolte dalla ricorrente
principale, ad onta dei richiami normativi contenuti nel
terzo mezzo, in sostanza sollecitano un’integrale
rivisitazione del materiale probatorio affinché se ne
fornisca una valutazione diversa da quella accolta dai
giudici di merito, operazione non consentita in sede di
legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di
motivazione;
che, in altre parole, tali ulteriori motivi si dilungano
nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte
territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma
tale modus operandi non è idoneo a segnalare il vizio di
motivazione di cui all’art. 360 co. 10 n. 5 cod. proc. civ.
(nel testo, applicabile
ratione temporis,
previgente
rispetto alla novella di cui all’art. 54 d.l. n. 83/2012,
convertito in legge 7.8.2012 n. 134);
che, infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso
per cassazione ai sensi del previgente testo dell’art. 360
co. 1° n. 5 cod. proc. civ. non possono consistere in
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quanto la Corte territoriale, lungi dall’operare un puro e
R.G. n. 15/2013
apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da
una delle parti, perché a norma dell’art. 116 cod. proc.
civ. rientra nel potere discrezionale – come tale
insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti
controllarne l’attendibilità, l’affidabilità e la concludenza e
scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle
ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di
supportare con congrua e logica motivazione
l’accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04;
Cass. S.U. n. 5802/98);
che le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul
piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe
un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in
punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a
questa Corte Suprema;
che con unico articolato motivo il ricorso incidentale di
Giuseppe Sivo deduce violazione e falsa applicazione
della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato e violazione dell’art. 11,
comma 1, delle preleggi, nella parte in cui la sentenza
definitiva della Corte territoriale ha applicato l’art. 32 cit.
ritenendolo compatibile con la normativa comunitaria e
quella costituzionale;
che
tale ricorso è infondato, dovendosi a riguardo
ribadire non solo che la Corte cost. ha escluso
l’illegittimità costituzionale del cit. art. 32 nella parte in
cui stabilisce un indennizzo
a forfait
del danno
conseguente all’illegittima apposizione del termine al
del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove,
R.G. n. 15/2013
contratto di lavoro (v. sentenza n. 226/14), ma anche
che la giurisprudenza di questa S.C. – cui va data
continuità – ha ripetutamente statuito la compatibilità
della norma in discorso con la direttiva 1999/70/CE, di
lavoro a tempo determinato (cfr., per tutte, Cass. n.
13404/13);
che, in conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi,
il che consiglia di compensare fra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità, mentre non va adottata
pronuncia sulle spese riguardo alla posizione di Lucia
Giacoia, che non ha svolto attività difensiva;
che, sempre riguardo a tale intimata, non può emettersi
la pronuncia di cessazione della materia del contendere
invocata dalla società ricorrente in base al verbale di
conciliazione che si assume intervenuto il 2.7.12, poiché
a tal fine sarebbe stata necessaria una concorde richiesta
di entrambe le parti (cfr., per tutte, Cass. n. 11813/16),
il che non è avvenuto poiché – come già detto – Lucia
Giacoia non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di
legittimità fra Giuseppe Sivo e Whirpool Europe S.r.l.
Così deciso nella Adunanza camerale del 24.10.2017.
recepimento dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul