Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2288 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. I, 02/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 02/02/2021), n.2288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

T.F., rappr. e dif. dall’avv. Ettore Tigani, elett.

dom. presso lo studio dell’avv. Francesco Currò, in Roma, via degli

Scipioni n. 132, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona dei curatori fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Monza 24.12.2014, in R.Fall.

290/134;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.12.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. T.F. impugna il decreto Trib. Monza 24.12.2014, in R.Fall. 290/13-4 che, rigettandone l’opposizione svolta L. Fall., ex art. 98, avverso il decreto del giudice delegato del FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., ha negato l’ammissione al passivo del suo credito, già insinuato con la prededuzione per le prestazioni di attestatore nel pregresso concordato preventivo;

2. il tribunale ha premesso che: a) al professionista ricorrente la società aveva conferito incarico di attestazione L. Fall., ex art. 161, comma 3, con espletamento in relazione prima ad una domanda avanzata avanti al Tribunale di Milano (cui seguiva la inammissibilità), poi ad altra avanti al Tribunale di Monza; b) la relativa lettera conferente, datata 8.12.2012, fissava un emolumento globale di 60 mila Euro, nel frattempo in parte percepiti (per 16.393,05), conseguendone la domanda finale di ammissione al passivo per il residuo di Euro 55.324,69, inclusiva degli accessori; c) il giudice delegato respingeva l’istanza sia per difetto di data certa della lettera d’incarico, sia per carenza della relazione “quanto all’esplicitazione delle analisi eseguite in tema di fattibilità e sostenibilità del piano, tant’è che la proposta concordataria è stata dichiarata inammissibile”, considerati altresì gli acconti già percepiti;

3. il tribunale, dopo avere respinto l’eccezione del difetto di data certa, ha ritenuto: a) non decisiva, in sè, la mera circostanza della mancata ammissione della società debitrice al concordato, eventualità verificatasi anche nella seconda procedura, stante la consecutio di effetti tra concordato e fallimento e il carattere necessario dell’attestazione, quale servizio strumentale della più generale categoria esentata da revocatoria dalla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. g); b) condizionato il riconoscimento del credito, ma in negativo, dal mancato fondamento dell’eventuale eccezione di inadempimento o dannosità della prestazione, di spettanza della curatela; c) la sollevazione dell’eccezione da parte del curatore determinava, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., stante la (doppia) non ammissione del debitore al concordato, l’onere in capo al professionista di dimostrare di aver adempiuto con diligenza le obbligazioni assunte; d) nella specie, tale onere non era stato assolto, risultando invece elementi di riscontro positivo dell’inadempimento già con riguardo alla prima attestazione per difetto di chiarezza sulla comparazione dell’esito liquidatorio a breve rispetto alla proposta, contemplante un pagamento a 10 anni, il mancato soddisfacimento di una classe di creditori, la prospettazione di un pagamento non integrale, oltre che dei chirografi, anche dei privilegiati generali, cause – le ultime due – di inammissibilità; e) ad esito analogo era pervenuta l’attestazione successiva avendo il Tribunale, col decreto d’inammissibilità, giudicato irragionevole la realizzazione del piano nel decennio, stante la imponderabilità del suo stesso successo e la genericità dello scenario esposto, il difetto di analisi sulla probabilità del risanamento, le incertezze quanto a prospettive di settore e area considerati, il difetto di prova certa sulla postergazione di un credito di leasing anch’esso a 10 anni, la genericità dei riferimenti ai flussi finanziari, la mancanza di esplicazione del collegamento fra tale lunga durata e la continuità aziendale rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori;

4. il ricorso è su un unico complesso motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si contesta, anche come vizio di motivazione, la genericità del decreto impugnato ove erroneamente ha considerato la inadempienza dell’attestatore, non assumendo che la seconda relazione, senza modifiche sostanziali rispetto alla prima, si connetteva ad una vicenda complessa, in cui il debitore aveva tuttavia adeguato il piano ai rilievi critici dei giudici, così che la attestazione finale era integrativa dell’anteriore e non aveva ricevuto critiche dal tribunale in sede di decreto d’inammissibilità; in ogni caso, l’attestazione aveva correttamente svolto la sua duplice funzione informativa e istruttoria, assolvendo ad una obbligazione di mezzi e addirittura con la limitazione della responsabilità ex art. 2236 c.c., vi era contraddizione tra l’affermato inadempimento e l’intangibilità degli acconti ricevuti; il credito in prededuzione era dovuto a prescindere dal risultato della domanda;

2. il motivo è infondato per alcuni profili ed inammissibile per altri; osserva innanzitutto il Collegio che appare non pertinente ogni censura, già per genericità di deduzione, volta a dubitare del rispetto delle regole relative all’allocazione dell’onere della prova ove si ponga in discussione in concreto, come avvenuto, la diligenza dell’attestatore del concordato; per un verso, invero, il tribunale ha con chiarezza enunciato che la propria decisione si fondava su elementi positivi comunque acquisiti al processo e dimostrativi dell’inadempimento del ricorrente;

3. in secondo luogo, l’aver implicato la prestazione di attestazione della L. Fall., art. 161, comma 3, altresì la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell’art. 2236 c.c., appare questione nuova, dunque anch’essa inammissibile, avendo omesso il ricorrente di riportarne gli estremi di inserzione tempestiva e rituale nel processo già avanti al giudice di merito e dunque di necessario dibattito in contraddittorio; ad eguale esito si perviene ove si consideri che il professionista ha omesso, com’era suo onere (Cass. 8496/2020, Cass. 24025/2020, n.m.), di rappresentare quel particolare grado di complessità tecnico-redazionale che, proprio per l’incarico affidatogli, la relazione di attestazione avrebbe richiesto, non potendo certo essa di per sè, nemmeno per presunzione, rientrare nella corrispondente tipologia codicistica; le scarne circostanze, non ordinatamente richiamate, non integravano per vero in astratto la figura, in particolare dovendosi negare che la modifica della proposta da parte del debitore aggreghi di per sè un elevato indice di difficoltà elaborativa e redazionale, trattandosi di una fisiologica attività che la legge, oltre tutto, ha riservato ad una circoscritta categoria di professionisti tra i quali il debitore esercita la propria scelta nel presupposto che le rispettive competenze, con l’adesione all’incarico, siano sussistenti;

4. va poi condiviso, conformemente a Cass. 25471/2019 e pur se il precedente era dettato in una fattispecie di concordato con riserva, il principio ivi espresso per cui “la collocabilità in prededuzione di crediti caratterizzati secondo la tripartizione della L. Fall., art. 111, … si inserisce alla stregua di “specifica disposizione di legge”, postula, peraltro, un accertamento di consecutività tra il concordato e la procedura successiva”; nella vicenda non si fa questione di consecutività, ma in tema opera un ulteriore canone interpretativo, fatto salvo più in generale anche dalla pronuncia citata, ove si dice che “la riconduzione della prededuzione direttamente (alla norma) solo entro certi limiti consente di parlare di automatismo, tanto rivelandosi possibile unicamente in termini effettuali”; ed infatti, lo svolgimento dell’eccezione di inadempimento fornisce un’esemplificazione del citato principio, che opera quando, come nella specie, l’unitaria attività prestazionale espletata dal professionista venga dubitata nella sua tenuta quale coerente con i requisiti di diligenza; la relativa prescrizione, se pur non involge – come detto – un’obbligazione di risultato, pone infatti a carico del professionista il dovere di un’esplicitazione completa, con il compendio asseverativo della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, altresì e soprattutto del quadro motivazionale che sorregge la finale attestazione;

5. aggiunge peraltro il Collegio che la medesima regola del difetto di ogni automatismo preclusivo opera anche, all’opposto, ove si ponga in relazione il decreto d’inammissibilità emesso L. Fall., ex art. 162 e l’adempimento della prestazione dell’attestatore ai sensi dell’art. 1218 c.c.; non si può cioè affermare che il citato esito infausto della domanda implichi di per sè che l’attestatore non abbia adempiuto alla sua prestazione, così da negarne ogni credito, trattandosi di piani valutativi distinti, sia per oggetto del giudizio (la proposta di concordato, l’atto del professionista), sia per tipologia di procedimento (il giudizio sull’ammissibilità del concordato, la verifica del credito concorsuale), sia per regole di iniziativa e accertamento giudiziali, oltre che disciplina probatoria;

6. l’istituto, invero, implica innanzitutto non un generico giudizio sulla fattibilità, bensì una specifica attestazione positiva di fattibilità del piano, tanto più, si è condivisibilmente precisato, “senza distinzione alcuna tra i profili giuridici o economici di tale requisito” (Cass. 24025/2020, in motivazione); la prestazione non può allora dirsi assolta laddove, per condizionamenti, riserve o quadro ipotetico, essa si concreti nella mera formulazione di un parere che non sia asseverativo, oltre che della veridicità dei dati aziendali (e dunque al pari) della fondamentale realizzabilità di quello stesso piano che l’attestatore ha il compito di far proprio mediante un giudizio prospettico adesivo del progetto confezionato dall’imprenditore; occorre cioè che la prestazione sia “svolta in modo da risultare idonea al conseguimento del risultato, secondo il parametro fissato dall’art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, attraverso la ricerca della soluzione che, in quanto conforme all’orientamento giurisprudenziale prevalente, consenta di tutelare maggiormente il cliente” (Cass. 24025/2020, n. m.); così che, come accaduto avanti al tribunale, ove le lacune espositive, per ampiezza e gravità, abbiano riguardato – secondo l’apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito – gli aspetti strategici della proposta, le prospettive del piano, la prevedibilità adempitiva e, stante la continuità aziendale (come nella vicenda), il nesso tra prosecuzione e miglior soddisfacimento dei creditori (prescritto dalla L. Fall., art. 186 bis, comma 2, lett. b)), viene posta in causa proprio la attendibilità del giudizio sintetico affidato dalla legge al professionista;

7. la relazione non appare dunque in concreto aver assolto alla funzione informativa e di supplenza istruttoria, connotativa dell’attività rimessa all’attestatore, fungendo le lacune da requisiti integrativi dell’inadempimento per mancanza di diligenza; nè, si aggiunge, il difetto di richiamo dei citati limiti nel decreto di inammissibilità del concordato, emesso dal tribunale, assume di per sè alcun valore di superamento o assorbimento o negazione di essi; per un verso, infatti, il relativo esame nemmeno è esperibile, trattandosi di dato non oggetto di riproduzione in termini essenziali nel ricorso, nè correlato ad una sicura trattazione, ancora una volta, siccome questione già affrontata nel merito; ma va altresì osservato, come anticipato, che la portata dell’accertamento del decreto assunto dal tribunale ai sensi della L. Fall., artt. 162 o 163, non si estende, com’è invece oggetto del presente procedimento, sino ad una qualificazione di corretto adempimento dell’attestazione, essendo destinata allo scrutinio della domanda e del suo corredo documentale a tutt’altri fini; tant’è che il principio delimitativo tra i due giudizi ben è stato posto da questa Corte ove si è statuito che “il professionista al quale sia stato negato, a causa di carenze nella dovuta diligenza, il compenso per la redazione della relazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, non può invocare, a fondamento del proprio credito, l’ammissione del debitore che lo ha designato (successivamente dichiarato fallito) alla procedura concordataria” (Cass. 22785/2018), dandosi rilievo alla circostanza per cui persino in quell’eventualità – meno drastica di quella occorsa in causa – “il decreto emesso dal tribunale L. Fall., ex art. 163, comma 1, non costituisce approvazione della relazione, nè un apprezzamento di competenza esclusiva del tribunale in ambito concordatario, in quanto l’ammissione a detta procedura non assevera definitivamente, con valore di giudicato, l’esattezza dell’adempimento del professionista, potendo la valutazione essere, in seguito, smentita dal medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all’esito di un più approfondito controllo da parte del commissario giudiziale”; ed è quanto avvenuto, con valutazione insuscettibile di ulteriore riesame (Cass. s.u. 8053/2014), da parte del giudice dell’opposizione allo stato passivo;

8. si tratta d’indirizzo ulteriormente seguito anche da Cass. 9197/2020 (n. m.) ove si è condiviso, con riferimento al mandato professionale dell’attestatore, che lo specifico impegno richiesto è costituito dalla “attendibilità della sua asseverazione dei dati contenuti nella proposta concordataria – sia pure temperata dal carattere necessariamente valutativo del suo operato – ed è in oggi sancita anche penalmente dalla L. Fall., art. 236 bis, norma che… altro non ha fatto che inasprire la disciplina del carattere non veritiero della relazione (ed anche la semplice omissione di informazioni rilevanti) ed esprime tutta l’attenzione del legislatore al debito di credibilità del professionista attestatore, certamente preesistente l’introduzione della fattispecie incriminatrice e discendente anche dal carattere di terzietà che riveste la figura in esame”;

9. appare infine inammissibile anche il profilo della pretesa contraddittorietà del decreto, ove non avrebbe messo in discussione l’acconto ricevuto dal professionista, così riconoscendo che la prestazione sarebbe stata invero correttamente svolta; in realtà al tribunale, sul presupposto di una mera costituzione del curatore, da un lato era preclusa una reformatio in pejus del decreto del giudice delegato, la cui mera presa d’atto delle somme ricevute dal professionista per il lavoro svolto nemmeno costituiva, dall’altro lato e decisivamente, un accertamento suscettibile di passare in giudicato in chiave preclusiva dell’eccezione di inadempimento per come proposta; non si può invero sostenere che, in relazione alla domanda di ammissione al passivo del credito per il residuo, la circostanza di un acconto pagato dal fallito costituisca oggetto della decisione, ai fini del citato istituto ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., non trattandosi di un accertamento di fatto che abbia rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia (Cass. 5138/2019);

il ricorso va dunque rigettato; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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