Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22879 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. est. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif.

dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi

uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12;

– ricorrente –

contro

ALMAVIVA CONTACT s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli

avv. Victor Uckmar, Giuseppe Corasaniti e Guglielmo Fransoni, elett.

dom. in Roma, presso lo studio del terzo, in viale Bruno Buozzi

n.102, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza Comm. trib. reg. Sicilia 21.9.2011,

n. 96/35/11 in RG 930/09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 21 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sicilia 21.9.2011, n. 96/35/11 in RG 930/09 che, in accoglimento parziale dell’appello di ALMAVIVA CONTACT s.p.a. (già Cos.Med. s.p.a.) avverso la sentenza C.T.P. Palermo n. 326/09/2007 in tema di impugnazione di avvisi di accertamento emessi per IVA, IRPEG e IRAP per il 2002, ne dichiarò la illegittimità quanto agli originari rilievi sub n.1) e n.2), per come sopravvissuti all’acquiescenza prestata da Agenzia delle Entrate all’accoglimento del primo ricorso della contribuente quanto ai rilievi nn. 3) e 4);

2. per quanto qui di residuo interesse, stante il tenore della sentenza impugnata, con il citato atto emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) l’Ufficio locale aveva rideterminato il reddito IRPEG, la debenza IRAP e IVA del contribuente, a seguito di p.v.c. sulla deduzione, ritenuta indebita, di costi per “servizi Almaviva” e per “consulenze fiscali”, quali ribaltati dalla controllante Almaviva s.p.a. sulla contribuente controllata e ritenuti indeducibili i primi, per difetto di prova del valore normale e i secondi, per non inerenza rispetto all’acquisto di una partecipazione che non si era verificato in capo alla contribuente bensì alla stessa controllante;

3. ad avviso della C.T.R., sul primo rilievo, non sarebbe ammessa una rettifica automatica dei prezzi fatturati, ancorchè divergenti dal valore normale dei servizi resi, ove prestati su transazioni fra imprese residenti, posto che nella specie il ribaltamento dei costi era avvenuto sulla base di un’imputazione contrattualmente definita tra le parti e prevedente una percentuale calcolata commisurando il fatturato della singola società controllata rispetto a quello globale del gruppo, a nulla valendo contrapporre il criterio del valore normale secondo la tariffa dei dottori commercialisti e tenuto conto che i ricavi risultavano tassati;

4. sul secondo rilievo, la sua infondatezza derivava dal non aver considerato, la C.T.P. e l’Ufficio, che la nozione di inerenza andava apprezzata con riguardo non ai ricavi d’impresa, bensì alla relativa attività, mentre ora il ricorso indica una espressa acquiescenza alla pronuncia impugnata;

5. il ricorso è articolato su due motivi, cui resiste la società con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. va preliminarmente disattesa l’istanza di differimento da ultimo avanzata da Agenzia delle Entrate, sul presupposto della omessa comunicazione della disposta rimessione della causa alla camera di consiglio, risultando invece agli atti la nota – regolarmente comunicata – del Presidente titolare della Sezione tributaria che, ad integrazione dell’avviso di udienza precedente, comunicava alle, parti che l’adunanza camerale del 21.3.2017 era stata fissata, con riferimento all’art. 380 bis c.p.c., comma 1 e non anche ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;

2. con i motivi, il ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), art. 109, comma 5, art. 75, comma 4 TUIR e art. 2697 c.c., oltre al vizio di motivazione, non avendo la sentenza tenuto conto che non trovava alcuna giustificazione plausibile, secondo una prova a carico della contribuente, la corresponsione alla capogruppo di un importo, per come calcolato e genericamente fatturato, eccedente il valore normale delle prestazioni di servizio rese, essendo prevalso, sul primo rilievo, un comportamento antieconomico, avendo tra l’altro la società corrisposto altri oneri a terzi per gli stessi servizi;

3. i motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati; va premesso che l’originaria contestazione dell’Ufficio ha avuto riguardo alla entità dei costi, ritenuti eccessivi, dedotti dalla società contribuente e sostenuti per remunerare, secondo la disciplina di un contratto di fornitura annuale, i “servizi di gestione”, resi ad essa e ad altre società del gruppo dalla comune controllante (Almaviva Tecnologies s.r.l.), con suddivisione degli stessi secondo una frazione parametrata sui rispettivi fatturati rispetto a quello globale del gruppo e con fruizione di un particolare vantaggio nel 2002, avendo essa iniziato ad operare solo l’anno prima e perciò potendo utilizzare senza limiti la perdita realizzata; le fatture così spiccate, assommanti ad Euro 4.023.706,68, costituivano il 61% dell’intera voce di gruppo, ridotta nell’avviso di accertamento al 41% di deducibile, sulla base di un diverso parametro di “normalità”, rinvenuto in analoghe prestazioni proprie del tariffario dei dottori commercialisti;

4. il finale annullamento della ripresa è basato sull’inestensibilità delle regole delimitative del transfer pricing alle imprese residenti, l’invarianza per il gettito fiscale connessa alla tassazione comunque avvenuta sulla capogruppo, la non comparabilità del parametro utilizzato dall’ufficio; il rilievo critico connotativo del ricorso, a sua volta, pone la questione della prova dell’inerenza delle spese sostenute e con riguardo specifico ai limiti della loro giustificazione economica;

5. sul punto, osserva il Collegio che il rinvio delle fatture al contratto di servizio integra in modo sufficiente la determinatezza delle prestazioni convenute e di quelle regolate con i pagamenti, nè il ricorrente risulta avere contestato l’effettività delle une e degli altri; dunque addurre la mera eccessività dei secondi avrebbe imposto di censurare adeguatamente la sentenza per la parte in cui essa, decisivamente, dà conto di una complessità e peculiarità delle prestazioni rese dalla capogruppo (dedotte nelle difese anche per aree della finanza, gestione dei rapporti con i sindacati, assunzioni, protocolli con enti locali, selezione del personale, oltre che pratiche di lavorazione dei crediti d’imposta) non pianamente corrispondenti a generiche attività proprie dei dottori commercialisti, così integrandosi l’onere della prova ricadente sul contribuente (Cass. 13300/2017);

6. per altro verso, la stessa possibilità di preconcordare in aumento i corrispettivi professionali menzionati ben è compatibile, oltre dunque gli onorari minimi calcolati dal Fisco e come osservato dalla C.T.R., con un’analoga pattuizione contrattuale dei compensi fra capogruppo e controllata; ciò deponendo in senso critico circa l’indefettibilità dell’unico parametro opposto dall’Ufficio in sede di accertamento critico dei costi, nemmeno avendo trovato adeguata censura il criterio di proporzionalità al fatturato nell’imputazione dei costi di service infragruppo e dunque, in conclusione, dovendo andare esclusa ogni rettifica automatica dei costi sulla base di mera contestazione di eccessività;

7. il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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