Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22879 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 13/09/2019), n.22879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21393/2017 proposto da:

T.S., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVVOCATO

GIOVANNI D’ERME;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via C. Colombo n.

440 presso lo studio dell’avvocato Franco Tassoni che lo rappresenta

e difende unitamente agli AVVOCATI ARMANDO ARGANO e SERENELLA

PANCALI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1180/2017 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Dott. Cristiano Valle, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.S. agì nella duplice qualità di procuratore speciale e quale cessionario di tale C.H., vittima di un incidente stradale, che gli aveva dapprima ceduto l’intero suo credito risarcitorio nei confronti della proprietaria dell’autovettura investitrice e, successivamente, aveva revocato la cessione totale e rilasciatogli una sola cessione al 50%.

La domanda venne proposta nei confronti di Ca.Li., proprietaria dell’autovettura investitrice, e della compagnia assicuratrice (all’epoca Toro Assicurazioni S.p.a. ora Generali Italia S.p.a.).

Il Tribunale di Latina, nel contraddittorio con la sola assicuratrice, dichiarò inammissibile la domanda per difetto di procura, in quanto revocata sin dal 2 aprile 2013, e affermò che le domande relative alla parte di credito residua (cinquanta per cento) avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti del C. il quale aveva raggiunto una transazione con le Generali Italia S.p.a.

La Corte territoriale di Roma, adita dal T. nella qualità di cessionario del credito, con sentenza n. 01180 del 2017, rigettò l’appello, basando la motivazione sull’irritualità della comunicazione della cessione del credito alla compagnia assicuratrice.

La sentenza della Corte di Appello è impugnata per cassazione T.S. con due motivi.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.a.

Il Pubblico Ministero non ha formulato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 132 c.p.c. e nullità della sentenza per mancanza di motivazione, intesa come contraddittorietà ed illogicità delle argomentazioni.

Il secondo mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’avvenuto perfezionamento della cessione del credito.

Il primo mezzo, formulato congiuntamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, è inammissibile.

La motivazione della sentenza d’appello, sebbene concentrata nelle pagine 1 e 2, si fonda sull’assoluta inattendibilità ed incompletezza dei documenti asseritamente integranti la cessione del credito a favore del T. da lui notificati all’assicurazione (e depositati, in fase di appello, dalla difesa della compagnia assicuratrice), in quanto, l’atto di cessione di credito non risulta sottoscritto da nessuna delle parti (cedente e cessionario) e la traduzione giurata della dichiarazione di cessione di C.H. ha una data (10 maggio 2012) anteriore al testo (recante data 22 ottobre 2012) in arabo al quale dovrebbe riferirsi.

Inoltre, rileva la sentenza in scrutinio, manca la prova della notifica della cessione alla compagnia di assicurazione e la transazione del C. con la compagnia assicuratrice è stata raggiunta il 29 ottobre 2013, con la conseguenza che la detta cessione non poteva ritenersi opponibile all’assicuratore, ai sensi dell’art. 1264 c.c., comma 1, prima della transazione.

Il secondo motivo è del pari inammissibile.

Esso censura genericamente il mancato esame del fatto che, viceversa, come sopra delineato, risulta compiutamente valutato dal giudice di merito.

In questa sede deve essere ribadita, trattandosi di sentenza pubblicata nel 2017, l’affermazione nomofilattica (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014), peraltro richiamata in ricorso dallo stesso difensore del T. secondo la quale: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”.

La stessa giurisprudenza nomofilattica ha cura di precisare che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.”.

Alcuna di dette fattispecie è riscontrabile nel caso all’esame, risultando il fatto compiutamente esaminato dalla Corte territoriale, pur nella concisione dell’esposizione, nè, peraltro, il ricorso è formulato in maniera aderente alle soprarichiamate prescrizioni.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Spese di lite di questo giudizio di legittimità secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, da individuarsi nell’integrale inammissibilità dell’impugnazione, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione Terza civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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