Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22879 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25881-2015 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona

dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DEI PRIMATI SPORTIVI, 21, presso lo

studio dell’avvocato ENZO MANNINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FILIPPO DI CARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Avv. SEPIACCI FABRIZIO MARIA, elettivamente domiciliato presso il suo

studio sito in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 41, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO PALMIGIANO, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1226/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 15/04/2015 e depositata il 24/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Filippo Di Carlo, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti;

udito l’Avvocato Alessandro Palmigiano, per il controricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Palermo dichiarò inammissibile, per essere stata proposta con atto di opposizione allo stato passivo anzichè con atto di insinuazione tardiva, la domanda dell’avv. S.F.M. di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa s.p.a. del credito prededucibile di Euro 221.516,44 per prestazioni professionali svolte dall’attore in favore della liquidazione coatta.

La Corte d’appello palermitana, sul gravame del soccombente, ha invece, con sentenza non definitiva, dichiarato ammissibile la domanda, da intendersi appunto quale insinuazione tardiva di credito, ad onta della diversa formula adottata dal creditore, in forza del generale principio di conservazione degli atti processuali.

2. – I commissari liquidatori della Sicilcassa hanno proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, cui l’intimato ha resistito con controricorso.

3. – Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, essendo proposto avverso sentenza non definitiva con cui è stata decisa esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, senza che sia stato definito in nessuna misura il merito (per tutte, Cass. 12948/2014 e 25774/2015, quest’ultima resa a sezioni unite).;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide il contenuto della relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 7.100,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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