Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22879 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23430/2009 proposto da:

CASSA RURALE MEZZOCORONA BCC (OMISSIS), in persona del suo

Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO

122, presso lo studio dell’avvocato RUSSO ANDREA, (STUDIO PIREOLA

PENNUTO ZEI & ASSOCIATI), che la rappresenta e difende

unitamente

all’avvocato PAOLETTO ALBERTO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^

GRADO di TRENTO del 26/05/08, depositata l’01/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito l’Avvocato Russo Andrea, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che si

riporta alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. La Cassa Rurale Mezzacorona b.c.c. propone ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Trentino Alto Adige n. 61/1/08, depositata il 1 settembre 2008, che accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e riteneva legittimo l’atto di contestazione con il quale era stata contestata l’omessa regolarizzazione di acquisto senza fattura di un immobile sito in (OMISSIS). La impugnata sentenza premette: – che la G.di F., in sede di verifica effettuata presso la F.lli Rossi Aldo e c. s.n.c., aveva rilevato che detta società aveva ottenuto il 19.6.98 due mutui dalla Cassa Rurale di Mezzocorona, il primo garantito da ipoteca su di un immobile sito in (OMISSIS) ed il secondo da ipoteca accesa su di un immobile sito in (OMISSIS) e che non risultavano versate alcuna rata in ordine agli stessi; – che con atto registrato il 21.6.2000 la Cassa Rurale aveva rilasciato alla società mutuataria ampia quietanza ed assenso alla cancellazione dell’ipoteca, “anche se a carico di altri immobili qui non menzionati”; che il 6.12.2001 era stata costituita dai sig. R.A. ed Al. la società Immobiliare Noce s.r.l.; che quest’ultima aveva acquistato il 27.12.01 l’immobile de quo dalla F.lli Rossi s.n.c. per il corrispettivo formato dall’accollo dei due mutui di cui sopra; che lo stesso giorno la società acquirente vendeva alla Cassa il 100% delle proprie quote di partecipazione.

Tanto premesso il giudice dell’appello riteneva che l’acquisto da parte della Cassa del 100% delle quote della società Immobiliare Noce s.r.l. fosse un’operazione elusiva posta in essere al fine di non corrispondere l’Iva, indetraibile, sulla cessione diretta dell’immobile e che la prova sovrana di tanto fosse costituita dall’atto di quietanza e consenso alla cancellazione d’ipoteca rilasciata dalla Cassa il 21.6.2000 alla s.n.c. F.lli Rossi, pur non risultando il versamento di alcuna rata da parte della società mutuataria. L’Agenzia ha controdedotto.

2. Con il primi tre motivi, accompagnati dalla prescritta sintesi, viene denunciata rispettivamente: – l’insufficienza della motivazione per avere il giudice dell’appello desunto da un atto di quietanza, rilasciato dal creditore con riferimento ad un mutuo garantito da ipoteca su immobile diverso da quello in esame, che il medesimo creditore abbia invece rilasciato quietanza per altri due mutui non contemplati dalla detta quietanza; – la contraddittorietà della motivazione per avere ritenuto da un lato l’estinzione del credito vantato dal creditore nel 2000 e dall’altro la persistenza del debito nel 2001, per essere stato oggetto di accollo da parte di altra società (s.r.l. Imm.re Noce); -infine l’omissione della motivazione che fa derivare l’elusività dell’operazione da una documentazione pacificamente priva di sottoscrizione ed apocrifa.

2.1 Le doglianze, come proposte, appaiono infondate alla luce del pacifico e condiviso principio, (Cass. SS.UU, n. 5802 dell’11.6.1998) secondo cui il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Si è coerentemente ritenuto (Cass. 14.4.2000 n. 4891; 4.3.2000 n 2446; 5.5.98 n. 4525) che la motivazione può dirsi carente solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una adeguata disamina logico-giuridica.

2.2 Nel caso di specie il giudice dell’appello ha adeguatamente motivato il suo convincimento ricostruendo tutta l’operazione come svoltasi, con riferimento sia ai soggetti coinvolti che ai dati temporali; in particolare ha così spiegato, con motivazione logica e non contraddittoria, perchè ha ritenuto che l’acquisto dell’immobile da parte della soc. immobiliare Noce s.r.l. (effettuato 21 giorni dopo la costituzione di tale società, da parte delle medesime persone che erano soci unici della società venditrice (F.lli Rossi) e nello stesso giorno in cui la s.r.l. Noce vende alla CassaRurale di Mezzacorona il 100% delle proprie quote di partecipazione) fosse uno de passaggi necessari per raggiungere lo scopo finale che era quello di non pagare l’Iva “sull’acquisto” effettuato già nel 2000 (sotto le mentite spoglie dell’acquisto del 100″ delle quote sociali di una società costituita ad hoc dai venditori effettivi, F.lli Rossi) dalla Cassa dell’immobile sito in (OMISSIS); ha portato a fondamento di tale decisione, quale elemento probatorio ritenuto insuperabile, non tutta la documentazione allegata dall’Agenzie (che viene elencata con la corretta indicazione della mancanza di firma in n. due lettere), bensì l’atto registrato il 21.6.2000 con il quale la suddetta Cassa, in relazione ai mutui concesso il 19.6.98 a rogito notaio Calogero, – benchè dalla contabilità della società mutuataria non risultasse versato all’ente mutuante alcuna rata in ordine alle somme ricevute -, rilasciava alla parte mutuataria quietanza, riconoscendo di non avere più nulla a pretendere e – come riportato nell’impugnata sentenza – prestava “assenso a che l’ipoteca venga intavolata di totale cancellazione, anche se a carico di altri immobili qui non menzionati” ovvero l’immobile sito in (OMISSIS).

2.3 I suddetti tre motivi, pertanto, sembrano infondati.

3. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, che l’impugnata sentenza avrebbe accolto una domanda nuova, fondata su di una diversa causa petendi e pone il seguente quesito di diritto : “La proposizione per la prima volta in appello di una diversa causa petendi a sostegno della domanda, che si basi su di una diversa qualificazione del fatto posto a fondamento della domanda (o dell’eccezione) e che richiederebbe una specifica attività istruttoria o documentale ai fini della prova, in vista del suo accoglimento o della sua reiezione, costituisce o meno violazione dell’art. 345 c.p.c., e nello specifico del D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 57?”.

3.1 Il motivo sembra inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Il quesito posto, infatti, appare privo dei requisiti stabiliti, per la sua formulazione, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata: ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, non fa alcun riferimento alla fattispecie concreta ma si limita a riportare e ripetere i principi di diritto di cui alle norme invocate, così che un’eventuale risposta affermativa non consentirebbe affatto di dare soluzione alla concreta fattispecie portata all’esame di questa Corte (Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008).

4. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, in tema di inopponibilità di atti ed, elusivi, in quanto privi di valide ragioni economiche e pone i seguenti quesiti: “il principio dell’inopponibilità degli atti elusivi insito nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, è operante anche nel caso in cui sussista una valida ragione economica tale da costituire un’apprezzabile causa per la formazione dell’atto stesso? Nel caso di specie il fatto che l’Iva sia stata assolta sia in relazione all’acquisto dellap. Ed 26 C.C. Cavarono, sia in relazione alla successiva vendita a terzi dello stesso immobile, può essere qualificato come elusivo?” 4.1 Il motivo appare inammissibile, poichè il quesito si rivela inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata – come sopra riportata -, che si fonda sul mancato pagamento dell’Iva in riferimento al passaggio di proprietà dell’immobile in (OMISSIS) dalla Immobiliare Noce s.r.l. alla Cassa Rurale ed ovviamente non prende in considerazione nè il passaggio anteriore, cioè l’acquisto effettuato dalla Immobiliare Noce s.r.l., nè quello successivo, cioè la vendita a terzi dello stesso immobile. Il quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., è infatti inconferente – con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, dovendosi assimilare un tale quesito alla mancanza di quesito – allorchè la risposta, anche se positiva per l’istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto inidonea a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass., Sez. un., n. 11650 del 2008).

5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto per manifesta infondatezza dei primi tre motivi e l’inammissibilità del quarto e del quinto”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che ex art. 380 bis c.p.c., è stata depositata una memoria dalla Cassa Rurale Mezzocorona b.c.c. con la quale la stessa, in relazione ai primi tre motivi, insiste sull’esistenza di vizi di natura motivazionali che hanno determinato l’irragionevole ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito; in relazione al quarto motivo, assume che il quesito non possa essere considerato come una pleonastica reiterazione del “motivo” sintetizzato; in relazione al quinto motivo assume infine che il relativo quesito ripropone in sintesi l’intero tema della discussione sia per quanto riguarda la discriminante della “valida ragione economica”, sia per quanto riguarda la presunta elusione dell’Iva;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, fondati su di una consolidata giurisprudenza di questa Corte. In particolare rileva, con riferimento alla motivazione, che la ricostruzione in fatto compiuta nella memoria conferma quanto già sottolineato nella relazione circa il tentativo di ottenere dal giudice di legittimità una inammissibile diversa valutazione in fatto e, con riferimento ai quesiti, che certamente può e deve trovare applicazione la massima (Cass. 774 del 2011) secondo la quale: il quesito di diritto …. risulta ritualmente formulato quando…..consenta di far comprendere dalla sua sola lettura quale sia l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare”.

che, pertanto il ricorso va rigettato;

che le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo e poste, secondo il principio della soccombenza, a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 5000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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