Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22878 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 13/09/2019), n.22878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20641/2017 proposto da:

Quehenberger Freight GmbH, quale incorporante LKW Augustin Spedition

Logistik & Transport GmbH, in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Emilia n. 86,

presso lo studio dell’AVVOCATO DRINGA MILITO PAGLIARA che lo

rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO ALESSANDRO MARCO PESCE

– ricorrente –

contro

F.lli P. S.r.l., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sant’Agatone

Papa n. 50 presso lo studio dell’AVVOCATO CATERINA MELE che lo

rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO ALBERTO GRIGIONI;

– controricorrente –

e contro

Generali Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare

Fracassini, n. 4 presso lo studio dell’AVVOCATO FRANCESCA D’ORSI che

lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO MARCO FRANCESCHINI:

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00323/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Dott. Cristiano Valle, osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

Quehemberger Freight GmbH (S.r.l. di diritto austriaco) impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 323 del 2016, che, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Terni, adito originariamente dalla LKW Augustin Spedition Logistik & Transport GmbH, poi incorporata dalla Quehemberger Freight GmbH, in accoglimento parziale dell’appello principale della detta LKW Augustin Spedition Logistik & Transport GmbH, ha condannato la F.lli P. S.r.l., la cui domanda riconvenzionale di risarcimento danni era stata accolta in primo grado, al pagamento della complessiva somma di Euro 3.500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, previa compensazione tra il credito della LKW Augustin Spedition Logistik and Transport GmbH nei confronti della P. S.r.l. per noli e prestazioni non adempiute, riconosciuto in fase di appello e pari ad Euro 47.560,00, ed il credito risarcitorio in favore della F.lli P. S.r.l., pari ad Euro 44.060,00, risultante da sentenza della Corte di Appello di Anversa (Belgio) in relazione ad altra controversia relativa allo stesso trasporto internazionale.

La Corte di Appello di Perugia confermava la non operatività della polizza assicurativa stipulata dalla F.lli P. S.r.l. con le Assicurazioni d’Italia S.p.a.

Resistono con controricorso la F.lli P. S.r.l. e la Generali Assicurazioni S.p.a., quale conferitaria del ramo di azienda di Assicurazioni per l’Italia S.p.a., che era stata chiamata in causa nelle fasi di merito a fini di manleva dalla F.lli P. S.r.l.

La sola Quehemberger GmbH ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1.

Il Pubblico Ministero non ha formulato conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce vizio di procedura (error in procedendo) per non avere il giudice di merito esaminato il fatto decisivo della carenza di legittimazione passiva della LKW Augustin Spedition Logistik & Transport GmbH.

Il mezzo, sebbene non richiami l’art. 360 c.p.c., comma 1, comma 5 deve ritenersi formulato ai sensi della detta norma.

Il motivo è inammissibile.

La stessa difesa di parte ricorrente riconosce (alla pag. 4, n. 6, del ricorso) che la LKW Augustin Spedition Logistik & Transport GmbH aveva agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni “anche quale cessionaria dei crediti risarcitori della Karl Augustin Transport S.r.l.” società di diritto ceco, tra i quali era ricompreso anche il credito risarcitorio per l’incidente occorso in territorio tedesco e riguardante l’autoarticolato della detta società ceca ed anche, quale committente, la F.lli P.. Quale logico corollario di detta affermazione documentale è la piena sussistenza della legittimazione passiva della LKW Augustin Spedition Logistik & Transport GmbH in ordine alla domanda riconvenzionale della F.lli P. S.r.l. con l’ulteriore conseguenza che in questa sede la Quehemberger GmbH, quale società incorporante della LKW Augustin Spedition Logistik & Transport GmbH, non può utilmente dolersi dell’asserita omissione del rilievo ufficioso della carenza di legittimazione passiva.

Giova, inoltre, rilevare che il credito risarcitorio della Karl Augustin Transport S.r.o, ceduto alla LKW Augustin Spedition Logistik & Transport GmbH, riguardava, come pure risulta documentatemene dal ricorso (ancora pag. 4, punto 6) il sinistro autostradale nella quale, in territorio tedesco, rimase coinvolto l’autoarticolato di proprietà della detta Karl Augustin Transport S.r.o. e, pur avendo la detta società di diritto ceco preso parte al giudizio dinanzi al giudice belga, le statuizioni di detta pronuncia non le sono state ritenute opponibili in quanto tali, bensì hanno costituto oggetto di valutazione, quale prova documentale, da parte della Corte di Appello di Perugia ai fini dell’individuazione del danno risarcibile da parte della P. S.r.l. ed in favore dell’impresa di trasporti Kiihne & Nagel, che le aveva conferito l’incarico di trasportare le lastre di okite da Bonea (Italia) a Gent (Belgio) – a sua volta ritenuta responsabile del danno nei confronti del destinatario finale -.

La sentenza straniera (della Corte di Appello di Anversa) è stata, pertanto, ritenuta prova relativa alla sussistenza ed all’ammontare del danno del quale la P. S.r.l. poteva chiedere di essere tenuta indenne dalla LKW Augustin Transport & Logistik GmbH.

Il secondo motivo reitera la deduzione di carenza di legittimazione della LKW Augustin Transport & Logistik e deduce, altresì, violazione dell’art. 1372 c.c., comma 2 e art. 2909 c.c., nonchè degli artt. 4 e 17 della Convenzione di Ginevra (cd. C.M.R.).

Il motivo è inammissibile con riferimento alla deduzione di carenza di legittimazione passiva, giusta quanto rilevato avuto riguardo al primo motivo di ricorso.

Il mezzo è, altresì, inammissibile con riferimento al secondo aspetto.

La Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione della compensazione atecnica o impropria, sulla base della circostanza che il rapporto giuridico dal quale traggono origine le rispettive pretese è sostanzialmente unico (Cass. n. 16800 del 13/08/2015): “Peri crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono”, (richiamata in modo appropriato dalla sentenza in scrutinio, che costituisce orientamento oramai costante di legittimità: Cass. n. 04825 del 19/02/2019).

Il ricorso è pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti di ciascuna delle parti costituite, in quanto la statuizione nei confronti della Generali Assicurazioni S.p.a. è comunque favorevole, avendo detta impresa svolto difese nell’ipotesi di accoglimento della domanda di manleva originariamente formulata dalla F.lli P. S.r.l., di e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo della controversia.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, da individuarsi nell’inammissibilità dell’impugnazione, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla F.lli P. S.r.l. ed alla Generali Assicurazioni S.p.a. le spese di lite, liquidate per ciascuna delle controparti in Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione Terza civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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