Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22878 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23780-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

MASSIMO, 21, presso lo studio dell’avvocato ULDERICO CAPOCASALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCOPA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato KURT ASCHBACHER giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO del 4/07/2014, depositata il

19/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Desiderio Gabriele Pinelli (delega avvocato Luca

Scopa) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

P.A. conveniva in giudizio il Comune di Bolzano, chiedendo il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale occorsogli allorchè, alla guida della sua bicicletta scivolava e cadeva a terra a causa di una macchia d’olio sul manto stradale che nella stessa giornata aveva provocato la caduta di altri due ciclisti.

La domanda dell’attore veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. I giudici di merito ritenevano raggiunta la prova del caso fortuito, e quindi escludevano la responsabilità dell’amministrazione comunale custode della strada, in quanto tra la perdita di olio o di gasolio, e l’infortunio occorso al ricorrente non era intercorso un lasso di tempo che avesse permesso, e quindi imposto, un intervento dell’ente territoriale nella sua veste di custode, responsabile ex art. 2051 c.c., per rimuovere la situazione di pericolo in atto.

Il P. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, n. 103 del 2014, depositata il 4.7.2014.

Il Comune di Bolzano resiste con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

I primi tre motivi proposti dal ricorrente, ed anche il quinto, con i quali si denuncia l’errata valutazione del contenuto del verbale redatto dalla polizia Municipale, l’errata valutazione di una deposizione e la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte posto alla base della sua decisione un fatto non provato, ed infine l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la corte d’appello per aver posto erroneamente a fondamento della sua decisione un fatto non provato, sono inammissibili, in quanto si risolvono in censure di fatto perchè volte al riesame del merito della causa attraverso la rilettura delle risultanze processuali.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. ed in particolare del principio del riparto dell’onere probatorio ad esso connesso.

In particolare, sostiene che, avendo il ricorrente fornito la prova, incontestata, della sua caduta, e dell’ascrivibilità causale della caduta alla condizione del fondo stradale di una strada del centro di Bolzano, resa viscida da una macchia d’olio, spettava al Comune, responsabile ex art. 2051 della manutenzione e della sorveglianza sulle condizioni di sicurezza delle strade, fornire la prova liberatoria prevista dall’art. 2051 c.c., laddove la corte avrebbe ritenuto raggiunta la prova del fortuito attribuendo valore alla testimonianza dell’agente verbalizzante, non presente ai fatti.

In realtà, nessuna violazione di legge è ascrivibile alla sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (Cass. n. 6101 del 2013).

Infine, è da dire che anche questa contestazione si traduce in realtà in una contestazione di mero fatto, sulla attendibilità delle prove raccolte, in questa sede preclusa.

La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella relazione depositata dalla parte ricorrente, ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Liquida le spese legali in Euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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