Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22878 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21020/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.S. titolare della ditta individuale QUATTRO C.L.C.F.

di BELTRAMI SOCRATE in qualità di cessionario dell’azienda

denominata Quattro C.L.C.F. di Beltrami Gustavo & C.

Snc,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato MACIOCI Claudio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CORTIGLIONI STEFANO, giusta procura ad litem

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ANCONA dell’11.6.08, depositata il 16/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Claudio Macioci che si

riporta agli scritti ed in subordine chiede la trattazione del

ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che si riporta alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 115/4/2008, depositata il 16 luglio 2008, con la quale veniva accolto solo parzialmente l’appello proposto dall’Ufficio e riconosciuto che il provvedimento di diniego del rimborso del credito d’imposta (richiesto come conseguenza della riduzione dell’aliquota d’accisa sul gasolio ad uso autotrazione) relativo ad un carburante costituito da una miscela di gasolio- biodiesel (gasolio per il 75% e biodiesel per il 25%) fosse legittimo solo con riferimento alla percentuale del 25% della miscela utilizzata, in quanto essendo composta da prodotto biologico, era già in regime di esenzione totale.

Il contribuente F.S., titolare della ditta individuale Quattro C.LCF. di Feltrami Socrate, in qualità di cessionario della società Quattro C. LCF di Feltrami Gustavo & e. s.n.c, resiste controdeducendo.

2. Con il ricorso in esame viene denunciato il vizio di legge e posto il seguente quesito: “se le agevolazioni previste per il gasolio per autotrazione dal D.L. n. 452 del 2001, conv. in L. n. 16 del 2002, prorogato dal D.L. n. 138 del 2002, art. 1 conv. in L. n. 178 del 2002, cui è stata data attuazione dal D.P.R. n. 277 del 2000, spettino anche per la componente gasolica di altri prodotti ottenuti da miscele che compongono il biodiesel (nella specie una miscela composta per il 75% da gasolio e per il 25% da biodiesel denominato Biofox), come ritenuto dalla CTR nella sentenza gravata, ovvero siano applicabili solo al prodotto gasolio tout court, in coerenza con quanto disposto dalle Decisioni del Consiglio dell’Unione Europea 265 del 25.3.02 e 362 del 3.5.2002, come ritenuto dalla Dogana”.

2.1. Al quesito posto può darsi risposta da una parte richiamando – in riferimento alle normativa CEE in materia – le Decisioni del Consiglio dell’Unione Europea e la loro ratio, dall’altra facendo riferimento alla normativa interna. La ratio della riduzione dell’aliquota sul gasolio si ricava dalla Decisione n. 362 del 2002.

La stessa premette che “L’art. 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (1), consente al Consiglio di autorizzare gli Stati membri ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise relative agli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche”, aggiunge che “3) L’Italia ha inserito nella legislazione nazionale, a partire dal 16 gennaio 1999, una riduzione delle aliquote di accisa applicabili al gasolio usato come carburante per i trasporti su strada” ed autorizza la stessa rilevando che: “Gli obiettivi di carattere ambientale e di risparmio energetico hanno indotto le autorità italiane ad aumentare il livello dell’accisa sui combustibili più inquinanti al fine di disincentivarne l’uso. L’incremento dell’imposizione fiscale e l’elevato aumento dei costi dovuto al rialzo del prezzo internazionale del petrolio greggio hanno avuto ripercussione fortemente negative sulle attività nel settore dei trasporti stradali. Si è resa necessaria l’introduzione di misure compensative per evitare gravi difficoltà di carattere economico e sociale nel settore stradale già gravato dalla frammentazione del mercato e dalla morfologia dell’Italia, in attesa di misure a livello infrastrutturale. Qualsiasi altro provvedimento è risultato inadeguato”. La successiva Decisione n. 265 del 25.3.2002, premesso che l’Italia “ha chiesto di essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa differenziate sul biodiesel utilizzato, da un lato, come additivo del gasolio in una percentuale inferiore al 5% e, dall’altro, come carburante miscelato al gasolio in una proporzione del 25%, destinato soprattutto ad alimentare i veicoli adibiti al trasporto urbano”, a tanto la autorizza. Da tanto si ricava l’indipendenza delle due agevolazioni, quella relativa al gasolio da autotrasporto, destinata ad agevolare “le gravi difficoltà di carattere economico e sociale nel settore stradale” e quella relativa al biodiesel, diretta a favorire l’utilizzo di carburanti più rispettosi dell’ambiente.

Tali considerazioni vanno completate con il richiamo al principio già enucleato da questa Corte, anche se con riferimento ai prodotti utilizzati per il riscaldamento, (Cass. n. 814 del 2005, già correttamente richiamata nella sentenza impugnata), secondo il quale, in tema di imposte di fabbricazione sugli olii minerali, avendo il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 17, comma 3, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, stabilito che, oltre ai prodotti elencati nel precedente comma secondo, “è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti”, assume come rilevante ai fini della tassazione la destinazione – utilizzazione del prodotto e non la sua composizione chimica, al fine di evitare l’elusione delle tariffe attraverso la produzione di prodotti miscelati, componendo i prodotti fra loro o con altre sostanze.

3. Da quanto sopra esposto consegue che, trovando nel caso di specie applicazione entrambe le finalità al cui perseguimento è diretta la normativa agevolativa ratione temporis applicabile, sia interna che europea, la percentuale della miscela per uso autotrazione (75%) formata dal gasolio è soggetta alla tassazione specificamente prevista per il gasolio, rilevando solo la destinazione del prodotto finale e non la qualità di componente di un mix chimico, sicchè l’aliquota da applicare alla stessa è quella inferiore stabilita dal D.L. n. 452 del 2001, art. 5, come prorogato dal D.L. n. 138 del 2002, art. 1, entrambi come convertiti. La parte della miscela formata da biodiesel rimane invece totalmente esente dal pagamento dell’accisa, come peraltro pacifico non essendovi impugnativa sul punto, in virtù della finalità di protezione dell’ambiente voluta dal legislatore sia interno che europeo.

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza del ricorso”.

Che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la ricorrente ha avanzato richiesta di riunione con altri procedimenti che investono la medesima problematica, mentre non sono state depositate memorie dalle parti in ordine al contenuto della relazione;

che non appare necessaria nè opportuna la richiesta riunione, posto che gli ulteriori procedimenti, pur investendo la medesima problematica, sono autonomi rispetto a quello in esame e verranno decisi tenuto conto, come sempre accade, dei precedenti in materia;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, fondati su solide argomentazioni;

che, pertanto, il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza;

che le spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 400,00 oltre spese generali e competenze come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA