Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22877 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 13/09/2019), n.22877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20636-2017 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA

15, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DI VILIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO CANOVA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 374/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.P., vedova di C.P., deceduto a seguito di un sinistro ferroviario in data (OMISSIS), convenne davanti al Tribunale di Bologna la Milano Assicurazioni S.p.A. (ora Unipolsai S.p.A.) per sentir pronunciare la condanna della convenuta a pagare l’indennizzo di Euro 150.000 previsto dalla polizza infortuni stipulata dal marito a copertura di infortuni verificatisi al di fuori della sua attività professionale. L’attrice invocò l’art. 12 delle CGA secondo il quale la polizza era valida per gli infortuni subìti dall’assicurato anche durante lo svolgimento di attività professionale in qualità di passeggero.

La Corte d’Appello di Bologna, adita dalla compagnia di assicurazioni, ha accolto l’appello ritenendo che, sulla base di una interpretazione letterale ai sensi dell’art. 1362 c.c., la polizza comprendeva gli infortuni verificatisi nello svolgimento di attività “che non abbia carattere professionale, inclusa l’attività familiare”, rispondendo alla logica della polizza coprire le attività svolte, per dir così, nel tempo libero. Ne consegue, ad avviso del giudice, che essendo incontestato che il C. si trovava sul convoglio nell’esercizio della sua qualità professionale di capo-treno e non anche a titolo privato, l’operatività della polizza doveva essere esclusa. Il Giudice ha ritenuto di non dare rilievo all’art. 12, comma 2 delle condizioni generali di polizza dove si fa un equivoco riferimento anche allo svolgimento di attività professionale ritenendo che tale comma 2 potesse svolgere un ruolo integrativo della polizza ricomprendendo nell’operatività della medesima oltre che, in primis, gli infortuni verificatisi in attività extralavorative, anche quelli verificatisi nell’ambito di attività lavorative nelle quali l’assicurato si fosse trovato occasionalmente a rivestire la qualità di passeggero.

In sostanza, ad avviso della Corte d’Appello, l’economia generale della polizza è nel senso di escludere gli infortuni in itinere coperti dalle assicurazioni sociali obbligatorie per legge a carico del datore di lavoro.

Il Giudice, chiamato a pronunciarsi anche su un secondo motivo di appello, relativo all’obbligo dell’assicurata di restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado con interessi e rivalutazione, lo ha rigettato non risultando che la compagnia abbia pagato l’indennizzo e rimanendo comunque possibile per il solvens attivare la domanda restitutoria in un autonomo giudizio. Il Giudice ha compensato le spese.

Avverso la sentenza R.P. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo. Nessuno resiste al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 (art. 360 c.p.c., n. 3) – censura la sentenza nella parte in cui, pur dichiarando di applicare l’art. 1362 c.c. avrebbe fatto un’erronea applicazione di detta norma, stante il chiaro senso letterale delle espressioni utilizzate.

La dizione “l’Assicurazione è altresì valida per gli infortuni che l’assicurato subisca, anche durante lo svolgimento di attività professionale, in qualità di passeggero su tutti i mezzi di locomozione” avallerebbe un’interpretazione inclusiva della polizza nel senso di ricomprendere anche il sinistro de quo.

La ricorrente censura altresì la sentenza per aver ricorso anche al criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c., gerarchicamente subordinato al criterio primario dell’interpretazione letterale e dunque inapplicabile nei casi in cui il criterio letterale sia di per sè sufficiente ad assicurare la corretta interpretazione della volontà delle parti.

1.1. Il motivo è infondato. La sentenza d’appello ha fatto corretta applicazione, non del solo criterio letterale, ma anche di quello logico-sistematico che è naturalmente integrativo del primo, dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte che è consolidata nel senso della pari dignità e della concorrenza necessaria della lettera e della logica sottesa alle espressioni utilizzate dalle parti (Si veda ex multiis; Cass., 3, n. 14432 del 15/7/2016: “In materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la “comune intenzione delle parti stipulanti”, la necessità di ricostruire quest’ultima senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacchè il significato delle dichiarazioni negoziali non è un “prius”, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore”; Cass., 3, n. 23701 del 22/11/2016; Cass., 2n. 7927 del 28/3/2017; Cass., 1, n. 12069 del 16/5/2017, Cass., 1, n. 16181 del 28/6/2017; Cass., 3 n. 6675 del 19/3/2018).

La sentenza in oggetto, che ha individuato un ambito di operatività di una polizza dichiaratamente destinata a coprire “la famiglia”, al quale fosse estraneo il rischio professionale già coperto dalle assicurazioni sociali obbligatorie per legge, appare dunque del tutto coerente con la utilizzazione dei criteri ermeneutici quale sancita dal legislatore ed interpretata da questa Corte.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Occorre invece disporre il cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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