Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22877 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 13/08/2021), n.22877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27052-2015 proposto da:

C.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati CARLO BOSSO, GIUSEPPINO BOSSO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI, che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 408/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/06/2015 R.G.N. 1191/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5.6.2015, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di C.D. volta al ripristino della rendita per malattia professionale in misura pari al 16%, soppressa dall’INAIL per ritenuto miglioramento dei postumi con liquidazione dell’indennizzo in capitale pari all’11%;

che avverso tale pronuncia C.D. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 137 e D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9 per avere la Corte dii merito ritenuto che, in caso di revisione per miglioramento dei postumi, si potesse operare una rivalutazione dei postumi sussistenti all’epoca della prima liquidazione della rendita, siccome in concreto effettuato dal CTU di prime cure;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 137, artt. 112,441 e 442 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la valutazione effettuata dal CTU dei postumi sussistenti al momento della liquidazione della rendita non avesse formato oggetto di contestazione;

che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa fatti decisivi con riguardo alla valutazione percentuale del grado di invalidità permanente parziale operata dai giudici di merito;

che, con riguardo al primo motivo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in materia di rendita per inabilità conseguente a infortunio o malattia professionale, la rettifica si differenzia dalla revisione non solo per la sua causa (errore dell’istituto e non miglioramento dell’attitudine lavorativa) bensì per la disciplina relativa ai criteri, metodi e strumenti del suo accertamento e alla decorrenza del termine in cui l’Istituto può esercitare la facoltà, essendo la diversa qualificazione determinata non già dal nomen iuris imposto dal provvedimento amministrativo o dal risultato dell’accertamento emerso dal giudizio su di esso, ma piuttosto dall’effettiva volontà che sorregge l’atto, per come ricostruita dal giudice di merito, ossia in relazione alla finalità di correggere l’iniziale riconoscimento per emendarlo dall’errore da cui era affetto oppure di adeguarlo all’intervenuto mutamento delle condizioni dell’attitudine lavorativa (così Cass. nn. 6831 del 2004, 21082 del 2013); che, nel caso di specie, il giudizio di merito ha incontestatamente accertato che l’odierno ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di revisione della rendita sul presupposto che si fosse verificato un miglioramento dei postumi (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza impugnata);

che, essendo stato tale provvedimento oggetto di contestazione, l’oggetto del presente giudizio risultava logicamente limitato all’accertamento dell’intervenuto miglioramento dei postumi, senza potersi estendere alla rivalutazione della loro consistenza originaria;

che a non diverse conclusioni induce il principio secondo cui il giudizio in materia previdenziale ha ad oggetto la sussistenza delle situazioni soggettive e non già la legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi dagli enti previdenziali, dal momento che è precisamente la situazione soggettiva ad atteggiarsi diversamente a seconda che sia oggetto di un provvedimento di rettifica o di revisione;

che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti il secondo e il terzo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

 

 

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