Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22877 del 09/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20971-2015 proposto da:

M.C., R.L., anche quali eredi di R.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA ABRUZZI 3, presso lo studio

dell’avvocato SERENELLA LONGO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE POMARICO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 829/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

26/09/2014, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Giuseppe Pomarico difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” R.A. e M.C., anche quali genitori esercenti la potestà sul minore R.L., convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati dalla caduta dalle scale del figlio minore L., all’interno di un istituto scolastico ove era affidato alla custodia degli insegnanti, a causa dello sgambetto di un compagno.

La domanda degli attuali ricorrenti veniva rigettata sia in primo che in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 829/2014 depositata in data 24 novembre 2014, qui impugnata, che riteneva sulla base delle risultanze istruttorie, consistenti in una deposizione testimoniale di un compagno di scuola del R., che non si fosse raggiunta la prova dei tempi e del luogo esatto del verificarsi del sinistro, ed in particolare in ordine al fatto se la caduta del bambino si fosse verificata all’interno dell’edificio scolastico, mentre era sottoposto alla sorveglianza degli insegnanti e del personale addetto, o sugli scalini esterni della scuola.

Avverso la decisione della Corte d’Appello di Lecce hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione M.C. e R.L., anche quali eredi di R.A., denunciando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonchè la violazione degli artt. 1218, 2043 e 2048 c.c.

Il Ministero resiste con controricorso, laddove la compagnia di assicurazioni da questi evocata in giudizio nelle fasi di merito non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

Il profilo di censura attinente al vizio di motivazione va dichiarato inammissibile, in quanto fa riferimento ad una più lata nozione di vizio di motivazione, non più vigente al momento della proposizione del ricorso.

Poichè la sentenza gravata è stata depositata il 24 novembre 2014, nel presente giudizio risulta applicabile il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale testo – in forza della quale le sentenze ricorribili per cassazione possono essere impugnate “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – si applica infatti, per il disposto del suddetto art. 54, comma 3 ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate dall’1 settembre 2012, trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012. Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile perchè il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, esclude l’autonoma rilevanza del vizio di contraddittorietà ed anche della insufficienza della motivazione anche Cass. n. 16300 del 2014).

La nuova e più circoscritta area di rilevanza, all’interno del sindacato di legittimità, del vizio di motivazione, in riferimento alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 in poi, va intesa, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che, come già affermato da questa Corte: a) l’omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (v. Cass. n. 7983 del 2014).

Nel caso di specie il ricorrente non ipotizza neppure una sostanziale mancanza di motivazione, del resto da escludersi atteso che la sentenza motiva sulla limitata attendibilità dell’unico teste, un bambino all’epoca dei fatti, e sull’insufficiente grado di precisione delle circostanze riferite, inidonee a fondare il convincimento che l’infortunio di cui rimase indubbiamente vittima il R. si fosse effettivamente verificato all’interno dell’edificio scolastico, mentre lo stesso era sottoposto alla vigilanza degli insegnanti.

Anche la violazione di legge deve escludersi in quanto più che la violazione di un principio di diritto i ricorrenti propongono una loro, differente, e in sè plausibile rilettura della medesima prova testimoniale, in base alla quale la caduta si sarebbe verificata mentre i tre bambini, la vittima, il teste e quello che avrebbe provocato la caduta, salivano le scale interne dell’istituto ove frequentavano la terza elementare per recarsi in classe: diversa rilettura che tuttavia è estranea ai compiti di questa Corte ed in mancanza della quale, e della prova che il fatto si verificò mentre il bambino si trovava all’interno dell’edificio scolastico e quindi in luogo soggetto ad obbligo di vigilanza, non scatta la presunzione di responsabilità a carico degli insegnanti e per essi del Ministero.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Liquida le spese legali in Euro 5.600,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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