Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22876 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29409-2014 proposto da:

COMUNE DI FORMIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO

VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MIGNACCA,

rappresentato e difeso dagli avvocati SABRINA AGRESTI, DOMENICO DI

RUSSO;

– ricorrente –

POGGIO DI MOLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5207/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA depositata il 19/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dai Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

La società Poggio di Mola impugnava l’avviso di accertamento ICI, emesso dal Comune di Formia, relativo all’anno di imposta 1998, per denuncia infedele, precisando che già dal 1993, anno al quale risaliva la dichiarazione ICI, il fondo era gravato da vincoli di natura amministrativa i quali, di fatto, lo rendevano inedificabile. La CTP disponeva una CTU e, ritenendo la fondatezza della valutazioni del consulente, annullava l’accertamento. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Formia, che veniva rigettato dalla CTR del Lazio. Il Comune proponeva ricorso per la cassazione della pronuncia, che veniva accolto con sentenza n. 7832 del 2010 per vizio di motivazione, in relazione alle ragioni che avevano indotto i giudici di appello a ritenere preferibile la perizia del CTU, rispetto a quella elaborata dal consulente del Comune, nonchè per vizio di omessa pronuncia sull’eccezione sollevata dal Comune, riguardante il riferimento della CTU all’anno 1993, piuttosto che all’anno 1998, oggetto di accertamento. La società riassumeva il giudizio e il Comune di Formia, originario appellante, si costituiva eccependo anche l’esistenza di un giudicato esterno per similari giudizi, relativi agli anni di imposta 1995, 1996 e 1997. La CTR, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello del Comune.

Il Comune di Formia propone ricorso, svolgendo tre motivi, per la cassazione della pronuncia. Ha resistito con controricorso la società Poggio di Mola s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione di legge, per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5,comma 5, – errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 – violazione art. 132 c.p.c., n. 4 – nullità – mancata motivazione per illogicità manifesta (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22.9.2014, n. 19881)”. Parte ricorrente lamenta l’illogicità della motivazione resa in sentenza, nella parte in cui, facendo applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, si limita genericamente a riferire che non sono intervenuti fatti modificativi in aumento del valore, ma semmai di decremento dovuto ai vincoli imposti dal Comune, senza dare contezza alcuna dei termini e del modo in cui siffatti vincoli costituirebbero un decremento, e soprattutto senza stimare la misura di siffatto decremento, laddove se la Commissione avesse tenuto in debita considerazione gli analitici elementi richiamati nella perizia dell’arch. P., sarebbe pervenuta ad una pronuncia di legittimità dell’avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione di legge. Violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 5, nella parte v’è un acritico recepimento della CTU – Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – Nullità – Mancata motivazione per motivazione apparente (Cass. civile, SS.UU., sentenza 22.9.2014, n. 19881) art. 360 c.p.c., n. 5, error in iudicando. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti “. Il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio non si è uniformato allo schema vincolante enunciato dalla Cassazione ed è incorso, anche esso, in un vizio di nullità della motivazione per motivazione apparente, in quanto la CTR non ha effettuato una disamina puntuale della consulenza tecnica d’ufficio nè una comparazione rigorosa con quella di parte, come indicata dalla Cassazione. Si duole, altresì, del fatto che la perizia dell’arch. P. è stata ritenuta legittima dalla CTR del Lazio valutando altre annualità, come rilevato dalla difesa del Comune, ponendo una questione di giudicato esterno non valutata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di rinvio.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione art. 360 c.p.c., n. 4. Error in procedendo. Nullità della sentenza per omessa pronuncia”, non essendo stato chiarito quali fossero i documenti che il Comune, ad avviso della Commissione, avrebbe dovuto produrre.

4. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per ragioni di connessione logica, sono inammissibili ed infondati.

a) Va preliminarmente evidenziato che le argomentazioni sviluppate si palesano, oltre che non corrispondenti al principio di autosufficienza delle diverse censure, come una inammissibile richiesta di revisione del giudizio di congruità formulato dal giudice di merito. Invero, parte ricorrente omette di riportare in ricorso il contenuto della perizia di stima redatta dall’arch. P., nè il contenuto della CTU elaborata in corso di causa, non consentendo alla Corte di verificare se il giudice del merito, nell’assumere la CTU come base per la determinazione del valore del compendio immobiliare in oggetto, abbia fatto riferimento a criteri diversi da quelli tassativamente indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, ai fini della determinazione del valore degli immobili ai fini ICI, come denunciato in ricorso.

b) Invero, parte ricorrente non solo omette di riportare in ricorso il contenuto della perizia di stima redatta dall’arch. P., ma anche il contenuto della CTU elaborata in corso di causa, non consentendo alla Corte di verificare se il giudice del merito, nell’assumere la CTU come base per la determinazione del valore del compendio immobiliare in oggetto, abbia fatto riferimento a criteri diversi da quelli tassativamente indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, ai fini della determinazione del valore degli immobili ai fini ICI, come denunciato in ricorso. Non essendo sufficiente, ai fini della valutazione, che i predetti atti siano riportati in ricorso in forma riassuntiva.

c) Secondo i principi espressi da questa Corte, parte ricorrente, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente in ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda, è tenuto a trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, oltre che a specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. n. 16900 del 2015), senza necessità di fare rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso (Cass. n. 14784 del 2015).

d) Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’eccepito giudicato esterno, tenuto conto che: “nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa” (Cass. n. 2617 del 2015).

e) Per contro, i motivi sono anche infondati, non potendosi ravvisare una motivazione apparente della sentenza impugnata, nè alcun vizio motivazionale, secondo le direttrici suggerite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12928 del 2014; ord. n. 21257 del 2014; Cass. n. 2498 del 2015 ed altre), nel senso che è rilevante solo quel vizio che si concreti nella violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 Cost., come attuato in via ordinaria dall’art. 132 c.p.c., n. 4; in maniera tale che, nella nuova formulazione, il vizio motivazionale si restringe in quello di violazione di legge, quest’ultima individuata proprio nel suddetto art. 132 c.p.c., che impone al giudice di redigere la sentenza indicando “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Non può, invece, rilevare l’omesso esame di elementi istruttori, allorquando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in esame dal giudice, ancorchè questi non abbia poi dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. Il giudice del merito, con accertamento in fatto, congruamente motivato, insindacabile in sede di legittimità, ha affermato che, sulla base della comparazione delle due consulenze tecniche, va considerata attendibile ai fini del giudizio la consulenza tecnica d’ufficio, “più corretta sia per la metodologia di raffronto applicata e sia per i più oggettivi criteri valutativi seguiti ed articolati”.

5. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato.

La parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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