Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22876 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 13/09/2019), n.22876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8892-2018 proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante pro tempore C.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO VANNICOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato EBE NANNEI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante Presidente

p.t. della Giunta Regionale VINCENZO DE LUCA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POLI 29 presso l’UFFICIO RAPPRESENTANZA

DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata R.G.N. 8892/2018 e difesa

dagli avvocati ELENA LAURITANO e CORRADO GRANDE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA, (OMISSIS) SRL IN

LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO, Z.A., Z.U.,

Z.P., Z.E., Z.E., Z.E., NEXEL SRL IN

LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3690/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In riforma della decisione di prime cure, che aveva condannato la regione Campania e la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale s.p.a., in solido, alla corresponsione, in favore di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, dell’importo dovuto a saldo relativo al contributo erogato a valere su fondi nazionali e comunitari (ai sensi del D.L. 29 agosto 1994, D.L. 29 agosto 1994, n. 516, recante “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi”, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598), nonchè al conseguente risarcimento del danno da ritardo, rigettando, invece, le domande riconvenzionali formulate dall’ente pubblico territoriale nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. e di Vittoria Assicurazioni s.p.a. aventi ad oggetto, rispettivamente, la restituzione dei contributi già erogati e la escussione della garanzia prestata in caso di mancata restituzione degli stessi, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 13.9.2017 n. 3690, ha accolto l’appello principale proposto da Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale s.p.a. ritenendo che:

la omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Nexel s.r.l. in liquidazione, Z.E. in proprio, Z.E., A., U., P., tutti n. q. di eredi di P.F. – chiamati in causa in primo grado da Vittoria Assicurazioni s.p.a. con domanda condizionata di manleva, in quanto coobbligati a tenere indenne la società assicurativa per la eventualità della escussione della polizza fidejussoria – non impediva lo svolgimento del processo atteso che, configurandosi tra il rapporto di garanzia primario (tra regione garantita e società assicurativa) e quello secondario (tra società assicurativa e coobbligati chiamati in causa) la ipotesi di “cause scindibili” ex art. 332 c.p.c., fondate su titoli diversi rispetto al rapporto contrattuale principale (tra (OMISSIS) s.r.l., regione e banca) oggetto del giudizio, ed essendo ormai decorsi i termini per la impugnazione incidentale da parte dei soggetti pretermessi, si rendeva inutile la tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti di parti non più legittimate ad impugnare;

– fondata era la eccezione di inadempimento, legittimante il rifiuto alla erogazione del saldo del contributo, in quanto la società beneficiaria aveva omesso di produrre tra i documenti essenziali allegati al rendiconto di spesa, anche il “documento di attestazione della regolarità contributiva” (DURC), previsto dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8 bis, come modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 98, comma 10, reso obbligatorio, al fine di accedere alle sovvenzioni comunitarie, dal D.Lgs. n. 203 del 2005, art. 10, comma 7: conseguentemente andavano rigettate le domande di condanna proposte da (OMISSIS) s.r.l.

improcedibile doveva essere dichiarata invece la domanda riconvenzionale di condanna proposta dalla regione, relativa alla restituzione dei contributi anticipatamente corrisposti, per sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società beneficiaria, dovendo essere, quindi, proseguita l’azione nella competente sede fallimentare L. Fall., ex art. 93: tale improcedibilità si estendeva anche alla società assicurativa garante, avendone chiesto la regione la condanna in solido con la società fallita, stante la disposizione delle Condizioni generali di polizza secondo cui Vittoria Ass.ni s.p.a. era tenuta a rimborsare la regione “solo nel caso di mancato pagamento del contraente, entro il termine stabilito, con indicazione dell’inadempienza riscontrata”.

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da Vittoria Assicurazioni s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, notificato a mezzo posta ex lege n. 53 del 1994 alle parti intimate, con atti spediti in data 21.3.2018.

La regione Campania ha proposto successivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, con atti notificati in via telematica alle parti intimate, in data 21.5.2018, al quale ha controdedotto Vittoria Assicurazioni s.p.a., depositando controricorso.

Non hanno svolto difese gli altri intimati Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale s.p.a.; Nexel s.r.l. in liquidazione; Z.E. in proprio; Z.E., A., U., P., tutti n. q. di eredi di P.F..

Vittoria Assicurazioni s.p.a. e regione Campania hanno depositato anche memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 18/02/1991; id. Sez. 2, Sentenza n. 3004 del 17/02/2004; id. Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 09/02/2016) la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi (Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 18/02/1991; id. Sez. 3, Sentenza n. 26723 del 13/12/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014).

1.2 Pertanto, avuto riguardo all’elemento cronologico, il ricorso notificato da Vittoria Assicurazioni s.p.a. in data 13.3.2018 va qualificato come ricorso principale, mentre quello notificato dalla regione Campania in data 21.5.2018 in quanto successivo deve essere qualificato come ricorso incidentale autonomo.

1.3 Il ricorso principale è stato notificato alla regione ai sensi dell’art. 149 c.p.c., e l’atto risulta da essa ricevuto in data 21.3.2018 (come da cartolina AR in atti).

1.4 Orbene, come affermato da questa Corte, il termine di decadenza previsto, rispettivamente, a pena di improcedibilità e di inammissibilità, tanto per il deposito del ricorso principale, da effettuarsi entro “giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto” ex art. 369 c.p.c., comma 1, (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11201 del 17/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 14742 del 26/06/2007), quanto per la notifica del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale, da effettuarsi “entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso”, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 e art. 371 c.p.c., comma 1, (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 27596 del 28/12/2006), non può iniziare a decorrere che dalla data di consegna al destinatario del ricorso principale, in quanto:

a) il principio della verifica diacronica, rispetto al notificante ed al notificato, dei termini notificatori che impone di eseguire l’accertamento in relazione, rispettivamente, al termine di spedizione ed a quello di ricezione dell’atto, trova applicazione soltanto ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza stabiliti per le impugnazioni, e dunque non si applica al termine di decadenza previsto per il deposito del ricorso principale a pena di improcedibilità, attività interamente rimessa alla iniziativa ed alla diligenza della parte ricorrente;

b) anche il termine per la notifica ed il deposito del controricorso, che decorrono dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso -di modo che il “dies a quo” del primo termine opera in effetti anche come “dies a quo” per il secondo- è posto a carico del destinatario ma in relazione al compimento di atti allo stesso esclusivamente riferibili, sicchè rimanendo estranei alla sfera di controllo del destinatario i tempi di spedizione ed inoltro postale dell’atto a lui notificato, non può iniziare a decorrere nei suoi confronti alcun termine di decadenza che sia antecedente alla data di ricezione di tale atto.

1.5 Consegue che, essendo stato consegnato alla regione Campania il ricorso principale in data 21.3.2018, l’ente pubblico territoriale avrebbe dovuto notificare il controricorso ed il ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, nel termine di decadenza dei venti giorni successivi, e dunque entro il 10.4.2018, venendo conseguentemente a scadere il successivo termine di giorni venti per il deposito in Cancelleria – previsto a pena di improcedibilità dall’art. 370 c.p.c., comma 3, – alla data 30.4.2018.

1.6 Il ricorso proposto dalla regione – da qualificarsi incidentale – è stato notificato in via telematica presso l’indirizzo PEC del difensore di Vittoria Assicurazioni s.p.a. -ricorrente principale- soltanto in data 21.5.2018, ben oltre la scadenza del primo termine prescritto dall’art. 370 c.p.c., comma 1 e art. 371 c.p.c., comma 1, dovendo pertanto essere dichiarato inammissibile.

p. 2. Venendo all’esame del ricorso principale proposto da Vittoria Assicurazioni s.p.a. il Collegio osserva quanto segue.

2.1 Infondata è la eccezione pregiudiziale – formulata dalla regione Campania con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. – di nullità della procura speciale conferita da Vittoria Assicurazioni s.p.a., in quanto rilasciata con scrittura privata autenticata dal difensore in foglio allegato e materialmente congiunto al ricorso per cassazione, anzichè con atto pubblico.

2.2 L’art. 83 c.p.c., comma 3, nel testo riformato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1 ha infatti espressamente previsto, integrando la norma processuale, al comma 3, che “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”: il precedente di Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1255 del 19/01/2018, richiamato dalla regione nella memoria illustrativa, contrariamente a quanto ipotizzato dall’ente territoriale, è pienamente aderente alla disposizione di legge avendo enunciato il principio secondo cui “è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente)”. La procura speciale della ricorrente principale risulta apposta su foglio separato ma materialmente unito, mediante spillatura, al ricorso e dunque risponde ai requisiti di validità prescritti dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (conf. Corte cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 877 del 16/01/2019).

p. 3. La ricorrente principale deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (primo motivo) ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (secondo motivo), impugnando la statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto che la omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati in causa dalla società assicurativa configurasse una ipotesi di cause scindibili, quando al contrario doveva palesarsi una ipotesi di inscindibilità di cause, con la conseguenza che la omessa ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio avrebbe comportato la dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto dalla banca, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale.

3.2 La censura è fondata.

Nell’unico giudizio di merito sono confluite, in primo grado, plurime cause connesse per l’oggetto, tra loro poste in relazione di subordinazione condizionata:

la causa principale aveva per oggetto, da un lato, l’accertamento, richiesto da (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, dell’adempimento della obbligazione di erogazione del contributo a saldo dovuto dalla regione Campania in base al provvedimento di ammissione al finanziamento Decreto Dirig. 4 gennaio 2005, n. 16 -, nonchè il risarcimento danni da ritardo, e, dall’altro, l’accertamento dell’inadempimento contestato dalla regione Campania alla società beneficiaria dei contributi, con la conseguente domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione delle somme già riscosse a tale titolo;

in esito al predetto accertamento, e cioè qualora fosse risultata vittoriosa la società attrice e, corrispondentemente, soccombente quanto alla domanda riconvenzionale – la regione, il Giudice di merito avrebbe dovuto procedere all’accertamento della domanda concernente la distinta causa cumulata alla prima, a seguito di chiamata in garanzia impropria – formulata dalla regione Campania nei confronti di Vittoria Assicurazioni s.p.a., in virtù del distinto titolo contrattuale relativo alla polizza fidejussoria soltanto nel caso in cui tale secondo accertamento fosse esitato nella soccombenza della società assicurativa, allora il Giudice di merito avrebbe dovuto esaminare anche la terza causa, cumulata alle altre due, avente ad oggetto il rapporto di controgaranzia fidejussoria fondato su un titolo diverso da quello precedente – tra la società assicurativa ed i terzi, da quella chiamati in causa, coobbligati a manlevarla in caso di escussione della polizza fidejussoria principale (essendo appena il caso di osservare come la mera contestualità, nello stesso documento, di dichiarazioni concernenti la assunzione di obbligazioni oggetto di autonomi rapporti negoziali, non possa all’evidenza condurre a ritenere -come erroneamente ipotizza la ricorrente- che tali obbligazioni dipendano da “un medesimo titolo”, permanendo separati i rapporti di garanzia, tanto sul piano soggettivo che oggettivo, potendo al più ravvisarsi tra essi una relazione di accessorietà).

3.4. Tanto premesso, occorre immediatamente escludere che il nesso di dipendenza tra l’accertamento del rapporto principale di finanziamento -in modo sfavorevole alla regione garantita- e le diverse cause di garanzia, realizzi tra le parti dei predetti rapporti una situazione di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, bene potendo procedersi all’accertamento del primo rapporto anche in assenza della società assicurativa garante e dei terzi coobbligati, chiamati da quest’ultima, senza che la pronuncia risulti “inutiliter data”.

Neppure è dato ravvisare una situazione di litisconsorzio necessario “unitario” per pregiudizialità tra la causa principale e quella di garanzia (primaria), non venendo in questione “un fenomeno di dipendenza permanente fra i due diversi rapporti discendente dal diritto sostanziale”, in quanto il rapporto principale non è assunto, secondo il diritto sostanziale, tra gli elementi costitutivi della fattispecie negoziale del rapporto di garanzia (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, in motivazione).

Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche in con riferimento alla relazione di “dipendenza” tra i due distinti rapporti di garanzia, in cumulo condizionato.

3.5 E’ pacifica in giurisprudenza l’affermazione per cui, qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio per essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell’attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva, in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause ai sensi dell’art. 332 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 12942 del 04/06/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).

Ne segue che la possibilità di far svolgere il processo sulla domanda di manleva cumulativamente e congiuntamente al processo sulla domanda principale, al fine di ottenere che, ove l’esito del giudizio sulla prima sia sfavorevole, il terzo – sempre, naturalmente, che sia riconosciuta fondata la domanda di garanzia – non possa metterlo in discussione e, quindi, non possa contestare il presupposto della garanzia, non è ex se sufficiente a cumulare inscindibilmente le cause, in quanto il giudizio sulla domanda principale e quello sulla domanda di garanzia restano, in tal caso, distinti e sono suscettibili di separazione ai sensi dell’art. 103 c.p.c., comma 2 ove di tale norma ricorrano i presupposti: il litisconsorzio è facoltativo quanto al modo di svolgimento e semmai, soltanto in sede di impugnazione, si può verificare la necessità di mantenere il cumulo fra le due cause, qualora l’esito degli accertamenti nel grado precedente sulle due cause cumulate e le ragioni di impugnazione diano luogo ad una situazione di dipendenza fra le cause, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (cfr. Corte cass. n. 5444/2006 cit.).

Il problema può insorgere, quindi, soltanto con riferimento al grado di impugnazione, in relazione al concreto esito della lite in primo grado ed agli specifici profili della decisione di prime cure investiti dai motivi di gravame.

3.6 Orbene con riferimento alla relazione al nesso di dipendenza tra il “rapporto principale” (avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità e la esistenza ed entità del danno) ed il “rapporto di garanzia”, questa Corte ha evidenziato che sussiste una esigenza di unitarietà dell’accertamento del rapporto principale anche nei confronti del terzo garante, chiamato in causa dal convenuto per essere manlevato – in virtù di un autonomo rapporto di garanzia propria od impropria distinto dal titolo del rapporto principale fatto valere dall’attore – dalle conseguenze pregiudizievoli determinate dalla soccombenza sulla domanda attorea, rilevando come la modalità di accertamento del rapporto principale (tra attore-danneggiato e convenuto-responsabile del danno) venga a riflettersi direttamente sul rapporto di garanzia (tra convenuto garantito-chiamante e garante-chiamato), operando – se pure non come fattispecie pregiudicante, tuttavia – come presupposto condizionante l’esercizio del diritto contrattuale azionato dal garantito nei confronti del garante.

L’esperimento dell’azione di garanzia, infatti, presuppone sempre e comunque nel suo “petitum” la richiesta di accertamento con efficacia di giudicato nei confronti del garante del “presupposto giuridico” (la responsabilità civile del garantito) che è considerato dalla legge (garanzia propria) o dalla convenzione (garanzia impropria) come precondizione della pretesa del garantito di essere esonerato dalle conseguenze patrimoniali negative derivanti dall’accoglimento della domanda del terzo (non rileva, al riguardo, se il garantito con la chiamata in causa intenda soltanto estendere l’efficacia di accertamento del rapporto principale al garante-chiamato, ovvero anche richiedere la pronuncia dichiarativa della esistenza del rapporto di garanzia o ancora la condanna “condizionata” del garante all’adempimento della obbligazione di garanzia: in tutti i predetti casi, infatti, si rende necessario procedere all’accertamento del rapporto principale). Indefettibile corollario di tale impostazione è la necessità di attuare il pieno contraddittorio, tra le parti del rapporto di garanzia, anche in ordine all’accertamento del rapporto principale che costituisce un elemento presupposto della fattispecie del diritto di garanzia, contraddittorio che, in seguito alla chiamata in garanzia, trasforma il giudizio concernente il “rapporto principale” in un processo con pluralità di parti -verificandosi una situazione di litisconsorzio necessario successivo -, e richiede l’attribuzione al garante della stessa legittimazione del garantito a contraddire alla pretesa fatta valere nei confronti di quest’ultimo dall’attore titolare del “rapporto principale”, così come della legittimazione ad impugnare autonomamente la sentenza che risultasse sfavorevole al garantito, avendone riconosciuto la responsabilità del pregiudizio cagionato all’attore-danneggiato (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015).

La legittimazione all’esercizio dei pieni poteri processuali trova fondamento, pertanto, nella tutela di un “interesse proprio” del garante – che potrebbe rimanere direttamente, e non soltanto di riflesso, pregiudicato dall’accertamento del rapporto principale – il quale deve, pertanto, essere posto in grado di difendersi in giudizio e contestare i fatti costituivi del rapporto principale che ineriscono, conformandola, alla stessa prestazione di garanzia, dovendo in conseguenza qualificarsi la posizione del garante rispetto al rapporto principale come quella di interventore litisconsortile od adesivo autonomo.

Il nesso di inscindibilità tra cause che si determina a seguito della chiamata in garanzia, rilevante ai fini della integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione ex art. 331 c.p.c., va dunque individuato tra la causa avente ad oggetto l’accertamento del rapporto principale, la cui efficacia – in quanto viene ad essere estesa soggettivamente anche al garante – lo costituisce parte legittimata ad agire in quello stesso giudizio, anche nel caso in cui il convenuto chiamante si sia limitato ad evocare il garante senza richiedere un accertamento o l’adempimento del rapporto di garanzia (cfr. art. 1917 c.c., comma 4, che, diversamente dagli artt. 32 e 106 c.p.c., non fa riferimento espresso alla “pretesa di essere garantito”), e la causa avente ad oggetto l’accertamento ovvero l’adempimento della obbligazione del rapporto di garanzia, della quale sono parti esclusivamente il chiamante ed il chiamato.

Da tale nesso di inscindibilità deriva la tendenziale esigenza che per tutte le parti – attore, convenuto, chiamato – della causa del rapporto principale (e quindi anche tra le parti del rapporto di garanzia, qualora già appartenente all’oggetto del medesimo processo, ovvero oggetto di successivo giudizio proposto separatamente dal garantito) l’accertamento della responsabilità e del danno sia unitario, dovendo essere risolta l’anomalia di eventuali comportamenti processuali, tra loro contrastanti od incompatibili, del convenuto-chiamante e del garante-chiamato (ovvero delle parti del rapporto di garanzia), con riferimento alla pretesa attorea, sul piano dei limiti della estensione degli effetti prodotti dalla condotta tenuta da una delle parti nei confronti degli altri litisconsorti necessari o facoltativi, venendo in soccorso a tal fine, salvo le ipotesi regolate specificamente da norma di legge (art. 2733 c.c., comma 3) il principio generale che regola obbligazioni soggettivamente complesse secondo cui ai condebitori possono estendersi gli effetti favorevoli dell’atto compiuto dal singolo condebitore, ma non anche quelli sfavorevoli che rimangono circoscritti nella sfera giuridica di colui che ha compiuto l’atto.

Da ciò deriva che, in caso di condanna del convenuto in primo grado, dell’esito positivo della impugnazione proposta garante beneficerà anche il garantito che abbia omesso di impugnare o sia rimasto contumace in grado di appello, mentre un eventuale espresso riconoscimento di addebito, stragiudiziale o giudiziale, da parte del convenuto produrrà effetti sfavorevoli nella sola sfera giuridica del dichiarante, non potendo pregiudicare la autonoma legittimazione del garante a contestare il rapporto principale (così in motivazione paragr. 16.3, Cortecass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015) sia pure al fine di conseguire una sentenza a lui favorevole da opporre alla domanda di adempimento della garanzia proposta dal convenuto-chiamante (si veda anche il precedente di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007 che in relazione alla incompatibilità della posizione assunta dal debitore convenuto -con l’espressa rinuncia ad avvalersi della prescrizione- rispetto a quella del terzo interessato “assicuratore della responsabilità civile”, legittimato ex art. 2939 c.c. ad eccepire la prescrizione estintiva del diritto fatto valere dall’attore – danneggiato, esclude una ultrattività della legittimazione del terzo nel rapporto principale, in quanto viene a risolvere l’atto abdicativo della prescrizione, compiuto dal debitore-garantito, nella contestuale manifestazione di volontà di rinuncia ad avvalersi dei diritti derivanti dal contratto assicurativo).

3.7 Tanto premesso, dagli atti emerge che:

– nel giudizio di primo grado Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiamata in garanzia dalla regione Campania, si era costituita svolgendo difese esclusivamente inerenti al rapporto di garanzia, contestando la estinzione del rapporto per decorrenza del termine di efficacia della polizza fidejussoria; in subordine proponendo domanda di manleva nei confronti dei coobbligati in solido Nexel s.r.l. in liquidazione; Z.E. in proprio; Z.E., A., U., P., tutti n. q. di eredi di P.F.;

– il Tribunale, pronunciando sul rapporto di garanzia tra la regione e la società assicurativa, rigettava la domanda contrattuale di adempimento formulata dalla regione, ritenendo estinta la polizza fidejussoria;

in seguito ad impugnazione principale della banca, si costituiva la regione proponendo appello incidentale, investendo specificamente anche il capo relativo al rapporto di garanzia con Vittoria Ass.ni s.p.a., e quest’ultima, costituendosi, rilevava la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti -dalla stessa chiamate in causa-che avevano partecipato al giudizio in primo grado;

– riassunto il giudizio in seguito alla interruzione determinata dalla dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) s.r.l., la Corte territoriale con ordinanza in data 3.3.2016, pubblicata il 18.5.2016, rilevato che la società assicurativa, aveva riproposto la domanda subordinata di manleva, disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pretermessi, ma nessuna delle parti ottemperava e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Ora i terzi chiamati in controgaranzia si collocano, nel giudizio in grado di appello, nella stessa posizione di interesse proprio all’accertamento del rapporto principale, che riveste Vittoria Assicurazioni s.p.a.: entrambe le parti chiamate in garanzia, rispettivamente dalla regione Campania e dalla società assicurativa, hanno interesse a contraddire in ordine all’accertamento del rapporto principale, venendo a riflettersi l’esito di detto accertamento direttamente sulle cause cumulate di garanzia.

Ne segue che, una volta realizzato in primo grado il cumulo soggettivo delle cause principale, di garanzia e di controgaranzia, proprio la estensione della efficacia dell’accertamento relativo alla causa principale anche nei confronti dei terzi chiamati, viene a configurare quel nesso di inscindibilità tra le cause cumulate che impone la necessaria partecipazione anche di questi ultimi al giudizio di impugnazione, ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

Correttamente, pertanto, il Giudice di appello, con ordinanza in data 30.3.2016, aveva disposto la rimessione della causa in fase istruttoria assegnando termine per la integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse, terzi chiamati in controgaranzia. Errata è viceversa la conseguenza, ritenuta priva di rilevanza, che la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha successivamente inteso ravvisare nella mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio: la inscindibilità delle cause imponeva infatti la declaratoria di inammissibilità della impugnazione principale, proposta da Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a., nonchè della impugnazione incidentale proposta dalla regione Campania.

3.8 Fondati debbono ritenersi, pertanto, i primi due motivi del ricorso principale (venendo a confluire il secondo interamente nel denunciato vizio di violazione della norma processuale di cui all’art. 331 c.p.c., comma 2), rimanendo assorbito l’esame del terzo motivo concernente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

p. 4. In conclusione il ricorso principale trova accoglimento, quanto al primo e secondo motivo – assorbito il terzo -; il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto la Corte può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 dichiarando inammissibile l’appello principale proposto da Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a. e l’appello incidentale proposto da regione Campania.

4.1 La regione Campania e la Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a. sono tenute alla rifusione in favore della ricorrente principale delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate in dispositivo.

4.2 L’alternante andamento delle decisioni assunte nei gradi di merito determina la compensazione delle spese di lite relative ai gradi merito tra Vittoria Assicurazioni s.p.a., regione Campania e Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale s.p.a., nonchè la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra tutte le altre parti.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’appello principale proposto dalla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a. e l’appello incidentale proposto dalla regione Campania.

Condanna la regione Campania e la Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a. al pagamento in favore della ricorrente principale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dichiara interamente compensate tra le predette parti le spese di lite relative ai gradi di merito; dichiara interamente compensate le spese dell’intero giudizio, tra regione Campania, Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale s.p.a. e Vittoria Assicurazioni s.p.a., da un lato, e tutte le altre parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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