Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22876 del 09/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20667 – 2015 proposto da:

R.G., quale genitore esercente la potestà sulla figlia

minore S.M., anche nella qualità di erede del padre

S.A., SE.AN.RA., in proprio e quale erede del padre

S.A., S.C., in proprio e quale erede del padre

S.A., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO

DEFILIPPI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MOTTOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO LINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“I ricorrenti convenivano in giudizio nel 2011 il Comune di Mottola, chiedendone la condanna al risarcimento del danno provocato loro dalla morte di S.A., marito e padre degli attori, deceduto a seguito del ribaltamento del veicolo su cui viaggiava lungo una strada poderale, non asfaltata e priva di protezione a sinistra, sita in Comune di (OMISSIS), ex art. 2051 c.c., per non aver adeguatamente curato la manutenzione e il controllo della strada, comunque aperta al pubblico. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado: in particolare, la Corte d’Appello di Taranto, con la sentenza n. 27/2015 qui impugnata, riteneva che la responsabilità dell’accaduto fosse interamente ascrivibile al serio, che alla guida di un trattore si ribaltava uscendo di strada.

Avverso la decisione della Corte d’Appello di l,ecce, sezione distaccata di Taranto, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione articolato in due motivi i R.G., S.M., An.Ra., C..

Il Comune intimato non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

La corte d’appello, nell’escludere la responsabilità del Comune, ha motivato su due punti: la riconducibilità dell’evento letale, conseguente alla perdita di controllo del mezzo e all’uscita di strada in ora diurna, in un tratto di strada poderale privata a perfetta visibilità, con caduta in una scarpata, esclusivamente alla colpa del defunto, e l’intervenuto decorso della prescrizione decennale tra il tempo del sinistro e l’inizio della causa.

Il secondo punto, oggetto del secondo motivo di ricorso, è preliminare e assorbente rispetto al primo.

L’azione civile volta al risarcimento dei danni era infatti prescritta, perchè promossa incontestatamente ad oltre dieci anni dal verificarsi del fatto, in applicazione del combinato disposto dell’art. 157 c.p., e art. 589 c.p., comma 2, nella loro formulazione vigente al momento del verificarsi del fatto illecito ((OMISSIS)) non potendosi tener conto delle modifiche dell’art. 157 c.p., comma 6, verificatesi successivamente. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

I ricorrenti hanno fatto pervenire una memoria difensiva erroneamente denominata “a favore di parte resistente” ed in ogni caso tardiva, in quanto pervenuta in cancelleria solo in data 13.9.2016, due giorni prima della adunanza camerale, della quale non si può tenere alcun conto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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