Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22876 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26146/2009 proposto da:

NAUTICA SPORT DI CORBETTA MARIO SNC IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in

persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO Antonio,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGETTI

MARIACARLA giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 4/05/09, depositata l’11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. La società Nautica Sport s.n.c. di Corbetta Mario propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 83/44/09, depositata l’11 maggio 2009, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la legittimità del diniego all’atto di autotutela mediante il quale era stato chiesto l’annullamento degli atti di rettifica Iva per le annualità 1989 e 1990 e quindi della conseguente cartella di pagamento. In particolare, il giudice a quo ha rilevato l’assoluta improponibilità, secondo il principio già enunciato dalle S.U. della Cassazione, del ricorso introduttivo del contribuente contro il diniego di autotutela, e la conseguente erroneità del suo avvenuto accoglimento a mezzo della sentenza di primo grado che ha considerato il ricorso stesso avanzato non contro il diniego di autotutela, ma contro il diniego di accoglimento della domanda di condono. Ha ritenuto inoltre che la sentenza di primo grado concretizzasse una violazione del principio dell’intangibilità del giudicato (che era intervenuto sull’invalidità del condono, suffragando la pretesa fiscale oggetto dei due avvisi di rettifica Iva).

L’Agenzia ha controdedotto.

2. Con i due motivi del ricorso, accompagnati dai relativi quesiti di diritto, si denuncia rispettivamente la violazione dell’art. 2909 c.c. e del D.M. 11 febbraio 1997, art. 2, u.c., e dell’art. 2909 c.c., ponendosi i seguenti quesiti: “Dica la Corte se l’avvenuta formazione della cosa giudicata non impedisce l’esercizio dell’autotutela tributaria ed il legittimo accoglimento della relativa istanza proposta da un contribuente (1^ motivo) allorchè la cosa giudicata stessa si è formata su fatti diversi da quelli posti a base dell’istanza di autotutela; (2^ motivo) atteso che il giudicato non è mai preclusivo del diritto delle parti a raggiungere una transazione, con particolare riguardo al caso in cui il giudicato si è formato in violazione di una norma di legge”.

2.1 Il ricorso appare inammissibile in virtù del principio costantemente affermato da questa Corte (Cass. 7626 del 2010; n. 389 del 2007; n. 20118 del 2006) che ritiene che ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronuncia – non solo che ciascuna di esso abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorsi) abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, aftinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza “in toto”, o in un suo singolo capo, “id est” di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche a una sola delle dette ragioni, perchè il motivo ili impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni.

2.2 Nel caso di specie il giudice a quo ha fondato raccoglimento dell’appello proposto dall’ufficio su di una duplice ratio decidendi, ovvero sia la inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, del ricorso introduttivo del contribuente contro il diniego di autotutela secondo il principio già enunciato dalle S.U. della Cassazione, e la conseguente erroneità del suo avvenuto accoglimento a mezzo della sentenza di primo grado che ha considerato il ricorso stesso avanzato non contro il diniego di autotutela, ma contro il diniego di accoglimento della domanda di condono; sia la violazioni1, attraverso l’impugnata sentenza di primo grado, del principio dell’intangibilità del giudicato di cui all’art. 2909 c.c..

Il ricorso in esame,invece, con entrambi i motivi sopra riportati censura solo tale ultimo decisimi, ma non tocca assolutamente l’altra ratio decidendi, come sopra indicata.

Tanto comporta la palese inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse.

3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., per manifesta inammissibilità”.

Che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la ricorrente ha depositato memoria con la quale assume che nel ricorso per cassazione in esame non si contesta che l’originario ricorso fosse stato proposto avverso il diniego di autotutela e non verso il diniego di condono, bensì che il diniego all’autotutela fosse legittimo e che il giudicato possa incidere negativamente sulla richiesta di autotutela;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando in particolare che ancora nella memoria di cui sopra il ricorrente non coglie la ratio decidendi costituita dall’inammissibilità del ricorso introduttivo perchè avanzato contro un atto non impugnabile quale il diniego di autotutela;

che pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di lite posso essere regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 3500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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