Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22875 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 13/09/2019), n.22875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 26873/ 2017 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro –

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Molinari e

dall’avvocato Marco Vincenti, e domiciliata presso quest’ultimo in

Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 35;

– ricorrente –

contro

M.O., M.A., MA.AN., in proprio

nonchè quali eredi di S.T., e M.O., in proprio

e quale erede di m.a., rappresentati e difesi dagli

avvocati Maria Laura Veneziani e Giuseppe Volpi, con studio in

Sarezzo (BS), viale Europa, n. 65, presso cui sono domiciliati.

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

Avverso la sentenza n. 1173/ 2017 della CORTE D’APPELLO di Brescia,

depositata il 16.8.2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 maggio 2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Generali Ass.ni spa ricorre contro i congiunti di m.a. che ha perso la vita a causa di un incidente stradale, quale terzo trasportato su una vettura guidata da C.G., suo cognato.

Questi ultimi hanno inizialmente convenuto in giudizio il conducente e la sua compagnia di assicurazione, la RAS spa, che, costituendosi in giudizio, ha eccepito la mancanza di copertura assicurativa, con la conseguenza che il tribunale ha ordinato la citazione in giudizio delle Generali spa, impresa designata per il Fondo di Garanzia.

Quest’ultima si è costituita, ed ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa del proprietario del veicolo.

Il tribunale, costituito in tal modo il contraddittorio, ha ritenuto un concorso di colpa del defunto, essendo emerso che costui non aveva indossato le cinture di sicurezza, ed ha dunque liquidato un risarcimento decurtato in ragione del suddetto concorso.

La corte di appello, in riforma di tale decisione, ha ritenuto irrilevante la colpevole omissione del danneggiato, essendo emerso che, anche con le cinture di sicurezza indossate, l’esito non sarebbe mutato, ed ha dunque elevato l’ammontare del risarcimento riconosciuto ai congiunti nel precedente grado di giudizio.

Ha tuttavia confermato la decisione di primo grado quanto al difetto di copertura assicurativa e dunque alla legittimazione del Fondo di garanzia.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la compagnia di assicurazione (Generali spa) con un motivo di ricorso. V’è controricorso dei congiunti della vittima, con ricorso incidentale articolato su quattro motivi.

V’è pure costituzione della Allianz Assicurazioni, che subentra alla Ras, inizialmente convenuta. Le Generali depositano memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Gli aspetti oggetto di controversia sono due.

Il primo attiene al soggetto legittimato passivamente, o meglio, tenuto alla garanzia assicurativa. La corte di appello ha infatti confermato la decisione di primo grado, su questo punto, ritenendo che non vi fosse prova del pagamento tempestivo del premio, che anzi, risultava pagato in ritardo, con la conseguenza che il contratto allegato dai controricorrenti, eredi della vittima, era scaduto al momento dell’incidente.

Questo capo di sentenza, che ha una priorità logica sull’altro, è oggetto del ricorso incidentale.

Invece il secondo aspetto attiene alla liquidazione del danno, che la corte ha elevato nel suo ammontare rispetto al primo grado, escludendo l’incidenza del concorso di colpa del danneggiato, ritenuto invece come rilevante dal giudice di prime cure.

Questo secondo capo di sentenza è oggetto del ricorso principale.

1.1.-L’ordine logico degli argomenti impone dunque di considerare per primo il controricorso incidentale. I suoi primi tre motivi (è articolato su quattro) mirano ad affermare la validità della polizza RAS, e dunque l’esistenza della copertura assicurativa con conseguente responsabilità della compagnia (oggi Allianz), anzichè del Fondo.

Si capisce dunque come tale questione abbia priorità su quella, oggetto del ricorso principale, relativa al quantum del risarcimento.

Va altresì premesso che la questione non è preclusa dal giudicato, come invece ritiene la Allianz nel controricorso.

Quest’ultima assume che, essendo il capo di sentenza che afferma la responsabilità del Fondo mai stato impugnato da Generali, che si duole del quantum solamente, sarebbe pertanto diventato definitivo.

Invero, il capo di sentenza che ha escluso la copertura assicurativa, e ritenuto dunque obbligato il Fondo (rectius, l’impresa designata) è stato impugnato sia in appello, che, in questa sede, dai congiunti della vittima, cosi che non può dirsi intervenuto un accertamento definitivo sul punto, che possa dirsi preclusivo del ricorso.

2. – Ciò posto, i tre motivi di ricorso incidentale che fanno valere la censura sono infondati.

La ratio della decisione impugnata è che la quietanza non può costituire valida prova del giorno di pagamento della polizza, per via della oggettiva incertezza della data (“L’incertezza di prova sulla tempestività del pagamento, invocata dall’appellante incidentale s.p.a. Generali Italia, va a pregiudizio della parte che deve avvalersene, ovvero l’assicurato o, nel caso di specie, la compagnia terza delegata dal Fondo di garanzia alla liquidazione del danno”).

Conseguentemente, il motivo di ricorso, attribuendo alla decisione impugnata di non aver considerato che la quietanza è prova legale, non valutabile liberamente, non coglie la ratio della decisione.

Intanto, la quietanza ha valore di confessione nei confronti della parte cui è rilasciata e non del terzo, come in questo caso, in cui ad invocarla sono i congiunti della vittima e l’impresa designata, entrambi soggetti terzi rispetto alle parti dell’atto (creditore e debitore).

Ma comunque, al di là di ciò, la corte non nega affatto la natura di confessione di quella quietanza; piuttosto ritiene incerta la data di pagamento in essa contenuta, e ritiene che questa incertezza vada a sfavore della impresa designata per il Fondo di garanzia, che invece invocava la quietanza a dimostrazione della esistenza di una valida copertura assicurativa (p. 12).

Del tutto irrilevante è poi il motivo di ricorso relativo alla identità della persona che avrebbe pagato la polizza.

I ricorrenti assumono che la corte accettando quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ossia che il pagamento l’avesse effettuato la moglie del conducente, ha assunto a base della decisione un dato non emerso in alcun modo agli atti, dai quali risultava invece che la persona che aveva pagato non era identificata.

Ovvio che la circostanza è irrilevante, in quanto il punto controverso è la data del pagamento e non chi l’abbia effettuato: se anche si sostituisse la moglie con la persona non identificata, rimarrebbe da dimostrare che il pagamento era in termini.

3.-Va invece accolto il ricorso principale, il quale, con unico motivo denuncia contemporaneamente difetto di motivazione ed omesso esame di fatto rilevante, ma pure violazione delle norme sulla rilevanza del massimale. La società si duole del fatto che il risarcimento supera il massimale previsto.

In particolare, il massimale era di 774.685,39 Euro, mentre la corte ha liquidato un complessivo ammontare di 1.029.798, 35 Euro.

Si tratta di un motivo intanto ammissibile, a differenza di quanto eccepito dai controricorrenti i quali fanno presente che tale questione, ossia la violazione del massimale, è stata posta per la prima volta in sede di legittimità e dunque tardivamente, ed invocano un precedente superato di questa corte, il cui orientamento è ormai nel senso che “nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’eccezione con la quale l’impresa assicuratrice cessionaria del portafoglio dell’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa fa valere il limite del massimale previsto dalla L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21, non configura un’eccezione in senso proprio, in quanto il limite del massimale vale a configurare e a delimitare normativamente il diritto del danneggiato e, conseguentemente, può essere proposta per la prima volta in appello, anche nella vigenza del nuovo testo dell’art. 345, c.p.c.; inoltre, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla L. n. 990 del 1969 richiamata dall’art. 21, comma 3, cit. -hanno natura di atti normativi e, quindi, sono conoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata. ” (Cass. n. 4485/2003; Cass. n. 11552/2013) Il motivo è poi, nel merito, fondato.

Infatti risulta dal conteggio fatto dalla corte di merito che la sorte liquidata è di 684.460, Euro, e dunque inferiore al massimale, che viene però superato in ragione degli interessi e della rivalutazione monetaria.

I controricorrenti, invero invocano la regola secondo cui “nell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la circostanza che l’obbligazione a carico dell’assicuratore nei confronti del danneggiato abbia natura di debito di valuta, come tale assoggettato al principio nominalistico e destinato, pertanto, a determinarsi entro il limite del massimale di polizza, non esclude che la somma liquidata possa superare il massimale in relazione agli interessi e alla rivalutazione monetaria dovuti dall’assicuratore – che ritardi ingiustificatamente il pagamento – secondo le condizioni previste dall’art. 1224 c.c., commi 1 e 2” (Cass. 14199/ 2014).

Tuttavia, questo dato, ossia il riconoscimento di una “mala gestio impropria”, che potrebbe in ipotesi giustificare il superamento del massimale attraverso il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione, non risulta dalla sentenza impugnata, e discendendo da un accertamento di fatto, va compiuto dal giudice di merito.

4.-Infondato è infine il quarto motivo di ricorso incidentale.

I congiunti si dolgono del fatto che le corti di merito, avendo escluso responsabilità del proprietario del veicolo, li ha condannati alla rifusione delle spese nei confronti di quest’ultimo, che però era stato citato in giudizio non da loro, bensì dalla compagnia di assicurazione.

In realtà si è trattato di un litisconsorte necessario e non già del chiamato in garanzia ad opera del convenuto. La chiamata è avvenuta per ordine del giudice su eccezione della natura litisconsortile fatta dalla compagnia di assicurazione, con la conseguenza che si tratta di soggetto verso cui doveva essere originariamente rivolta la domanda introduttiva.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.

Rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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