Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22875 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 13/08/2021), n.22875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23035-2015 proposto da:

P.C., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato EUGENIA TRUNFIO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO, che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 714/2D15 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 15/06/2015 R.G.N. 1204/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Reggio Calabria, accogliendo l’impugnazione proposta dall’INAIL ed in riforma della decisione di primo grado, che aveva riconosciuto l’indennizzo in capitale per danno biologico da infortunio sul lavoro nella misura del 7% e l’indennità per inabilità temporanea assoluta per 130 giorni in favore di P.C., ha rigettato la domanda della stessa;

la Corte territoriale, dopo aver espletato nuova c.t.u., accoglieva i rilievi dell’Inail secondo cui il c.t.u. nominato dal primo giudice aveva erroneamente determinato il danno biologico permanente facendo riferimento ai codici diagnostici 283 e 275, con ciò intendendo quantificare sia il danno funzionale che quello anatomico, mentre le voci della tabella erano congegnate in modo da includere in ciascuna voce il complessivo danno biologico; pertanto, la percentuale di danno biologico era pari al 4%, al di sotto del minimo indennizzabile;

ugualmente fondato era, poi, il motivo d’appello relativo alla determinazione dell’inabilità assoluta temporanea che non aveva superato quella già riconosciuta;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione P.C. sulla base di quattro motivi;

resiste l’INAIL con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 342,434 e 436 c.p.c. e degli artt. 111 e 24 Cost. in ragione del fatto che la sentenza impugnata non aveva dichiarato inammissibile il ricorso in appello per carenza di specificità;

con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 434,345,112,416,414 c.p.c. ed artt. 24 e 111 Cost. in quanto la stessa avrebbe, in assenza di specifica devoluzione, rilevato l’erronea duplicazione del danno da parte del primo giudice;

con il terzo motivo si deduce, ancora una volta, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115,132,445,424,441 c.p.c., degli artt. 145 e 146disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in ragione del fatto che la sentenza non sarebbe fondata sulle prove proposte dalle parti e sarebbe priva di reale motivazione;

con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 79 e del D.M. 12 luglio 2000, in ragione del l’atto che la sussistenza di fattori patologici preesistenti avrebbe dovuto essere valutata in favore della lavoratrice e non per svantaggiarla, per cui in presenza sia di artrosi che di lesione al menisco si sarebbero dovuto considerare sia il codice 283 che quello 275, come ritenuto dalla consulenza di primo grado;

i primi tre motivi, in quanto tutti riferiti ad asseriti vizi della motivazione della sentenza impugnata, vanno trattati congiuntamente e sono infondati;

questa Corte di cassazione (Cass. n. 23781 del 2020; Cass. n. 2814 del 2016) ha avuto modo di affermare che ai fini della specificità dei motivi d’appello, richiesta sia dall’art. 342 c.p.c. che dall’art. 434 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravarne di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice;

nel caso di specie, l’appello dell’INAIL non peccava di genericità essendo sufficiente ad incrinare gli aspetti centrali della motivazione la censura della sentenza di primo grado, che aveva fatto propria la relazione di consulenza tecnica d’ufficio, rivolta alla modalità di applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000 fatta propria dal consulente, oltre che alla valutazione del danno preesistente e diffuso di tipo artrosico e degenerativo che aveva determinato un intervento chirurgico al ginocchio destro già nell’anno (OMISSIS); inoltre, era stato criticato il punto della decisione relativo alla durata dell’inabilità assoluta, riscontrata anche in via presuntiva sulla base della mera sottoposizione a sedute di fisioterapia;

tale portata della censura incrina la sentenza impugnata sia sotto il profilo del giudizio sanitario che sotto quello di stretto diritto e, quindi, è evidente che al giudice d’appello è stato devoluta, sostanzialmente, l’intera materia del giudizio di primo grado, ivi compresa la corretta sussunzione del concreto stato di salute dell’assicurata all’interno delle previsioni tabellari, e non vi è stata alcuna violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum e dell’art. 112 c.p.c.;

altrettanto infondato è il profilo con il quale si reputa nulla la sentenza in ragione del fatto che ha condiviso le deduzioni e le conclusioni della c.t.u. di secondo grado; invero, nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. n. 21742 del 2020; Cass. n. 1652 del 2012; Cass. n. 22707 del 2010);

l’ultimo motivo è pure infondato; si deduce la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 79 osservando che i giudici dell’appello avrebbero errato nel considerare come preesistente il danno derivante dall’artrosi e nel non applicare la cd. formula Gabrielli che consente di valutare l’inabilità tenendo conto delle condizioni preesistenti extra lavorative; viceversa, l’applicazione di tale formula avrebbe determinato l’accertamento della invalidità nella misura del 7%; inoltre, considerata l’esistenza sia dell’artrosi che del danno al menisco, l’inquadramento andrebbe operato sia nella voce 283 che su quella 275;

la sentenza impugnata ha evidenziato l’errore della sentenza di primo grado nel considerare, cumulandole, le voci 283 (esiti di rottura di un menisco non operato a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare) e 275 (deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50 a 90) perché già nella prima risultano compresi sia il danno anatomico che quello funzionale; inoltre, ha condiviso il parere del c.t.u. secondo il quale l’unico danno derivante dall’infortunio era quello appunto derivante dalla rottura del menisco non operato;

a fronte di tale contenuto della sentenza, il motivo, per un verso, è inammissibile in quanto non si rapporta alla ratio della motivazione giacché non viene in rilievo la errata considerazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 79 giacché è stato riconosciuto il 4% che è la misura massima per la voce 283; per altro verso, ove si invoca il riconoscimento dell’applicazione sia della voce 283 che di quella 275 al fine di ottenere indennizzo complessivo del danno funzionale ed anatomico, il motivo è infondato;

secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di rendita da malattia professionale, nel regime introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, il giudice – e per esso il consulente tecnico di ufficio deve far riferimento al D.M. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ (Cass. n. 13574 del 13/06/2014);

ai criteri del citato D.M. si è attenuta la Corte territoriale, la quale, nel far propria la relazione di consulenza, ha preso in considerazione per la valutazione del danno la voce tabellare 283, che prevede la menomazione in concreto riscontrata;

non può assumere rilevanza la affermata maggiore percentuale da riferire in concreto alla perdita funzionale rispetto a quella anatomica, poiché i criteri applicativi della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000 prevedono espressamente che, anche se di norma la perdita funzionale supera quella anatomica, per la stima occorre attenersi alla valutazione corrispondente alla perdita anatomica (Cass. n. 11056 del 2020);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato e le spese vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

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