Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22875 del 09/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18879/2015 proposto da:

G.G.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO LUPPI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.F., VE.FR., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato DARIO IMPARATO,

rappresentati e difesi dall’avvocato VALLI’ CAPPIELLO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrenti –

e contro

FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO, in persona della sua

procuratrice, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 20,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA LO CONTE, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.A.Z., V.D.E.,

G.E.M., B.L., PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 631/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Chiara Romanelli (delega avvocato Albero Luppi)

difensore della ricorrente che insiste per raccoglimento del ricorso

riportandosi ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Giovanni Marcellitti (delega avvocato Antonella Lo

Conte) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Dario Imparato (delega avvocato Valli) difensore dei

controricorrenti che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” G.G.N. conveniva in giudizio V.F., Fr., A.Z., D.E., G.E.M., B.L. in Z. nonchè la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro al fine di far accertare il suo stato di figlia naturale di V.R.;

la domanda della G. veniva rigettata dal Tribunale di Brescia, che recepiva le risultanze della ctu, dalla quale risultavano ben dieci incompatibilità genetiche tali da far escludere un’ipotesi di paternità naturale del V.;

il rigetto della domanda veniva confermato dalla Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 275/2010;

la G. impugnava per revocazione la sentenza d’appello assumendo il dolo processuale delle sue controparti, e la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 631/2015 qui impugnata, rigettava la domanda affermando che mancasse ogni prova dell’allegato inquinamento dei campioni giacenti presso l’archivio reperti del servizio di anatomopatologia, sulla base dei quali erano stati confrontati i DNA, da parte dei congiunti del V., e negando che l’opposizione dei congiunti alla esumazione della salma del V., reiteratamente richiesta dalla G., integrasse il dolo processuale, ritenendola al contrario espressione di quel sentimento di pietas che i vivi tributano ai defunti.

G.G.N. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 631/2015 del 21.5.2015 con la quale la Corte d’Appello di Brescia rigettava la domanda di revocazione dalla stessa proposta.

Dei vari intimati, si è costituita solo la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, gli altri non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente censura la sentenza impugnata esclusivamente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando la omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, in riferimento all’aver la corte d’appello ritenuto non provato il dolo processuale perpetrato dai convenuti. Essa fa riferimento ad una formula di censura per vizio di motivazione non più vigente al momento della proposizione del ricorso.

Poichè la sentenza gravata è stata depositata il 21.5.2015, nel presente giudizio risulta applicabile il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con la L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale testo – in forza della quale le sentenze ricorribili per cassazione possono essere impugnate “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – si applica infatti, per il disposto del suddetto art. 54, comma 3 ai ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012, trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012. Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile perchè il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, esclude l’autonoma rilevanza del vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione della motivazione (v. anche Cass. n. 16300 del 2014), nè la ricorrente ne deduce la sostanziale mancanza ma soltanto che non abbia preso in considerazione (al fine di ritenere provato il dolo processuale) la mancanza di certezza circa la provenienza dei reperti utilizzati in corso di causa, che la stessa, benchè fossero custoditi presso gli Spedali Civili di (OMISSIS) come reperti provenienti dal corpo del defunto V.R., sostiene essere di incerta provenienza, e lascia intendere di non essere riuscita a provare la parentela naturale perchè i congiunti del V. si sono opposti alla riesumazione del corpo, e la stessa è stata ritenuta superflua, a fronte di campioni organici depositati presso non un qualsiasi studio medico ma il laboratorio di anatomopatologia dell’ospedale. Si tratta di mere affermazioni motivatamente non condivise dalla corte d’appello all’interno del giudizio di revocazione, all’interno del quale deve in primo luogo provarsi, con la particolare severità richiesta dal fatto che venga azionato un mezzo di impugnazione straordinario ed aggiuntivo, innanzitutto il verificarsi della tassativa ipotesi di revocazione allegata dalla parte che chiede di usufruire di tale straordinario mezzo di impugnazione, nella specie il dolo processuale.

E’ esclusa la possibilità di chiedere a questa Corte di rinnovare, in questa sede, tale valutazione, dovendo ritenersi invece, a fronte dell’inammissibilità del ricorso, arrivato il momento di chiudere definitivamente questa vicenda indubbiamente dolorosa per tutti i suoi partecipanti.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Deve darsi atto della costituzione in giudizio non soltanto della Fondazione italiana per la ricerca contro il cancro ma anche di V.F. e Fr..

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano al come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Liquida le spese legali in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali, sia in favore della AIRC sia in favore dei controricorrenti V..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA