Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22874 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 13/09/2019), n.22874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7037-2017 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

2/B, presso lo studio dell’avvocato FABIO LEPRI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIA CODURI;

– ricorrente –

contro

GENERALFINANCE SPA, in persona del suo Amministratore Delegato e

legale rappresentante pro tempore G.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell’avvocato

MARCO PESENTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO DI (OMISSIS) SAS, DI (OMISSIS) SAS IN PLRPT,

GENERALFINANCE SPA, R.P., C.G., L.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4011/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione notificato nel 2011, F.C. convenne in giudizio la creditrice procedente (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), la General Finance S.p.a., che alla prima era subentrata nella procedura esecutiva, nonchè i creditori intervenuti R.P. e C.G., al fine di sentir dichiarare inopponibile nei suoi confronti la cessione di credito operata dalla (OMISSIS) a favore della General Finance e per sentir accertare e dichiarare la compensazione del credito per cui si procedeva con il maggior credito accertato nel lodo arbitrale pronunciato dall’avv. Mogavero.

Si costituirono tutti i convenuti, ad eccezione di C.G. (del quale venne dichiarata la contumacia), per eccepire l’infondatezza delle domande svolte, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1811/2013, rigettò la domanda attrice.

In particolare, il giudice di primo grado evidenziò: che la cessione del credito in favore di General Finance risultava non contestata nè impugnata dal F., il quale non aveva introdotto alcun giudizio per l’accertamento della nullità o inefficacia della stessa; che il provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo n. 393/2011, richiesto dal F. nei confronti della società cedente in forza del lodo Mogavero non era opponibile nei confronti di General Finance, non figurando la società quale parte ingiunta; che la notifica della cessione era avvenuta prima del deposito del lodo nonchè della notifica alla (OMISSIS) del suddetto decreto ingiuntivo richiesto dal F. (anche se la sentenza di appello dice che il Tribunale ha giudicato la notifica “successiva” trattasi di un errore materiale: infatti la notifica della cessione risale al 4.11.2010, mentre il lodo Mogavero è stato pronunciato il 15.2.2011 e il decreto ingiuntivo è stato notificato il 24.3.2011) e, quindi, ai sensi dell’art. 1248 c.c., non era opponibile alla cessionaria la compensazione con il credito vantato dal debitore nei confronti della cedente.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 4011/2016, depositata il 27 ottobre 2016.

Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse invocabile nei confronti del creditore cessionario la compensazione con il maggior credito vantato dal debitore nei confronti del creditore cedente.

Al riguardo, il giudice dell’appello ha ritenuto che la prospettazione dell’appellante secondo cui il credito opposto in compensazione -consistente nella somma dovuta a titolo di liquidazione della quota del F. nella società – sarebbe sorto a far data dal recesso, avvenuto nel novembre 2004 e quindi anteriormente alla notifica della cessione, fosse nuova (tanto da essere corredata dalla produzione in sede di gravame di nuovi documenti) e quindi inammissibile.

Infatti, in primo grado, F. aveva proposto opposizione all’esecuzione facendo valere, quale fatto modificativo ed estintivo del credito, la compensazione come dichiarata parzialmente nel lodo arbitrale Mogavero depositato il 15.2.2011.

Alla luce di ciò, la Corte di merito ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, che, in applicazione dell’art. 1248 c.c. ha ritenuto inopponibile la compensazione, essendo stata la cessione notificata al debitore anteriormente alla data di deposito del lodo.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, il signor F.C..

3.1. Resiste con controricorso la General Finance S.p.a. Gli intimati Fallimento (OMISSIS) S.a.s., R.P., C.G. ed L.E. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c.) – erronea interpretazione del regime dello ius novorum – omessa valutazione del momento genetico di insorgenza del diritto posto in compensazione”.

Nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la difesa del ricorrente avrebbe sollevato eccezione di compensazione tra il credito azionato dalla (OMISSIS) ed il maggior credito vantato dal ricorrente a titolo di liquidazione della quota sociale, specificando che tale diritto di credito, pur essendo stato cristallizzato soltanto con il lodo Mogavero era, tuttavia, esistente dal 2005.

In appello, il ricorrente avrebbe sollevato la medesima eccezione di compensazione, sottolineando il momento dell’insorgenza del credito, al fine di contrastare le motivazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento del rigetto della domanda.

La difesa in appello, dunque, non avrebbe compiuto alcuna diversa ricostruzione fattuale, limitandosi a qualificare diversamente, con diversa ricostruzione giuridica, i medesimi fatti già prospettati al giudice di prime cure.

Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il Tribunale, con provvedimento cautelare confermato poi in sede di reclamo, aveva sospeso l’esecuzione facendo riferimento, nella propria motivazione, proprio alla anteriorità dell’insorgenza del credito.

Il Giudice del merito, nell’indagine diretta l’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, avrebbe dovuto non fermarsi al tenore meramente letterale dell’atto di opposizione all’esecuzione, ma guardare al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1248 c.c. – erronea individuazione del dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un’ipotesi di estinzione dell’obbligazione per compensazione – momento dell’insorgenza e non dell’accertamento – opponibilità di un credito sub iudice”.

Avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che il credito azionato nei confronti del F. non fosse compensabile con il controcredito di quest’ultimo, già sorto alla data della cessione, anche se accertato solo con il lodo Mogavero.

Nè la compensazione tra i due crediti potrebbe essere impedita dal fatto che il controcredito fosse sub iudice.

Tale credito sarebbe stato infatti conosciuto sia dalla cedente che della cessionaria – poichè menzionato nel lodo B., che costituiva titolo del credito ceduto – e sarebbe stato liquido o facilmente liquidabile già prima della cessione del credito, poichè lo stesso lodo B. aveva quantificato incidentalmente il valore del capitale sociale della (OMISSIS) e quindi, in via mediata, anche il valore delle quote del signor F., senza che tale quantificazione venisse contestata dalla società.

Il giudice dell’appello ometterebbe anche di considerare che l’atto di cessione del 29 ottobre 2010 era sottoposto a condizione sospensiva e che nello stesso atto non era esattamente quantificato il corrispettivo, previsto in misura pari all’importo che sarebbe stato incassato all’esito della procedura esecutiva. Pertanto, in virtù della L. n. 52 del 1991, secondo la quale nell’ambito della cessione dei crediti commerciali, il diritto di credito si trasferisce alla cessionaria solo con l’integrale saldo del prezzo della cessione, dovrebbe ritenersi che la cessione non si fosse ancora perfezionata al momento del deposito del lodo Mogavero.

5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione.

Ha, infatti, errato il giudice del merito nel ritenere che il credito azionato nei confronti del F. non fosse compensabile con il controcredito di quest’ultimo, già sorto alla data della cessione, anche se accertato solo con il lodo Mogavero. Nè che la compensazione tra i due crediti poteva essere impedita dal fatto che il controcredito fosse sub iudice.

Le sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23225 del 2016 hanno affermato che per credito liquido (art. 1243 c.c., comma 1) deve intendersi il credito determinato nell’ammontare in base al titolo. Che l’ulteriore requisito della certezza sull’esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell’art. 1243 c.c., comma 1, perchè la liquidità attiene all’oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all’esistenza dell’obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito. Questa Corte già dagli anni ‘70 (cfr. Cass. n. 620/1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l’esistenza. Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di liquidità processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso). Pertanto la locuzione contenuta nell’art. 1243 c.c., comma 2, è stata interpretata nel senso che soltanto l’accertamento, nel senso di determinabilità, pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice del controcredito può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale – certo, liquido ed esigibile – onde dichiarare estinti i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell’istituto: il vantaggio delle parti di risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese salvaguardando una ragione di equità, perchè non è giusto che sia condannato all’adempimento chi ha a sua volta un concorrente credito.

In conclusione se la certezza del controcredito si matura nel corso del giudizio sul credito principale, anche in appello, gli effetti estintivi della compensazione legale decorrono dalla coesistenza dei crediti.

Pertanto in tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte; resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza (Cass. n. 7474/2017).

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2917 c.c. – il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione – ciò che rileva è la posteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento. (Cass. n. 13647/2019).

Pertanto sulla base di questi principi il giudice avrebbe dovuto valutare nel caso di specie che:

a) si trattava di compensazione impropria, accertabile anche d’ufficio;

b) la certezza del controcredito del F. non è mai stata contestata;

3) dal momento del deposito della CTU del lodo Mogavero, il credito risultava anche qualificato (la CTU è precedente alla cessione).

4) il comportamento della cedente è palesemente contrario a buona fede;

5) lo stesso Tribunale, sospendendo l’esecuzione del D.I. contro Ferrarlo aveva correttamente richiamato l’art. 1248 c.c. (a conferma, si può affermare della mala fede della cessionaria);

6) le ragioni di equità e di giustizia sono evocate anche dal punto 8 della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la n. 23225 del 2016,dove si afferma che se la certezza del controcredito -il cui onere della prova spetta all’eccipiente – si matura nel corso del giudizio sul credito principale, anche in appello, gli effetti estintivi della compensazione decorrono dalla coesistenza dei crediti.

6. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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