Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22874 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22874
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6460/2016 proposto da:
M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIULIO DE PETRI 16, presso lo studio dell’avvocato MARIA LOREDANA
LICARI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PEPE giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
FONDIARLA SAISPA NQ DI IMPRESA DESIGNATA DAL FGVS, C.M.P.,
AMBRA ASSICURAZIONI SPA IN LCA IN NOME DELLA CONSAP GESTIONE
AUTONOMO FGVS, C.D., C.F., C.G.,
AURORA ASS.NI SPA GIA’ INTERCONTINENTALE ASS.NI SPA OGGI UNIPOLSAI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3014/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 17/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato Lorenzo Spallina (delega avvocato Pepe) difensore
del ricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
– M.M. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nella sentenza n. 3014/2016, depositata da questa Corte di cassazione in data 14.2.2016, che pronunziando sui ricorsi riuniti nella causa tra il M., la Fondiaria Sai s.p.a., l’Ambra Ass.ni in liquidazione s.p.a. ha accolto il secondo motivo del ricorso proposto dal M., rigettando gli altri motivi di ricorso ed il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 809/2011 in relazione al motivo accolto ed ha rinviato anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Ritiene il ricorrente che la Corte, per mero errore materiale, abbia indicato la Corte d’Appello di Roma come giudice del rinvio, anzichè la Corte d’Appello di Palermo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato, non essendo ravvisabile nella pronuncia della Corte di cassazione alcun errore materiale.
L’art. 383 c.p.c., comma 1, stabilisce infatti in caso di cassazione con rinvio, che la Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli di giurisdizione o di competenza, rinvia la causa “ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la senza cassata”: esso pone un vincolo quindi quanto al rinvio ad un giudice pari ordinato, ma non pone alcun vincolo di natura territoriale nè impone di rinviare allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, lasciando alla Corte la valutazione in ordine all’individuazione, nell’ambito sopra indicato, del giudice del rinvio.
Non emergono quindi nè dalla immediata lettura della sentenza nè dalla norma richiamata gli estremi dell’errore materiale.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.
A’ seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che parte ricorrente non ha depositato memoria ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva degli intimati. Trattandosi di ricorso per la correzione di errore materiale, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2019