Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22874 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19430/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

NAUTILUS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di CAGLIARI – Sezione Staccata di SASSARI del 13.6.08, depositata il

19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sez. staccata di Sassari n. 55/8/08, depositata il 19 giugno 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la tempestività della cartella di pagamento notificata in data 14.7.2003, emessa a seguito del controllo della dichiarazione mod. Iva presentata nell’anno 1998 per l’anno 1997 dalla società Nautilus s.r.l..

L’intimata non ha controdedotto.

2. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso (Cass. Sez. Un. N. 627 del 2008).

3. Il ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter (convertito nella L. n. 156 del 2005), appare manifestamente fondato secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con l’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), per le quali il termine di notifica della cartella è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della detta presentazione (salvo che si tratti – ma non è il caso di specie – di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999) (Cass. nn. 2212/20011;

16826 e 20384 del 2006,4255 e 14861 del 2007).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”.

Che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che risulta depositata la ricevuta di ricevimento del ricorso in esame, che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che le spese di lite possono essere regolate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa interamente le spese dei giudizi di merito e condanna la resistente alle spese di questo grado di giudizio che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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