Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22873 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27438/2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato

GAGLIARDI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MORRONE

ANGELO giusta procura speciale a margine della seconda pagina del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 10/07/08, depositata il 23/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La domanda trae origine dall’istanza avanzata dal Dott. C. A., esercente la professione di notaio, e diretta ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP, per il periodo compreso tra il 1998 ed il 2002. Il contribuente adiva la CTP di Milano chiedendo, previo annullamento del silenzio-rifiuto dell’amministrazione, la restituzione delle somme indebitamente versate. I primi giudici rigettavano il ricorso e, su gravame del professionista, la CTR – Lombardia confermava la decisione di primo grado. I giudici d’appello affermavano che l’attività del professionista eccedesse i parametri organizzativi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sent. 156 del 2001, tenuto conto del “personale dipendente impiegato nello studio notarile” e della irrilevanza, a fini esonerativi, della natura protetta e vincolata delle professione di notaio.

A fronte di ricorso per cassazione del contribuente, l’Agenzia resiste con controricorso. Il ricorso è, però, manifestamente infondato dovendosi dare continuità al costante orientamento di questa Sezione, da ultimo confermato, con riguardo specifico all’attività notarile, dalla sentenza n. 16855 del 20 luglio 2009, che ha affermato;

“si è venuta ormai consolidando la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile sezione 5, n. 3678 del 16 febbraio 2007) in materia di identificazione del presupposto impositivo ai fini della imposizione I.R.A.P. con l’affermazione del principio secondo cui in tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”;

“in applicazione di tale principio la sentenza della C.T.R., che ha ritenuto assoggettabile ad I.R.A.P. il contribuente va confermata in quanto incontestato l’accertamento del fatto riguardante il ricorso strutturale all’attività di dipendenti e all’utilizzo di beni strumentali per l’espletamento della attività di notaio la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio citato;

nè possono avere rilievo alla luce della citata giurisprudenza di legittimità le considerazioni circa la ricorrenza obbligata di una autonomia organizzativa e di una complessità organizzativa nell’attività dei notai”.

Nella specie, dunque, non sussiste la denunciata violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997 (artt. 2, 3, 4), in relazione alla L. n. 89 del 1913 e all’art. 2232 c.c. (1 motivo), atteso che l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo nel caso in cui il professionista svolga un’attività autonomamente organizzata, senza il supporto, quindi, di nessuna forma di collaborazione e che, alla luce del principio di diritto di autonoma organizzazione non può essere considerato rilevante l’obbligo di usufruire di personale qualificato.

Cosi non sussiste neppure il denunciato vizio di motivazione (2 motivo), attesa la sufficienza del pacifico rilievo, ripetutamente ammesso in ricorso, circa l’assunzione di personale dipendente impiegato nello studio notarile, essendo in giurisprudenza ritenuta la rilevanza fiscale persino dell’utilizzo di dipendenti a tempo parziale in ausilio ad attività professionali (cfr., sull’ausilio di una segretaria a part-time, Cass. n. 8265 del 2009, in Vita not.

2009, 2, 1^, 1033; v., sull’ausilio di un dipendente part-timer all’attività d’avvocato, Cass. n.14693 del 2009). Tali considerazioni, conformi in via generale a S.U. n.12109 del 2009, sono ancora attuali, sicchè ben si attagliano anche alla risoluzione del caso di specie. Peraltro, la decisione gravata contiene un non equivoco accertamento di fatto in ordine alla sussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, che mai potrebbe costituire materia di ricorso in sede di legittimità, attraverso un sorta di riesame di merito. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite e che il ricorrente ha presentato memoria;

osservato che, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta infondatezza del ricorso per cassazione;

considerato, infine, che le spese di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.500 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA