Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22872 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10016-2013 proposto da:

NUOVA FORMIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVAN

BATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato SILVANA MELIAMBRO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORMIA UFFICIO TRIBUTI ICI, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

MIGNACCA, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DI RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Nuova Formia S.p.A. propone ricorso, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza n. 66/39/12 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva respinto l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con cui era stata dichiarata la legittimità dell’avviso di accertamento ICI, provvedimento n. 1409 del 3.10.2008, anno di imposta 2005, emesso dal Comune di Formia sulla base di una diversa rendita catastale. La contribuente deduceva che la rendita catastale attribuita era stata contestata in ordine alla sua entità e che il gravame proposto innanzi al giudice tributario era stato oggetto di sentenza passata in giudicato. Ha resistito con controricorso il Comune di Formia.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, in quanto la CTR avrebbe erroneamente confermato la decisione dei giudici di primo grado, senza considerare che l’oggetto del contendere non attiene alle modalità della notifica dell’attribuzione della rendita catastale e quindi alla validità della notifica, ma all’entità della rendita catastale come attribuita. Parte ricorrente specifica che la rendita catastale attribuita è stata contestata specificamente dalla società Nuova Formia S.p.A. ed il gravame sottoposto al giudice tributario è stato accertato con sentenza passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società Nuova Formia S.p.A. censura la sentenza impugnata, denunciando omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, atteso che la società contribuente, per l’anno di imposta in contestazione, contrariamente a quanto riportato nella sentenza oggetto di appello, avrebbe corrisposto l’ICI in base alla rendita catastale determinata dall’Agenzia del Territorio e non certamente sul valore dei costi di bilancio aggiornati e rivalutati con i coefficienti di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992). Argomenta, altresì, che il Comune di Formia, per giustificare l’avviso di accertamento ICI, ha continuato a sostenere che, la rendita catastale attribuita agli immobili di proprietà della società ricorrente ammonta ad Euro 127.502,88, ma così facendo, in effetti, sorvola sul fatto che la rendita originariamente stabilita dall’UTE di Latina è stata contestata dalla Nuova Formia S.p.A. e che la stessa successivamente è stata definitivamente indicata in Euro 45.625,40 ed in tale misura iscritta al catasto dall’Agenzia del Territorio e che su tale rendita è stata calcolata e versata l’ICI dovuta.

3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili, in ragione delle seguenti considerazioni:

a) Le doglianze sono inammissibili in quanto il ricorrente non censura la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, la quale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53 laddove in ricorso si contesta in maniera generica, ed anche residuale, tale declaratoria, senza formulare uno specifico motivo, essendo le doglianze concentrate sulla esistenza di un giudicato esterno in merito sull’accertamento della rendita catastale.

b) Con riferimento al dedotto giudicato esterno, che si assume riferito all’accertamento di una diversa rendita catastale riguardante il compendio immobiliare in contestazione, va precisato che:

“Nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tale fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (Cass. n. 2617 del 2015)”. Onere processuale a cui parte ricorrente non ha ottemperato.

4. Sulla base dei rilievi espressi, consegue il rigetto del ricorso. La parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida a favore della parte controricorrente in Euro 600,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA