Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22872 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 13/09/2019), n.22872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8904-2017 proposto da:

M.L., M.M., M.A.M.,

M.M.C., M.S. tutti nella qualità di legittimi eredi

di A.M., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MASSIMO NOVIELLO;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per il rigetto de ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO NOVIELLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso basato su un unico motivo e illustrato da memoria, M.L., M.M., M.A.M., M.M.C., M.S., nella qualità di eredi di A.M., hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 15 febbraio 2017, con cui, in accoglimento per quanto di ragione del gravame proposto dall’attuale intimata e in parziale riforma della sentenza n. 226/2013 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Torre del Greco, è stato rideterminato nel minore importo di Euro 10.045,10, oltre accessori come stabilito dal primo giudice, il danno patrimoniale riportato da A.M., nel sinistro occorsole in data (OMISSIS), allorchè, nell’entrare nell’esercizio commerciale “(OMISSIS)”, era scivolata su un gradino reso sdrucciolevole dalla pioggia, riportando lesioni.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con 0.I. della Sezione Sesta-3 di questa Corte n. 17951/18, depositata in data 9 luglio 2018, è stato disposto che il ricorso, in un primo tempo avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., sia trattato in pubblica udienza presso questa Sezione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè omesso esame di documenti probatori decisivi circa il fatto oggetto di discussione tra le parti, art. 360 c.p.c., ex n. 5”.

Sostengono i ricorrenti che “il ragionamento” della Corte di merito si fonderebbe su una mera supposizione ma non sarebbe ancorato a dati di fatto che sarebbero stati provati nel giudizio di primo grado con documenti rilasciati da Enti pubblici e non contestati dalla convenuta. In particolare, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stato provato che A.M., prima del sinistro in questione, abitava in (OMISSIS) nell’appartamento sito al 4 piano (5 piano compreso quello terraneo) senza ascensore, interno (OMISSIS), che tale immobile fosse di proprietà della predetta e che, dopo la sua morte, fosse stato trasferito ai suoi eredi legittimi, odierni ricorrenti, come attestato, a parere dei predetti, da vari documenti (C.I. della de cuius, referto d; P.S., cartelle cliniche, fatture nonchè dichiarazione di successione ed allegato foglio catastale, questi ultimi due atti prodotti dagli interventori volontari).

Secondo i ricorrenti, sarebbe stato pure provato che, “dopo il sinistro e a causa della perdita della deambulazione, la de cuius A.M. (era) stata costretta a locare l’immobile sito in (OMISSIS)”, che tale necessità sarebbe stata “accertata e specificata indirettamente” dal C.T.U. e che il trasferimento nell’immobile da ultimo indicato sarebbe stato provato con “il contratto di locazione…;… le ricevute di pagamento per l’allaccio delle utenze nel predetto immobile…; le tasse annuali pagate presso…. l’Agenzia delle Entrate di Napoli (OMISSIS);… le ricevute dei canoni mensili pagati fino al decesso”.

Deducono, infine, i ricorrenti che la circostanza che l’immobile di (OMISSIS) fosse di proprietà della de cuius sarebbe stata erroneamente valutata dalla Corte di merito in quanto prima del sinistro la stessa non era costretta al pagamento di un canone di locazione e dopo il sinistro, invece, sarebbe mutato il suo stato patrimoniale, con evidente peggioramento, per l’esborso mensile del canone di locazione; nè la circostanza che l’ A., nel periodo di locazione dell’immobile sito a piano terra, non abbia voluto locare la casa di proprietà a terzi sarebbe rilevante, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, atteso che l’ A. sperava di far ritorno definitivo presso la sua abitazione e tale possibilità le sarebbe stata preclusa se avesse locato l’immobile di sua proprietà, avuto riguardo alla durata di quattro anni previsto dalla vigente legislazione in materia di locazione e tenuto conto dell’avanzata età della de cuius.

2.1. Il motivo è inammissibile, sotto vari profili.

2.2. Anzitutto il motivo difetta di specificità, non essendo stato indicato in ricorso se e quando i richiamati documenti siano stati prodotti nel corso del giudizio di merito e neppure ne è stato riportato il contenuto, almeno per la parte che, secondo i ricorrenti, rileverebbe in questa sede.

2.3. Va poi osservato che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come nel caso all’esame – comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415).

In particolare, è stato pure affermato che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento; ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo ad una decisione diversa (Cass., ord., 26/06/2018, n. 16812).

2.4. Va poi precisato, quanto alla non contestazione dei documenti prodotti dedotta dai ricorrenti, che l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice. (Cass., ord., 6/04/2016, n. 6606; Cass., 21/06/2016, n. 12748, Cass., ord., 8/02/2018, n. 3022). Ed è stato pure specificato che l’onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione, sicchè non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico d’ufficio (Cass., ord., 21/12/2017, n. 30744).

Inoltre, è stato pure puntualizzato che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice (Cass., ord, 1/02/2019, n. 3126).

2.5. A quanto precede, va aggiunto che il motivo all’esame tende, in sostanza, inammissibilmente, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

Ed invero, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2/08/2016, n. 16056; Cass. 21/07/2010, n. 17097).

Pertanto, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito (v., in relazione a quanto dedotto dai ricorrenti con il motivo all’esame, p. 11 e 12 della sentenza impugnata), poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., ord., 7/12/2017, n. 29404).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara inammisisbile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA