Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22872 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15321/2015 proposto da:

CAMI SPA, in persona del Presidente del CdA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE DEL GAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIANO

FERRALI giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NOVOPLAST DUE, a socio unico SRL, in persona dell’amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE, 8,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA CAU, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA MARIA TRINCHERA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 472/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

7/01/2015, depositata l’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

– Novoplast Due s.r.l. nel 2007 conveniva in giudizio la Canti s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento di una somma per rimborso di costi dell’energia elettrica pagati in relazione ad uno stabilimento contiguo al suo, avente il contatore in comune.

La Carni eccepiva l’esistenza tra le parti di una transazione della quale allegava che avrebbe avuto ad oggetto anche il credito del quale si chiedeva il pagamento, ma veniva condannata a pagare la somma richiesta, con condanna confermata in appello dalla Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 4721/2015 dell’11 marzo 2015 qui impugnata.

Cami s.p.a., già s.r.l. propone ora tre motivi di ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, con i quali deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando la presenza di una motivazione meramente apparente, l’erronea interpretazione della legge sostanziale, con riferimento ai principi interpretativi del contratto, e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di contraddittorio tra le parti ma non esaminati dalla corte territoriale.

Resiste con controricorso la Novoplast Due s.r.l..

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente infatti innanzitutto non effettua una critica puntuale della sentenza impugnata, ma si limita a contestarne la pochezza fino ai limiti dell’inammissibilità, riproduce inammissibilmente i motivi di appello, che certo non possono essere oggetto di diretto esame in questa sede, ed inoltre si fonda sulla errata interpretazione, data dai giudici di primo grado e poi di appello, rispetto al contenuto di una transazione intervenuta tra le parti, senza mai riprodurla nel ricorso quanto meno nei suoi passi salienti e senza neppure indicarne la esatta collocazione nel fascicolo di parte e se sia stata nuovamente riprodotta in questa sede, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; da ultimo, pretende di contestare per la prima volta in questa sede la completezza della produzione documentale di controparte.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.

Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Liquida le spese legali in Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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