Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22872 del 03/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22872
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23811/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 128/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ANCONA del 28/05/808, depositata il 30/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “In causa relativa ad avviso d’accertamento IRPEF, IVA e IRAP (1999), con il quale l’Agenzia delle entrate ha disconosciuto i crediti d’imposta esposti in dichiarazione da V.F. richiedendone il versamento, la CTR – Marche, con sentenza del 30 luglio 2008, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando l’annullamento dell’atto impositivo.
Il 30 ottobre 2008 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo e relativo quesito di diritto, l’Agenzia delle entrate;
il contribuente non si è costituito.
La ricorrente esattamente denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, nella quale è palesemente incorsa la CTR, non avendo i giudici d’appello adeguatamente considerato gli effetti della definizione agevolata di cui ha fruito V.F..
Infatti, il condono fiscale pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate o comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto già corrisposto sulla linea del procedimento fiscale ordinario; ne discende che l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 15, è ostativa al rimborso del credito d’imposta asseritamente spettante e che, pertanto, l’Amministrazione deve disconoscere i crediti esposti nella dichiarazione relativa all’annualità d’imposta oggetto di definizione agevolata (Cassazione civile sez. trib., 8 settembre 2008, n. 22559; in senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 5 giugno 2008 n. 14828).
I giudici d’appello, nel confermare la pronuncia di prime cure, non hanno tenuto conto del sopra enunciato principio di diritto; ne consegue la manifesta fondatezza del ricorso per cassazione e la palese infondatezza del ricorso introduttivo del contribuente.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.
Rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’unica parte costituita;
osservato che, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso per cassazione;
considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c.; che nell’evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente, che condanna alle ^ spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011