Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22871 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 13/09/2019), n.22871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29260-2017 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LARGO ARRIGO VII

4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ESPOSITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SEBASTIANO STRANGIO VITALE;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, nella sua qualità di mandante, tramite

ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di mandataria con

rappresentanza, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato PIEREMILIO SAMMARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIO TOSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4058/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.C. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4058/17, del 26 settembre 2017, della Corte di Appello di Milano, che – rigettando il gravame da esso esperito avverso la sentenza n. 10888/15, del 29 settembre 2015, del Tribunale di Milano – ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente a pagare, in favore della società Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del suo mandatario, società Italfondiario S.p.a., l’importo di Euro 105.162,70, oltre interessi legali dal 12 maggio 2011 al saldo, nonchè le spese di lite.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto, ex art. 645 c.p.c., a decreto ingiuntivo – emesso dal Tribunale di Milano per l’importo di Euro 109.345,77, oltre interessi e spese della procedura, in favore di Intesa Sanpaolo, sul presupposto che esso M. avesse garantito, con fideiussione, un debito verso tale istituto di credito della società M.A.C. Mirco Advanced Comunication S.r.l. – eccependo, per quanto qui ancora di interesse, che il contratto di fideiussione non sarebbe stato da lui sottoscritto.

Revocato dal giudice dell’opposizione il provvedimento monitorio, il M. veniva comunque condannato a pagare l’importo di Euro 105.162,70 (oltre accessori e spese legale), essendosi riconosciuta l’operatività della garanzia fideiussoria da esso prestata.

Esperito gravame dall’odierno ricorrente, il giudice di seconde cure lo rigettava, disattendendo – per quanto qui ancora di interesse – il motivo di appello teso, nuovamente, a dimostrare “l’inesistenza di un contratto di fideiussione validamente opponibile dall’appellata al sig. M.C.”.

3. Avverso la decisione della Corte di Appello meneghina ha proposto ricorso per cassazione il M. sulla base – come detto – di due motivi.

3.1. In particolare, il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – ipotizza, per un verso, violazione e falsa applicazione dell’art. 2719, in relazione all’art. 2697 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè, dall’altro, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4).

Il ricorrente assume che – “dopo aver preso visione dei segni grafici/firma” apposti sulla copia fotostatica del contratto di fideiussione, allegata da Intesa Sanpaolo a fondamento del proprio ricorso monitorio – avrebbe “dichiarato la mancanza della propria sottoscrizione”, con ciò avendo “chiaramente inteso esprimersi nella senso della non paternità o comunque della non riconducibilità ad esso di quei due segni grafici/firma”, operando, così, il “disconoscimento degli stessi”.

Sarebbe, pertanto, erronea l’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui difetterebbe, nella specie, idoneo disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 c.c., in quanto – sempre secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata – la parte che intenda espungere del materiale istruttorio la fotocopia di una scrittura privata o deve contestarne la conformità all’originale (riservandosi poi, una volta prodotto quest’ultimo, di disconoscere la propria sottoscrizione), ovvero, disconoscere “tout court” la propria sottoscrizione. In entrambi i casi, tuttavia, occorre un disconoscimento chiaro e circostanziato, che il giudice di appello ha, però, escluso sussistere nel caso di specie.

Per contro, il ricorrente assume di avere compiuto disconoscimento siffatto, richiamando, innanzitutto, quanto affermato nell’atto di citazione in opposizione, dove si legge che “dai documenti prodotti da controparte (vedi doc. n. 3 fascicolo monitorio) per ottenere l’emissione dei decreto ingiuntivo poi ottenuto e oggetto della presente vertenza, risulta del tutto evidente la mancanza della sottoscrizione al contratto di fideiussione da parte del sig. M.”. Invero, atteso che la volontà di prestare fideiussione “deve essere manifestata in modo chiaro ed inequivocabile, nel caso di specie sarebbe del tutto evidente che tale volontà non risulta riscontrabile, nè per altro deducibile non solo dal documento rubricato al n. 3, ma in nessun altro documento depositato da controparte con il proprio fascicolo monitorio”. Il disconoscimento, inoltre, sarebbe stato ribadito con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2), laddove si conferma, con riferimento alla asserita fideiussione, “la circostanza della mancata sottoscrizione della stessa da parte dell’odierno opponente”, secondo quanto “già ampiamente rilevato in atto di citazione”, essendosi affermato che “la copia della fideiussione prodotta da parte avversaria, proprio perchè priva della sottoscrizione di quello che dovrebbe, sempre a dire di controparte, essere il garante, nulla prova e non può costituire titolo nè valido, nè idoneo”.

Orbene, il ricorrente assume di avere operato, in questo modo, un idoneo disconoscimento a norma dell’art. 2719 c.c., avendo non solo indicato “il documento in copia contestato”, ma anche “provveduto ad indicare la sua parte (la sottoscrizione) difforme rispetto all’originale”, richiamando, a sostegno della propria tesi, la pronuncia di questa Corte che ha ritenuto integrata l’ipotesi di cui all’art. 2917 c.c. con l’affermazione della parte di non aver sottoscritto alcuna scrittura privata (è citata Cass. Sez. 2, sent. 31 luglio 2013, n. 18349).

Di conseguenza, non avendo Intesa Sanpaolo depositato in originale il documento oggetto di contestazione, nè essendo stata richiesta la sua verificazione, non avrebbe assolto l’onere – su di essa incombente ex art. 2697 c.c. – di provare l’esistenza di un valido contratto di fideiussione opponibile al M..

Si contesta, altresì, la sentenza impugnata laddove, sempre nel motivare l’assenza di un valido disconoscimento ex art. 2917 c.c., ha posto in luce come il M. avesse eccepito la “nullità del contratto di fideiussione”, ovvero “la mancanza della sottoscrizione”, ed infine “la mancanza di volontà di prestare fideiussione”, compiendo, così, “tre affermazioni diverse e non compatibili con la contestazione della conformità della copia all’originale”.

Si tratterebbe di affermazione, questa della Corte milanese, che inficerebbe di “nullità per contraddittorietà, illogicità e apparenza della motivazione” la sentenza impugnata, giacchè, avendo il M. riferito la mancanza della propria firma rispetto ad un documento composto di due sole pagine, e riportante due segni grafici/firma, oggettivamente visibili, non sussisterebbe alcun dubbio sul fatto che egli avesse inteso disconoscere la paternità degli stessi.

3.2. Il secondo motivo – proposto anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), – ipotizza, per un verso, violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè, dall’altro, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4).

Assume il ricorrente che, anche a voler ammettere, per pura supposizione, che le espressioni da esso usate nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non fossero sufficienti a integrare il disconoscimento della conformità della riproduzione all’originale, la conseguenza che la Corte d’Appello avrebbe dovuto trarre era, al più, che la scrittura privata prodotta in fotocopia valesse come autentica e fosse idoneo mezzo di prova, al pari dell’atto originale. Essendo, però, indubbio che il M. ebbe a disconoscere il contenuto e/o la firma apposta nel contratto di fideiussione prodotto in fotocopia, costituiva, a quel punto, onere della parte che intendeva avvalersi del documento disconosciuto chiederne la verificazione ai sensi degli artt. 216 c.p.c. e ss., sicchè, in difetto di tale iniziativa, quella scrittura non poteva essere utilizzata dal giudice di appello per soddisfare la pretesa creditoria di Intesa Sanpaolo.

4. La società Intesa Sanapaolo ha resistito, con controricorso, alla descritta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto.

Quanto, in particolare, al primo motivo di ricorso, si sottolinea come la sentenza impugnata si sia uniformata alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste un valido disconoscimento ex art. 2719 c.c. “quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa d’un originale” (è citata, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 3 aprile 2014, n. 7775). Nel caso di specie, sottolinea la controricorrente, sebbene non si possa dire che controparte abbia utilizzato delle semplici clausole di stile, deve, in ogni caso, riconoscersi che essa non ha posto in condizione nè il giudice, nè il convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di comprendere il senso delle proprie eccezioni. Difatti, il riferimento alla mancanza della sottoscrizione sarebbe stato del tutto equivoco, come anche confermato dal fatto che, in occasione del deposito della memoria istruttoria, il M. affermava che il contratto “formato da più pagine, avrebbe dovuto essere siglato e sottoscritto nei più fogli che lo compongono”, insistendo, “in mancanza di tali formalità”, per la declaratoria di “nullità della presunta garanzia rilasciata”.

Quanto, poi, al secondo motivo, la controricorrente evidenzia come sia proprio la giurisprudenza di legittimità citata dal M. a confermarne l’infondatezza. In base ad essa, infatti, per impedire che un documento prodotto in copia possa valere come si trattasse del suo originale, occorre che “la parte contro cui il documento è prodotto disconosca espressamente – ai sensi dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c. e quindi in modo specifico e non equivoco alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione – sia la conformità della copia all’originale sia il contenuto e l’autenticità della sottoscrizione” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 16998). Pertanto, solo a seguito di un disconoscimento espresso, ovvero specifico e non equivoco, tanto della conformità della copia all’originale quanto dell’autenticità della sottoscrizione (duplice disconoscimento, nella specie, mancato), si pone a carico della parte che intende avvalersi del documento prodotto in copia l’onere di proporre istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. I motivi – che possono esaminarsi congiuntamente, data la loro connessione – non sono fondati.

5.1.1. Nello scrutinarli occorre muovere dal rilievo che questa Corte – ancora di recente – ha affermato che “l’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.”, sicchè “la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass. Sez. 2, ord. 16 gennaio 2018, n. 882, Rv. 646669-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-1, sent. 13 giugno 2014, n. 13425, Rv. 631388-01; Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2009, n. 4476, Rv. 606996-01).

Ciò premesso, è da escludere un disconoscimento “specifico ed inequivoco” – sia della conformità della copia all’originale, sia dell’autenticità della sottoscrizione – nell’affermazione, contenuta nell’atto di opposizione ex art. 645 c.p.c., secondo cui, “dai documenti prodotti da controparte (vedi doc. n. 3 fascicolo monitorio) per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo poi ottenuto e oggetto della presente vertenza, risulta del tutto evidente la mancanza della sottoscrizione al contratto di fideiussione da parte del sig. M.”.

Si tratta, per vero, di affermazione ambigua, specie se posta in correlazione con quella che immediatamente la segue, e secondo cui, posto che “la volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo chiaro ed inequivocabile, nel caso di specie appare del tutto evidente che tale volontà non risulta riscontrabile”, che pare alludere, più che ad un difetto autenticità della sottoscrizione, ad un possibile vizio della volontà negoziale.

D’altra parte, se è vero che, mentre “nell’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 preleggi e ss., in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi”, in quella “degli atti processuali delle parti occorre, fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 21 febbraio 2014, n. 4205, Rv. 62962401). In tale prospettiva, pertanto, non irrilevante – alla stregua di quanto stabilito dall’art. 1362 c.p.c., comma 2, – è la circostanza (evidenziata dalla controricorrente) che, in occasione del deposito della memoria istruttoria, il M. affermava che il contratto “formato da più pagine, avrebbe dovuto essere siglato e sottoscritto nei più fogli che lo compongono”, insistendo, “in mancanza di tali formalità”, per la declaratoria di “nullità della presunta garanzia rilasciata”. Ancora una volta, infatti, si è al cospetto di un elemento che porta ad escludere come il riferimento alla “mancanza della sottoscrizione”, recato dall’atto di citazione in opposizione, possa essere inteso come “disconoscimento specifico ed inequivoco” dell’autenticità della sottoscrizione (e della conformità della copia all’originale) giacchè, nuovamente, le espressioni adoperate paiono alludere ad un problema di valida formazione della volontà negoziale.

Tale prospettiva è quella seguita dalla sentenza impugnata, laddove sottolinea che l’odierno ricorrente – in modo sostanzialmente ambiguo – ebbe ad eccepire, alternativamente, la “nullità del contratto di fideiussione”, ovvero “la mancanza della sottoscrizione”, ed infine “la mancanza di volontà di prestare fideiussione”, compiendo, così, “tre affermazioni diverse e non compatibili con la contestazione della conformità della copia all’originale, ovvero di disconoscimento della scrittura apposta in calce all’atto”.

5.1.2. La decisione della Corte territoriale, pertanto, si sottrae anche – alla censura di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), se è vero che, per effetto della “novellazione” dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134, applicabile “ratione temporis” al presente giudizio), il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), o perchè “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

7. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando M.C. a rifondere alla società Intesa San Paolo S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del l 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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