Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22870 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. III, 21/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 21/10/2020), n.22870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30642/2019 proposto da:

E.T., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Maria Daniela Sacchi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1306/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a cinque motivi, E.T., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano, resa pubblica in data 25 marzo 2019, che ne rigettava l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Milano, che, a sua volta, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, rigettava la richiesta di protezione internazionale volta ad ottenere, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

1.1. – A sostegno dell’istanza il richiedente aveva dedotto di essere stato costretto a fuggire dal suo Paese per il timore di essere ucciso dagli appartenenti alla mafia locale (denominata “(OMISSIS)”), che l’avevano “preso di mira durante la frequentazione di un apprendistato lavorativo previsto dal corso universitario che frequentava in (OMISSIS)”.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) la domanda di protezione internazionale, oltre ad essere inammissibile per genericità, era anche infondata; b) il narrato del rifugiato era inverosimile, oltre che assolutamente generico; c) la situazione di sicurezza della zona della Nigeria di provenienza del richiedente asilo (Edo State) non era tale da configurare una situazione di violenza indiscriminata, essendo “alcune zone nel nord-est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa)” interessate dall’attività del gruppo terroristico “Boko Haram”; d) non vi erano elementi idonei a giustificare il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari per aver omesso, parte richiedente, di documentare e circostanziare una situazione di vulnerabilità ovvero la sussistenza di seri motivi; e) al rigetto dell’appello, per le ragioni suindicate, conseguiva la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non aver la Corte territoriale applicato, pur richiamandoli, i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova gravante in capo al richiedente protezione internazionale, che, d’altro canto, avrebbe proposto tempestivamente la suddetta domanda, nonchè fatto ogni sforzo per circostanziare il racconto.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale, in conformità a quanto previsto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è obbligato a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie nemmeno prospettato) come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019, Cass. n. 21142/19, Cass. n. 20580/19).

Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal ricorrente in quanto assolutamente generica, operando, tuttavia, l’esame della situazione specifica del Paese di provenienza del richiedente ai fini della richiesta protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ossia, in riferimento alla forma di protezione che lo stesso ricorrente indica nel motivo come oggetto dell’istanza.

Sicchè, la censura di violazione di legge (non essendo neppure proposta quella inerente al vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5) si palesa non solo del tutto generica (e finalizzata a prospettare una diversa lettura del narrato), ma soprattutto non correlata alla specifica ratio decidendi della sentenza impugnata nell’ottica stessa della forma protezione invocata.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver erroneamente la Corte d’appello escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria, ritenendo, sulla base di “consultazioni di siti internet”, insussistente la situazione di minaccia grave alla vita e alla persona del richiedente.

3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per aver la Corte territoriale mal esercitato il proprio dovere di cooperazione istruttoria, limitandosi a negare la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in forza di una sommaria e superficiale indagine circa la situazione attuale della Nigeria, che sarebbe (secondo fonti di informazione attuali) di violenza generalizzata, diffusa ed indiscriminata su tutto il territorio nazionale, compresa la parte meridionale.

4.- Il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi e concernenti entrambi la decisione in tema di protezione sussidiaria, sono inammissibili

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018).

Nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato come nessuno dei siti di informazione internazionale più accreditati e aggiornati, specificamente indicati in motivazione (fonti Unhcr e Amnesty International: cfr. p. 5 della sentenza impugnata), riferisse di una situazione di conflitto armato generalizzato idonea a determinare una situazione di violenza diffusa nell’intero territorio della Nigeria e, in particolare, come la presenza del gruppo jidahista “(OMISSIS)” sia significativa nelle zone nord-est della Nigeria e non investa la regione di Edo State, da cui proviene l’odierno istante.

Si tratta di accertamento di fatto riservato al giudice del merito (Cass. n. 32064/2018), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 30105/2018), oltre che per motivazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale” (nel senso precisato da Cass., S.U., n. 8053/2014): doglianze, queste, che parte ricorrente neppure ha proposto, veicolando invece critiche che, nella sostanza, tendono a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dalla Corte territoriale.

5. – Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per aver il giudice di gravame escluso il riconoscimento della protezione umanitaria nonostante il livello sociale-lavorativo raggiunto nel Paese d’accoglienza, debitamente documentato, con conseguente compromissione, in caso di rimpatrio, dei propri diritti fondamentali, in ragione della propria situazione di vulnerabilità, a causa delle gravi ed oggettive difficoltà economiche in cui versa la Nigeria.

5.1.- Il quarto motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019, Cass. n. 8819/2020).

La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo mancato di effettuare la necessaria valutazione comparativa siccome comprendente la situazione di integrazione del richiedente e quella oggettiva nel Paese di origine, tale da doversi escludere, in loco, un vulnus al nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona, oltre ad aver fornito una motivazione apparente in punto di vulnerabilità del richiedente medesimo.

6. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 78 e 79, per aver erroneamente la Corte territoriale disconosciuto al richiedente asilo il beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio, con conseguente condanna alle spese di lite.

6.1.- Il motivo è inammissibile.

La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, lamentando la violazione di norme inerenti ai requisiti che deve possedere l’istanza al gratuito patrocinio in relazione alla mancata ammissione ad esso, quando, invece, la decisione del giudice di appello riguarda la revoca al gratuito patrocinio a fronte del rigetto dei motivi di gravame.

Ciò che, del resto, avrebbe reso inammissibile comunque il motivo di cassazione, poichè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso Decreto, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del citato D.P.R., che riguarda la revoca – ai sensi della lett. d) del comma 1, del precedente art. 112 – del decreto di ammissione al patrocinio nel processo penale (Cass. n. 29228/2017, Cass. n. 3028/2018).

6. – Va, dunque, accolto il quarto motivo di ricorso; ricorso che deve, invece, essere rigettato nel resto.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che, nel delibare, la domanda di protezione umanitaria, dovrà attenersi al principio innanzi enunciato.

Il giudice di rinvio dovrà provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo e rigetta nel resto il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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