Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22870 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 13/09/2019), n.22870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22856-2017 proposto da:

NUOVA ITALICA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante

p.t. nella persona di P.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE EUROPA, 98, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

MAZZEI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO DI LORETO;

– ricorrente –

contro

GMF SRL in liquidazione, in persona della Liquidatrice legale

rappresentante pro tempore L.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA, 4, presso lo studio dell’avvocato

ELENA VALENZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIORGIO BONOMI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 285/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Nuova Italica Immobiliare S.r.l. (d’ora in poi, “Nuova Italica”), già Vittoria Immobiliare S.r.l., ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 285/17, del 31 marzo 2017, della Corte di Appello de L’Aquila, che – rigettando il gravame da essa esperito avverso la sentenza n. 654/15, del 28 febbraio 2012, del Tribunale di Avezzano – respingeva la domanda di condanna, proposta dall’odierna ricorrente nei confronti della società GMF S.r.l., in liquidazione, di pagamento dell’importo di Euro 232.967,30, oltre IVA ed accessori.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver concesso in locazione alla società Fistagi S.r.l. – come da contratto del 30 dicembre 2000 (poi modificato, in virtù di patto aggiunto del 30 settembre 2001) – un complesso immobiliare sito in (OMISSIS), nel godimento del quale subentrava, in forza di conferimento di ramo d’azienda, la società GMF, peraltro successivamente posta in liquidazione, in data 8 febbraio 2010. Essendosi la stessa, però, resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di ottobre 2009 a quello di marzo 2010, l’odierna ricorrente le intimava sfratto per morosità, che veniva convalidato dall’adita autorità giudiziaria, con ordine di rilascio dell’immobile entro il 30 settembre 2010, e con emissione, altresì, di decreto ingiuntivo, in relazione ai canoni non corrisposti, per la somma di Euro 391.560,76, oltre interessi e spese della procedura.

Riferisce, inoltre, l’odierna ricorrente di aver raggiunto, in data 21 ottobre 2010, un accordo transattivo con GMF, non interamente rispettato dalla stessa, giacchè essa, pur provvedendo al pagamento della somma ingiunta e alla restituzione delle chiavi dell’immobile nel termine pattuito, non liberava lo stesso dalla presenza di generi alimentari immagazzinati nel capannone. Per questo motivo, l’odierna ricorrente si vedeva costretta ad adire il Tribunale di Avezzano, con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., per domandare il pagamento della somma ulteriore di Euro 232.967,30 a titolo di canoni dal 30 settembre 2010 al febbraio 2011 (data di completa liberazione dell’immobile dalle cose ivi presenti), e comunque a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, a causa del mancato adempimento dell’obbligazione di rilascio dell’immobile prevista dall’art. 1590 c.c., nonchè dall’art. 2 dell’accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti, ovvero la condanna al risarcimento del maggior danno da liquidarsi anche in via equitativa.

Si costituiva in giudizio la società GMF sostenendo di aver adempiuto la propria obbligazione – così come previsto dalla stipulata transazione – con la semplice consegna delle chiavi, eccependo, comunque, che l’attrice fosse consapevole della persistente presenza dei generi alimentari nel magazzino sin dal momento della conclusione del ridetto accordo stragiudiziale. Deduceva, inoltre, che il “quantum” della pretesa azionata non potesse comprendere anche l’IVA, attesa la funzione risarcitoria della somma richiesta, il cui importo, in ogni caso, non poteva essere parametrato – per la medesima ragione – al canone di locazione.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Avezzano rigettava la domanda attorea, sul rilievo che l’occupazione della merce avesse interessato parti limitate del compendio immobiliare, tanto da non impedire una nuova locazione dello stesso. In ogni caso, il primo giudice riteneva che l’attrice non avesse provato di aver ricevuto nuove proposte di affitto e, comunque, che l’inadempimento contestato alla società GMF non fosse ad essa imputabile, non essendo riscontrabile a suo carico nè dolo nè colpa.

Proposto gravame dall’attrice soccombente innanzi alla Corte di Appello de L’Aquila, lo stesso veniva rigettato, con conferma integrale dell’impugnata sentenza, sul rilievo che il “fatto lesivo risulta(va) genericamente allegato e sostanzialmente non provato”, non avendo l’attrice/appellante “individuato quali e quanti generi alimentari occupavano una specifica porzione del capannone, nè quale incidenza avrebbe avuto il comportamento della convenuta nel pregiudizio lamentato”, pregiudizio, peraltro, “indicato in modo impreciso e poco puntuale”.

3. Avverso la decisione della Corte di Appello aquilana ha proposto ricorso per cassazione la società Nuova Italica, sulla base come detto – di un unico motivo.

3.1. In particolare, il motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non meglio specificate (ma da individuarsi, in definitiva, nell’art. 1590 c.c.).

La ricorrente, innanzitutto, evidenzia di aver censurato la decisione del primo giudice per non aver dato corso – dopo averla inizialmente ammessa, salvo poi revocare la relativa ordinanza – alla prova testimoniale, volta a dimostrare come le esalazioni, provenienti dall’ingente quantità di merce scaduta (generi alimentari) presente all’interno del magazzino, le avessero reso impossibile il godimento dell’immobile, nonchè la concessione in locazione a terzi, anzi, persino la possibilità di mostrarlo a soggetti potenzialmente a ciò interessati. La Corte di Appello di appello, tuttavia, confermava l’impossibilità di dare corso alla richiesta prova testimoniale, giacchè le persone escusse, lungi dal riferire su fatti, sarebbero stati chiamate ad apprezzamenti di natura tecnica.

Rileva, inoltre, la ricorrente come la circostanza relativa all’avvenuta liberazione del magazzino, dalla merce suddetta, solo nei giorni 9-10 febbraio 2011, risulti inconfutabilmente accertata, giacchè confermata dai testi escussi e dai documenti acquisiti al giudizio, sebbene la stessa sia stata giustificata da GMF in ragione della difficoltà di fissare la data dello sgombero, con la ditta dalla stessa incaricata, nonchè in ragione della mancata disponibilità di un mezzo meccanico (carrello elevatore) che consentisse l’asportazione degli imballaggi.

Non essendo, dunque, contestata la circostanza dell’avvenuta liberazione del magazzino solo nel febbraio 2011, la ricorrente si duole del fatto che non sia stato riconosciuto il suo diritto a riscuotere i canoni maturati durante il periodo occorrente per completare lo sgombero del capannone. Richiama, al riguardo, il principio affermato da questa Corte e secondo cui, qualora il conduttore, alla scadenza del contratto, rilasci l’immobile in evidente stato di degrado e ingombro da suppellettili, il locatore non solo può chiedere il risarcimento del danno subito, ma anche il pagamento del canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per eseguire i lavori di ripristino, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori (sono richiamate Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2010, n. 13222; Cass. Sez. 3, sent. 1 luglio 1998, n. 6417).

Il tutto, peraltro, non senza rilevare come l’odierna ricorrente si fosse offerta di provare tale ultima circostanza, essendo stata, però, impossibilitata a farlo, in forza dell’irragionevole provvedimento di revoca della già disposta ammissione dei testi che si sarebbero dovuti escutere sul punto.

4. La società GMF ha resistito, con controricorso, alla descritta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto.

In particolare, viene eccepito il difetto di idonea procura speciale a ricorrere in cassazione (ex art. 365 c.p.c.), dal momento che la stessa reca un riferimento puntuale alla sentenza resa dal giudice di prime cure, e non a quella di appello.

In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso viene anche eccepita sul rilievo del difetto sia di specificità del motivo (che integrerebbe a tutti gli effetti un “non motivo”, non correlandosi al “decisum” della sentenza impugnata, anche nel suo palesarsi come una mera riproduzione, pressochè testuale, dell’atto di appello), sia di autosufficienza dello stesso, oltre che per il fatto di tendere a una (non consentita) rivalutazione del merito della controversia.

In ogni caso, il motivo sarebbe non fondato, avendo la Corte territoriale motivatamente escluso l’esistenza di idonea allegazione e prova, da parte dell’odierna ricorrente, del danno da essa lamentato.

Chiede, pertanto, la controricorrente che questa Corte voglia provvedere, nei confronti di Nuova Italica, a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Come eccepito dalla controricorrente difetta, nella specie, un’idonea procura speciale a ricorrere in cassazione (ex art. 365 c.p.c.), dal momento che la stessa – apposta, non in calce al ricorso, ma su foglio separato congiunto ad esso, come conferma la circostanza della sua autonoma numerazione – reca non solo un riferimento alla sentenza resa dal giudice di prime cure, ma anche una data (8 marzo 2016) anteriore a quella della pubblicazione della sentenza di appello (31 marzo 2017), oggetto di impugnazione.

A fronte di una simile evenienza va data, qui, continuità al principio secondo cui è “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 5 novembre 2018, n. 28146, Rv. 651515-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 24 settembre 2017, n. 18257, Rv. 645155-01; Cass. Sez. Lav., sent. 21 marzo 2005, n. 6070, Rv. 580207-01).

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

7. Non ricorrono, invece, le condizioni per provvedere a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

7.1. Al riguardo, va premesso, invero, che lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta “oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”” (tra le più recenti, “ex multis”, Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01), e, dunque, nel giudizio di legittimità, di uso indebito dello strumento impugnatorio.

Siffatta evenienza, tuttavia, è stata ravvisata in casi o di vera e propria “giuridica insostenibilità” del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv. 642925-01), “non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” con lo stesso (così, Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02), ovvero in presenza di altre condotte processuali – al pari indicative dello “sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali”, e suscettibili, come tali, di determinare “un ingiustificato aumento del contenzioso”, così ostacolando “la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” – quali “la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ove sia applicabile, “ratione temporis”, l’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che ne esclude l’invocabilità” (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01).

7.2. Nessuna di tali evenienze ricorre nell’ipotesi in esame, o meglio l’accertamento della loro – ipotetica – sussistenza è precluso dal fatto che la decisione di questa Corte si è arrestata, per così dire, “in limine”, in ragione della già rilevata assenza di procura speciale a ricorrere per cassazione.

8. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società Nuova Italica Immobiliare S.r.l. a rifondere alla società GMF S.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.800,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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