Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22870 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22870
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13780/2015 proposto da:
EOS, Europen Optical Service Srl, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE
204, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FALDELLA, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
GECOEN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del cessato liquidatore,
società estinta e per la stessa il suo socio
S.F., nonchè di SITAC SRL, in liquidazione, in persona del cessato
liquidatore, società estinta e per la stessa il suo socio
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BALDI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANCARLO LA SCALA giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
SO.SE., G.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 13850/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 24/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere relatore Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato Bozza Venturi difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“la LOS European Optical Service s.r.l. proponeva opposizione al precetto notificate da Gecoen s.r.l. e Sitac s.r.l. quali socie della estinta Area Market s.r.l. che aveva ottenuto nei suoi confronti un decreto ingiuntivo.
L’opposizione a precetto veniva rigettata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 1385/2014 qui impugnata, pubblicata il 24.11.2014. La ricorrente propone due motivi di ricorso per violazione di legge, in relazione all’art. 475 c.p.c. e agli artt. 479 e 654 c.p.c..
Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il decreto era stato richiesto dalla società Area Market, che però successivamente si era cancellata dal registro delle imprese, e che la formula esecutiva era errata, perchè avrebbe dovuto essere richiesta e avrebbe potuto essere rilasciata solo in favore dei suoi successori che in essa non risultavano menzionati.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la notifica del decreto ingiuntivo era essa stessa inesistente, perchè eseguita in data 22.12.2011 dal procuratore di Area Market, già privo dello ius postulandi perchè la predetta società si era cancellata ed estinta in data 11.11.2011.
Il primo motivo, che attiene a presunti vizi formali della spedizione del titolo in forma esecutiva, ed integra perciò una opposizione agli atti esecutivi, direttamente ricorribile per cassazione, è inammissibile perchè riproporre una contestazione mossa dinanzi al giudice di merito e rigettata per mancanza di documentazione senza minimamente riprodurre il testo della formula esecutiva di cui si discute; la ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non afferma neppure di aver prodotto tale documentazione nè precisa ove essa sia reperibile.
Il secondo motivo, relativo a considerazioni sulla notifica del titolo esecutivo che dovevano esser fatte valere con l’opposizione a decreto ingiuntivo (peraltro proposta e dichiarata inammissibile) inammissibile, in quanto, attinendo ad una radicale contestazione dell’esistenza del titolo, la statuizione di primo grado avrebbe dovuto sotto questo profilo essere impugnata con l’appello.
Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria della ricorrente(mentre non si può tener in alcun conto i documenti depositati in allegato ad essa), ha ritenuto di condividere pienamente le conclusioni in fatto e in diritto cui è prevenuta la relazione.
Il ricorso proposto va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.
Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Liquida le spese legali in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016