Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22870 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 03/11/2011), n.22870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21558/2009 proposto da:

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LOZZI FLAVIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASSARETTI Massimiliano, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 287/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 14.7.08, depositata il 12/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

1. Con sentenza n. 287/07/08, depositata il 12 novembre 2008, la CTR della Campania, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la decisione di rigetto del ricorso proposto da M.R., ritenendo, tra l’altro, regolarmente notificato, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60 e art. 139 c.p.c., l’avviso di accertamento col quale era stato rettificato il reddito dichiarato nel 1996 dalla contribuente, in considerazione del maggior valore di avviamento accertato dall’ufficio del registro. La M. ricorre per la cassazione di tale sentenza. L’intimata ha depositato controricorso.

2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento, consegnata a tal M.L., senza che fosse specificata la qualità della stessa, nè fosse dato conto dell’assenza della destinataria e della ricerca di soggetti secondo l’ordine preferenziale, di cui all’art. 139 c.p.c.. Il motivo appare inammissibile: la doglianza non è, infatti, corredata dalla formulazione del quesito di diritto, prescritto – a pena, appunto, d’inammissibilità – dall’art. 366 bis c.p.c.. La giurisprudenza di questa Corte ha, in proposito, affermato che in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo, con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste, proprio, nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (v. tra le altre, Cass. N. 20409/2008 n. 2799/2011).

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, ed, in conseguenza le spese del presente giudizio di legittimità, vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’intimata delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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