Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2287 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 30/01/2020), n.2287
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23859-2018 proposto da:
B.R., rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO ALIFFI e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE GARGIULO e BU.AN.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 38/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 11/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 19.7.2007 B.R. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, la Immobiliare Gargiulo e Bu.An., il primo in veste di agente immobiliare ed il secondo in qualità di proprietario, per sentir dichiarare il loro inadempimento alle obbligazioni nascenti a carico di ciascuno di essi dal contratto preliminare sottoscritto tra l’attore ed il Bu. in relazione alla compravendita di un immobile sito in (OMISSIS) e la loro condanna in solido al pagamento della somma di Euro 46.000, costituita da Euro 28.000 a titolo di doppio della caparra a suo tempo versata dal promissario acquirente alla firma del preliminare, e da Euro 18.000 quale danno ulteriore derivato all’attore, rappresentato dalla provvigione riconosciuta all’intermediario. A fondamento della domanda il B. esponeva di aver assegnato al promittente venditore Bu. un termine per la stipula del rogito definitivo di compravendita, previa la regolarizzazione dell’immobile sotto il profilo urbanistico ed edilizio, e che nella pendenza di detto termine il promittente venditore aveva ceduto il proprio bene a terzi, così ponendosi volontariamente nella condizione di non poter adempiere al preliminare sottoscritto con il B.. Esponeva inoltre che il mediatore gli aveva sottaciuto la condizione dell’immobile, venendo così meno ai suoi obblighi di informativa e correttezza. Allegava, su tali basi, di aver comunicato legittimamente il proprio recesso dal preliminare di cui è causa.
Si costituiva il solo agente immobiliare resistendo alla domanda, mentre rimaneva contumace il Bu..
Con sentenza n. 344/2013 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la legittimità del recesso comunicato dall’attore e condannando Bu.An. al pagamento di Euro 20.000 pari al doppio della caparra e l’agente immobiliare al pagamento di Euro 4.000.
Interponeva appello l’agente immobiliare e si costituivano in seconde cure sia il B. che il Bu..
Con la sentenza oggi impugnata, n. 38/2018, la Corte di Appello di Catania accoglieva l’impugnazione, dichiarando il contratto preliminare risolto per volontà di ambo le parti, condannando il Bu. alla sola restituzione della caparra, pari ad Euro 14.000, e rigettando ogni altra domanda.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione B.R. affidandosi a cinque motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Poichè il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria in relazione alle censure proposte dal ricorrente, si ritiene opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 9 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020