Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2287 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 2287 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 28297-2012 proposto da:
FONDIARIA – SAI S.P.A. (già FONDIARIA ASSICURAZIONI
S.P.A.) C.F. 00818570012, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FILIPPO MENICHINO
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4107

contro

MUCCIOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato
SERGIO VACIRCA, che 1o rappresenta e difende

Data pubblicazione: 30/01/2018

unitamente all’avvocato AGOSTINO CALIFANO, giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 573/2012 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 13/06/2012 R.G.N. 44/2012.

,

RG. 28297/2012

RILEVATO
che, con la sentenza n. 573/2012, la Corte di appello di Genova, in
parziale riforma della pronuncia n. 1772/2010 del Tribunale della
stessa città, ha rideterminato in euro 38.000,00 oltre accessori, il già
riconosciuto danno da demansionamento in favore di Mucciolo
Giuseppe, per il comportamento tenuto dalla Fondiaria spa,
relativamente al periodo lavorativo successivo al 25.3.1997 e fino al

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la
società datrice di lavoro affidato a quattro motivi;
che Giuseppe Mucciolo ha resistito con controricorso;
che le parti hanno depositato memorie;
che il P.G. non ha formulato richieste scritte.

CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) l’omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc, costituito dalla circostanza
che la società, nel 1999, non aveva proposto mansioni equivalenti
sicché l’automatismo della illegittimità della precedente condotta,
dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato, anche per il
futuro, non avrebbe potuto sussistere; inoltre, la questione sottoposta
alla Corte territoriale non era stata quella di verificare se vi fosse stata
o meno l’assegnazione di mansioni inferiori bensì se fosse ravvisabile
un profilo di colpa nell’inadempimento rilevante ex art. 1218 e 1176
cc, da escludersi perché la società aveva ridotto ulteriormente le
attività su Genova ed il Mucciolo aveva rifiutato il trasferimento a
Milano non per un problema di mansioni ma perché non intendeva
trasferirsi da Genova non considerando che, l’eventuale trasferimento,
sarebbe stato migliorativo rispetto ad un licenziamento; 2) la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cc, dell’art. 2697 cc,
dell’art. 414 cpc e degli artt. 2727 – 2729 cc, in relazione all’art. 360
n. 3 cpc, perché non era stata allegata alcuna circostanza di fatto circa
il pregiudizio subito dal Mucciolo per l’asserito patito

2006;

demansionamento; 3) l’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in
relazione all’art. 360 n. 5 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1218 cc, art. 2103 cc e 1226 cc, in relazione all’art. 360 n. 3
cpc, perché erroneamente la Corte di appello, da un lato, aveva
affermato che il precedente giudicato produceva effetti riflessi anche
sulle statuizioni future e, dall’altro, aveva disapplicato, in
contraddizione con se stessa, il suddetto principio ai fini del

cure in modo erroneo; 4) l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in
reazione all’art. 360 n. 5 cpc nonché la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 116 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per non
avere motivato la Corte sul contrasto sussistente tra la deposizione del
teste Acquario e le affermazioni rese dal Mucciolo sulla equivalenza o
meno delle mansioni offerte presso la sede di Milano e per non avere
valutato l’intero materiale probatorio,
che il primo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente perché
connessi, ancorché svolti sotto il profilo della violazione di legge, si
sostanziano nella critica della ricostruzione fattuale operata dalla Corte
territoriale, configurando censure riconducibili al paradigma del vizio di
motivazione;
che

i suddetti motivi sono infondati: deve, infatti, rilevarsi che,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il
ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al
giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo,
sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logicoformale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del
tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di
legittimità di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso
l’autonoma disamina delle emergenze probatorie. Per conseguenza il
vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e
contraddittoria motivazione della medesima, può dirsi sussistente solo
qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibili tracce

risarcimento del danno, peraltro quantificato dai giudici di seconde

evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della
controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora
esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente
adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento
logico giuridico posto a base della decisione; di talché le censure
concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli
elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto
irrazionali le argomentazioni del giudice di merito e non possono

diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr. tra le molte,
Cass. n. 824/2011; Cass. 13783/2006);
che va, altresì considerato che, affinché la motivazione adottata da
giudice del merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non
è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o
condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente
che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in
questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni
logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass. 12121/2004; Cass.
24542/2009);
che, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha esaminato le
circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un

iter

argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie
acquisite ed immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte
e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano, quindi,
un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto
ragionevole, espressione di una potestà propria del giudice del merito
che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr. Cass. n.
14911/2010);
che il secondo motivo è anche esso infondato: in primo luogo, va
rilevato che difetta del requisito di specificità, perché non sono stati
indicati gli elementi essenziali del ricorso ex art. 414 cpc per consentire
al giudice di legittimità il controllo sulla correttezza della sentenza
impugnata sul punto, nonché di quello di autosufficienza, perché non è
stato specificato il “come” ed il “quando” la questione sia stata
riproposta in appello; in secondo luogo, deve osservarsi che, nel rito

3

risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali

del lavoro, la valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità
delle circostanze indicate dal ricorrente ad assolvere, sotto il profilo
della specificità, l’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto
azionato, imposto all’attore, sotto il profilo della specificità, l’onere di
allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all’attore
dall’art. 414 cpc a pena di nullità dell’atto introduttivo, si sottrae al
sindacato in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione (cfr.
Cass. 20.9.1997 n. 9328): nel caso in esame, la Corte territoriale, sulla

logiche e corrette ha ritenuto in sostanza assolto tale onere rilevando
che la stasi, determinata dall’inadempimento della società, nella
acquisizione e miglioramento delle doti professionali tipiche del
liquidatore, avesse vanificato ben possibili sviluppi professionali e,
pertanto, che per il protrarsi del demansionamento per anni e per
l’inevitabile aggravarsi degli effetti di esso, si fosse determinata una
situazione pregiudizievole risarcibile in via equitativa;
che

il terzo motivo è, infine, parimenti infondato: il giudicato,

relativamente ai rapporti di durata, si forma nelle pronunce di
condanna contenute in una sentenza solo sull’accertamento del fatto
ritenuto produttivo del danno, non anche sulle affermazioni giuridiche
e tanto meno sulle valutazioni caratterizzate da criteri discrezionali ed
equitativi, come per esempio, la liquidazione del pregiudizio economico
patito ove la determinazione dipende, necessariamente da fattori
giustificativi che vanno contestualizzati oggettivamente e
soggettivamente, senza che si possa formare alcuna preclusione in
ordine ad essi nei successivi giudizi: nella fattispecie concreta, la Corte
territoriale, fornendo adeguata, logica e corretta motivazione, pur
rilevando il giudicato sull’an, ha tuttavia ritenuto di raddoppiare il
risarcimento considerando il più lungo periodo di demansionamento,
oggetto del presente giudizio rispetto al precedente, e senza
considerare (a differenza di quanto sostenuto dalla società)
giustamente i periodi non lavorati, come del resto aveva già fatto il
primo giudice,
che, pertanto, per le su esposte considerazioni il ricorso deve essere
rigettato;

4

base delle allegazioni dell’originario ricorrente, con argomentazioni

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
che, in considerazione della data di notifica e di iscrizione a ruolo del
ricorso per cassazione (anteriore al 31.1.2013), non si applica il
disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 nel testo
risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in

liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli
accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 ottobre 2017.
Il Presidente
Dr. Vittorio Nobile

Il Funzionario Giudiziario
Dott.

favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA