Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2287 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.30/01/2017),  n. 2287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24844-2012 Proposto da:

M.T.M.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato

ASTOLFO DI AMATO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO DE

SIMONE;

– ricorrente –

contro

M.M.G., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA F. D’OVIDIO 83, presso lo studio dell’avvocato RENATO

PEDICINI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI RICCIARDELLI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

M.T.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO DI

AMATO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DE SIMONE;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

M.M., M.C., MA.TO., I.L.,

I.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2065/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato DE SIMONE Francesco, difensore della ricorrente che

ha chiesto di depositare notifica ex art. 372 c.p.c. e chiede

accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato RICCIARDELLI Luigi, difensore delle resistenti che

si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per riunione e rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come si legge nella sentenza non definitiva n. 3432/2009 della Corte di Appello di Napoli, T.M.A. è nata nel (OMISSIS) da una relazione extraconiugale tra T.W., coniugata con U.G., e Ma.To., deceduto nel (OMISSIS) senza testamento, i cui beni, in mancanza di prole legittima, venivano devoluti per un terzo alla madre P.C. e per due terzi ai germani Ma.Ma., Cl., Te. e P.: all’epoca dell’apertura della successione la T. risultava figlia legittima di U.G..

Nel (OMISSIS) moriva P.C., la cui eredità, comprensiva del terzo di quella pervenutale dalla successione del figlio To., veniva devoluta ai figli, i quali subentravano nell’eredità e ne disponevano in vario modo.

A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 151 del 1975, che ha riconosciuto i diritti successori anche dei figli adulterini, l’attrice, con citazione del 1979, promuoveva giudizio volto alla dichiarazione giudiziale di paternità, pervenendo a tale definitivo riconoscimento in forza di sentenza della Corte di Cassazione n. 194 del 1985.

Nel 1985 la M.T. otteneva il sequestro giudiziale di tutti i beni lasciati dal padre e, con citazione del 23-1-1986, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli M.P., Te., C. e A., le ultime due quali eredi di Ma.Ma., nonchè I.L. ed I.C., quali eredi di Ma.Cl., chiedendo la convalida del sequestro e l’attribuzione di quanto di sua spettanza quale unica erede di Ma.To..

Si costituivano Ma.Te., I.L. e I.C. (gli ultimi due, essendo nelle more deceduta Ma.Te., si costituivano anche nella qualità di suoi eredi), eccependo, in particolare, che il figlio adulterino che abbia ottenuto, a seguito di dichiarazione giudiziale di paternità, lo status di figlio naturale dopo l’entrata in vigore del diritto di famiglia, non ha diritto di partecipare alla successione del genitore naturale apertasi prima del settembre del 1975; la prescrizione o decadenza dell’attrice dai pretesi diritti ereditari per mancata accettazione nei termini di legge; in ogni caso, l’intervenuto acquisto dei cespiti ereditari da parte dei resistenti per usucapione.

Analoghe difese venivano svolte altresì da M.P., C. ed A..

Con atti del (OMISSIS) veniva transatta la lite nei confronti di I.L. e C., i quali restituivano all’attrice i beni in loro possesso già appartenuti a Ma.To..

Con sentenza in data 30-7-1998 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, ritenendo maturata in favore dei convenuti l’invocata usucapione.

L’appello proposto dall’attrice avverso la predetta decisione veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2776/2002, per vizio di notifica della disposta integrazione del contraddittorio.

Con sentenza in data 22-6-2008 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della T., ritenendo corretta e tempestiva la notifica.

Riassunta la causa da parte dell’attrice, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza non definitiva in data 19-11-2009, pronunciando quale giudice di rinvio, dichiarava che M.T.M.A., quale figlia naturale, era erede di Ma.To. in ragione dei due terzi; dichiarava inammissibile la domanda dell’attrice intesa alla declaratori a della qualità ereditaria “anche per rappresentazione”; rigettava la domanda di convalida del sequestro giudiziario; disponeva con separata ordinanza per l’ulteriore corso del giudizio.

La Corte territoriale, in particolare, rilevava che, in forza della L. n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia, che all’art. 230 aveva riconosciuto, anche ai fini successori, i diritti dei figli adulterini, anche se nati o concepiti prima della entrata in vigore di detta legge, l’attrice, quale figlia naturale, era erede di Ma.To.. Disattendeva l’eccezione degli appellati di prescrizione decennale dell’azione di petizione di eredità, osservando che l’appellante aveva potuto esercitare il diritto azionato solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ne aveva riconosciuto lo status di figlia naturale del de cuius. Riteneva, inoltre, che in favore degli appellati non era configurabile un possesso utile all’usucapione, atteso che il proprietario dei beni, e cioè l’appellante, non avrebbe in alcun modo potuto interrompere il possesso prima del riconoscimento del suo status di figlio naturale. Ciò posto, il giudice del gravame affermava il diritto dell’attrice a conseguire la restituzione dei beni in ragione dei due terzi dell’eredità relitta del padre, e ciò ai sensi dell’art. 575 c.c., nel testo vigente alla data di apertura della successione. Disponeva con separata ordinanza indagini tecniche, ai fini della determinazione dei beni concretamente spettanti all’attrice.

Con sentenza definitiva del 12-6-2012 la Corte partenopea dichiarava M.T.M.A. erede, in ragione dei due terzi, dei beni indicati in motivazione; condannava gli appellati al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio; dichiarava cessata la materia del contendere tra l’attrice e I.L. e C..

In motivazione, la Corte partenopea, con riguardo alla domanda di restituzione dei beni avanzata dall’attrice, rilevava che quest’ultima, come statuito con la sentenza non definitiva, aveva ereditato solo i due terzi dei beni caduti nella successione paterna; che sulla massa ereditaria, come ricostruita dai consulenti tecnici d’ufficio ed esclusi i beni già intestati ai fratelli I. (nei cui confronti era cessata la materia del contendere, per effetto dell’atto di transazione stipulato il (OMISSIS)), si era costituita una comunione ereditaria; che, poichè l’attrice non aveva chiesto lo scioglimento di tale comunione, la Corte non poteva procedervi, in assenza di una domanda in tal senso.

Per la cassazione di entrambe le citate sentenze della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso M.T.M.A., sulla base di sette motivi.

M.M.G. e M.A., in proprio e quali eredi di M.P., hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, articolato in due motivi, il primo dei quali rivolto avverso la sentenza non definitiva, e il secondo avverso la pronuncia definitiva.

M.T.M.A. ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con i primi tre motivi (rubricati come 5.1, 5.2 e 5.3) la ricorrente principale denuncia:

“violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 566 e 533 c.c.: i convenuti non hanno mai avanzato rivendica di 1/3 dell’eredità relitta, per cui l’attrice ha diritto ad essere considerata unica erede del genitore naturale, Ma.To.”;

“violazione e falsa applicazione dell’art. 575 c.c., nel testo vigente all’epoca dell’apertura della successione ((OMISSIS)), e degli artt. 467 c.c. e ss. in tema di rappresentazione ereditaria, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in tema di interpretazione del contratto (gli accordi transattivi con I.L. e C.): M.M.G., C., A., To. junior e M. non sono titolari di 1/3 dell’eredità relitta”;

“mancata valutazione di fatti decisivi per il giudizio: il diritto di rappresentazione nell’eredità della P. (madre del de cuius, a questi sopravvissuta) e la disamina degli accordi transattivi con I.L. e C. determina comunque che M.M.G., C., A., To. junior e M. non sono titolari di 1/3 dell’eredità relitta”.

In particolare, la ricorrente deduce:

a) violazione art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, in relazione al mancato riconoscimento della ricorrente quale unica erede di Ma.To., nonostante i convenuti non avessero mai addotto i loro diritti di un terzo sull’eredità, ma avessero eccepito esclusivamente la prescrizione del diritto dell’attrice e l’usucapione dei beni relitti del de cuius;

b) erronea applicazione di una norma (art. 575 c.c.) abrogata dalla legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 e disapplicazione dell’art. 566 c.c., che, in caso di esistenza di figli legittimi o naturali, esclude in radice ogni diritto successorio degli ascendenti;

c) mancata applicazione degli artt. 533 c.c. e ss.: avendo l’attrice proposto domanda di petizione di eredità, il giudice avrebbe dovuto dichiarare i convenuti possessori sine titulo, con il connesso obbligo d i risarcire i danni e di restituire i beni nella loro totalità;

d) in via gradata, erronea applicazione dell’art. 575 c.c. nel testo vigente nel 1948, non avendo il giudice di appello considerato che, in base a tale norma, l’attrice dovrebbe essere in ogni caso riconosciuta titolare:

– del diritto di rappresentazione del padre Ma.To. rispetto al compendio ereditario relitto della nonna P.C.;

– dei diritti ereditari sul medesimo compendio ereditario che originariamente facevano capo ai convenuti I.L. e I.C., in proprio e quali eredi di Ma.Ma. e Cl., in forza dell’atto di transazione intervenuto in corso di causa. L’attrice, pertanto, dovrebbe in ogni caso essere ritenuta titolare dei 13/15 dell’eredità paterna. La questione non può essere considerata nuova, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello, in quanto l’attrice con il giudizio di petizione di eredità ha chiesto di essere riconosciuta unica erede del compendio ereditario relitto da Ma.To.. Il giudice del gravame, violando i canoni ermeneutici, non ha tenuto conto che con gli atti transattivi del (OMISSIS) gli I. hanno riconosciuto all’attrice, quale figlia di Ma.To., la proprietà di tutti i beni loro pervenuti dalla successione della nonna P.C..

Con il quarto motivo (rubricato come 5.4) la ricorrente principale lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 533, 534, 535, 718, 720, 726 e 727 c.c., art. 112c.p.c.: malafede di M.M.G., C., A., To. junior e M.; erronea formazione della massa; errata ed insufficiente valutazione delle considerazioni dei C.T.U. e dei C.T.P. nei rispettivi elaborati peritali”.

Sostiene che la Corte di Appello ha omesso ogni valutazione sulla malafede dei M., almeno dalla data della notifica della domanda di restituzione dei beni ereditari, avvenuta nel 1985.

Il quinto motivo (rubricato come 5.5) denuncia, in via gradata:

Omessa o insufficiente valutazione di fatti decisivi per il giudizio: malafede di M.M.G., C., A., To. junior e M.; erronea formazione della massa; errata ed insufficiente valutazione delle considerazioni dei C.T.U. e dei C.T.P. in un aspetto comparativo dei rispettivi elaborati peritali”.

Si deduce che la stima doveva essere fatta all’attualità, secondo le indicazioni fornite dal tecnico di parte. La Corte, invece, ha acriticamente aderito alle risultanze dei C.T.U.

Con il sesto motivo (rubricato ancora come 5.5) la M.T. lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 720, 726 e 727 c.c., art. 112 c.p.c: acritica adesione del giudice di merito alle considerazioni dei C.T.U. ed insufficiente valutazione delle considerazioni dei consulenti di parte fatte proprie dagli stessi C.T.U.”.

Con il settimo motivo (rubricato come 5.6), infine, la ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione delle spese processuali, della immotivata decurtazione degli onorari di avvocato e della mancata condanna dei convenuti al pagamento delle spese di C.T.U.

2) Con il primo motivo le ricorrenti incidentali lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 533, 1158, 1166 e 1167, nonchè erronea motivazione, in ordine al rigetto dell’eccezione di usucapione dei beni caduti nella successione ereditaria di Ma.To..

Deducono che le argomentazioni poste a base della decisione non definitiva sono erronee, sia perchè lo status di figlia naturale della M.T. ha comportato in capo ai danti causa fratelli del de cuius il venir meno della loro qualità di eredi con effetto ex tunc, sia perchè nulla avrebbe impedito all’attrice di compiere atti interruttivi del termine per usucapire i beni ereditari, ovvero di proporre azioni giudiziarie anche di natura conservativa o cautelare.

Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia l’omessa motivazione in ordine ai rilievi sollevati alla C.T.U. dalla difesa di M.M.G., nonchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

3) Nel controricorso a ricorso incidentale la ricorrente principale ha eccepito in limine la nullità della notificazione del controricorso e ricorso incidentale, in quanto eseguita tramite l’ufficio postale di Caserta, mentre la notifica, ai sensi della L. n. 55 del 1992, art. 1 doveva essere effettuata esclusivamente tramite gli uffici giudiziari di Roma o di Napoli.

L’eccezione è infondata, atteso che la norma invocata si riferisce alla notifica effettuata tramite l’Ufficiale Giudiziario, laddove nella specie la notifica è stata eseguita direttamente dal difensore delle ricorrenti incidentali, in base alla L. n. 53 del 1994 e in forza di autorizzazione rilasciata dal competente Ordine Professionale.

Del pari infondata si palesa l’eccezione di tardività del controricorso. sollevata dalla stessa M.T..

E invero, premesso che il ricorso principale è stato notificato a M.M.G. il 16-10-2012 ed a M.A. il 31.10.2002, si osserva che il controricorso è stato tempestivamente avviato per la notifica a mezzo posta il 10-12-2012, entro il termine di quaranta giorni dall’ultima notificazione del ricorso principale, prescritto dall’art. 370 c.p.c., per tale dovendosi intendere quella eseguita nei confronti di una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato (Cass. 2-2-2016 n. 1958)..

Deve essere disattesa, infine, anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per mancata specificazione della decisione della Corte di Appello oggetto di impugnazione: a pag. 12 e 14 del controricorso, infatti, viene precisato che il primo motivo di ricorso incidentale è rivoto avverso la sentenza non definitiva n. 3432/2009, mentre il secondo avverso la sentenza definitiva n. 2065/2012.

4) Il primo motivo di ricorso incidentale – con il quale, come si è rilevato, è stata impugnata la sentenza non definitiva n. 3432/2009 -, inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo M.A. e M.G. nemmeno dedotto di aver proposto tempestiva riserva di impugnazione, avverso tale pronuncia, ai sensi dell’art. 361 c.p.c.

5) I primi tre motivi di ricorso principale, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati, nei limiti di seguito precisati:

5a) Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte di Appello, nel riconoscere in favore dell’attrice solo una quota i due terzi) dell’eredità paterna, ha pronunciato nei limiti della domanda di petizione di eredità proposta dalla M.T., sulla base di quella che ha ritenuto essere l’effettiva consistenza dei diritti ereditari vantati da quest’ultima.

5b) Con la sentenza non definitiva n. 3432 del 2009 (avverso la quale la M.T., senza essere smentita dalle controricorrenti, ha dichiarato, a pag. 21 e 22 del ricorso, di aver proposto tempestiva riserva di ricorso per cassazione alla udienza del 13.1.2010, la prima successiva alla citata sentenza non definitiva), la Corte di Appello di Napoli, dopo aver correttamente riconosciuto a M.T.M.A., quale figlia naturale di Ma.To., la qualità di erede di quest’ultimo, ha attribuito alla stessa la titolarità dei due terzi dell’eredità relitta, “ai sensi dell’art. 575 c.c., nel testo vigente alla data di apertura della successione ((OMISSIS))”.

Deve, peraltro, osservarsi che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 82 del 1974, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 575 c.c. (poi abrogato con la L. n. 230 del 1975 di riforma del diritto di famiglia), nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore. ammette un concorso tra i figli naturali e gli ascendenti del genitore, attribuendo ai primi solo i due terzi dell’eredità paterna.

Il giudice delle leggi ha osservato che questo trattamento, che è diverso da quello riconosciuto ai figli legittimi, i quali conseguono l’intera eredità escludendo dal concorso gli ascendenti, non è giuridicamente giustificato. Ha rilevato, infatti, che i diritti ereditari dei figli naturali riconosciuti o dichiarati possono essere legittimamente limitati allorchè essi concorrono con i figli legittimi ed il coniuge del genitore, ma non già quando vi siano soltanto gli ascendenti, poichè questi – agli effetti qui considerati – non sono membri della famiglia legittima.

L’effetto dell’anzidetta pronuncia è che i figli naturali riconosciuti o dichiarati conseguono – nell’ipotesi in cui manchino membri della famiglia legittima e non sussista, quindi, l’incompatibilità prevista dall’art. 30 Cost., comma 3 lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, e cioè succedono in tutta l’eredità.

Come è noto, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi -dichiarative di illegittimità costituzionale – eliminano la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perchè l’illegittimità costituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass. N. 20381/2012; Cass. n. 9977/2014).

Nel caso in esame, non ricorrono circostanze preclusive della ordinaria efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale.

La Corte di Appello di Napoli, pertanto, ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il citato art. 575 c.c., e limitato ai due terzi, in forza di tale disposizione, i diritti ereditari spettanti alla M.T. sull’eredità paterna.

Di conseguenza, si impone la cassazione nella parte de qua della sentenza non definitiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, la quale si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

La pronuncia resa comporta l’assorbimento delle ulteriori censure mosse dalla ricorrente principale con i motivi in esame in ordine alla ritenuta consistenza delle quote ereditarie.

Anche gli altri motivi di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale rimangono assorbiti.

Una volta accertato, infatti, che la M.T. è unica erede del padre Ma.To., il giudice del rinvio dovrà affrontare tutte le questioni connesse alle pretese restitutorie avanzate dall’attrice; questioni che non sono state esaminate nella sentenza definitiva sul rilievo, rivelatosi erroneo, che sulla massa ereditaria si era costituita una comunione tra l’attrice e gli appellati, e che non era possibile procedere allo scioglimento di detta comunione, in mancanza di una specifica domanda in tal senso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale; accoglie i primi tre motivi di ricorso principale nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza non definitiva in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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