Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2287 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. I, 02/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 02/02/2021), n.2287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

EUTELIA s.p.a. in amm.str., in persona dei comm. Str. p.t., rappr. e

dif. dall’avv. Adalberto Perulli, e dall’avv. Luigi Fiorillo, elett.

dom. presso lo studio del secondo, in Roma, viale Mazzini n. 134,

come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

S.S., rappr. e dif. dall’avv. Giorgio Borri, e dall’avv.

Alessandra Vicinanza, elett. dom. presso lo studio della seconda in

Roma, piazza Camerino n. 15, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Arezzo 7.1.2015, in R.G.

760/2012;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.12.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. EUTELIA s.p.a. in amm. str. impugna il decreto Trib. Arezzo 7.1.2015, in R.G. 760/2012 che, in parziale accoglimento dell’opposizione svolta L. Fall., ex art. 98, da S.S. avverso il decreto del giudice delegato dell’amministrazione straordinaria, ha ammesso al passivo il credito di questi per 49.401,67 Euro (per TFR) e 5.400 Euro (per retribuzione su maggio 2010), in privilegio, oltre rivalutazione monetaria dalla maturazione all’esecutività dello stato passivo e interessi legali L. Fall., ex art. 54, dalla stessa maturazione al piano di riparto relativo;

2. il tribunale ha premesso che: a) con l’originaria domanda S. aveva chiesto a.1.) riconoscersi un pregresso rapporto di lavoro subordinato, come dirigente, di contro ad una qualità solo formale della consulenza prestata alla società come titolare di partita IVA; a.2.) l’ammissione in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 1, per 13^ mensilità per gli anni dal 1999 al 2009, rateo parziale del 2010, retribuzione di maggio 2010 e TFR da maggio 1999 a maggio 2010 (per un totale di 103.098,01 Euro, poi autoridotto); b) il giudice delegato aveva escluso il credito nella qualità domandata, per mancata prova di una diversa natura del rapporto rispetto a quella formale, con dunque minore posizione creditoria;

3. il tribunale ha ritenuto: a) sin dall’inizio aver assunto il rapporto i connotati tipici del lavoro subordinato a tempo indeterminato, quanto a soggezione al potere direttivo datoriale e stabile inserimento in azienda; b) il quadro probatorio era costituito da convergenti deposizioni di testi in punto di ruolo di gestione della parte informatica, con attività continuativa presso i locali aziendali, funzioni di direzione del personale di una divisione cui era di fatto preposto così intervenendo nei singoli rapporti di lavoro, assoggettamento alle costanti direttive degli amministratori della società, presenza settimanale e giornaliera ad orario stabile, compenso su base mensile e in misura fissa, perdurante esclusività del rapporto pluriannuale; c) era conseguentemente svalutato il riferimento al lavoro a progetto, escluso proprio dalla riscontrata collaborazione continuativa per le “normali esigenze di impresa” piuttosto che in funzione di uno specifico obiettivo; d) doveva perciò applicarsi l’art. 23 CCNL Telecomunicazioni con riguardo alla figura di un “responsabile di struttura”, preferita rispetto a quella di dirigente, stante l’accertata ingerenza degli amministratori rispetto alle attività richieste e svolte in concreto nella divisione assegnata; e) il profilo retributivo condizionato alla figura così accertata e dunque non spettando la 13^ mensilità (in applicazione del principio dell’assorbimento), perchè la retribuzione di fatto era superiore al trattamento minimo contrattuale, dovendosi circoscrivere l’ammissione a TFR e ultima mensilità percepita (come alfine richiesto); f) infondata l’eccepita prescrizione, non decorsa, essendosi il rapporto protratto fino all’apertura della procedura concorsuale;

4. il ricorso è su due motivi, cui resiste S. con controricorso; Eutelia ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta la violazione dell’art. 2094 c.c.,

oltre che il vizio di motivazione, laddove il decreto impugnato erroneamente non ha considerato la necessità della subordinazione – eterodirezione quale regola di rapporto del lavoratore rispetto all’azienda, in termini di vincolo di soggezione secondo ordini specifici e nell’ambito di vigilanza e controllo, senza decisività di elementi sussidiari e contraddicendo il nomen juris conferito dalle parti;

2. con il secondo motivo s’invoca la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, anche come vizio di motivazione, per avere il tribunale contraddittoriamente individuato i progetti cui presiedeva il ricorrente, al contempo però negandone sussistenza ovvero inerenza alle mansioni espletate in concreto e così escludendo la possibilità di prova di essi da parte del committente, privilegiando erroneamente la presunzione assoluta di conversione del rapporto in subordinato;

3. i due motivi, da trattarsi in via congiunta perchè connessi, sono inammissibili, risolvendosi per un verso nell’invocazione di principi diversi da quelli consolidati nella pertinente giurisprudenza lavoristica, dunque per gli effetti di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1 e, per altro, in una critica all’apprezzamento di fatto rimessa in realtà alle sole prerogative di scrutinio spettanti al giudice di merito;

4. il decreto ha invero fatto applicazione coerente del canone, già esemplificato in Cass. 13858/2009, per cui “ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro; in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell’attività svolta… la sussistenza dell’essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”; il tribunale ha tratto gli elementi della cd. eterodirezione, secondo le risultanze delle prove orali disposte, da una pluralità di riscontri, come riportato in premessa, vertenti sulla continuità, regolarità per mansioni, presenze, orari e corrispettivo, nonchè compartecipazione del creditore alle indicazioni direttive ed istruzioni impartitegli, così da svalutare l’inquadramento formale del rapporto entro lo status di mero consulente; nè parte ricorrente ha riprodotto in termini alternativi e sufficientemente specifici gli elementi contrattuali così da contraddire in modo più diretto il giudizio di genericità cui è giunto il tribunale; appare allora corretta la decisione ove ha assunto che “nella qualificazione del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento alle modalità di espletamento dello stesso e in particolare da elementi sussidiari, che egli stesso deve individuare, quali l’autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l’assoggettamento o meno a direttive programmatiche” (Cass. 19568/2013);

5. per tale “prevalenza ai dati fattuali” (Cass. 14573/2012), può conseguentemente dirsi coerente la disamina dell’effettiva volontà iniziale delle parti rispetto al più generico nomen iuris dalle stesse adottato circa la denominazione del rapporto; esso ha coinvolto un soggetto in concreto risultato inserito nel contesto organizzativo aziendale in termini di stabilità e secondo tratti di vincolo prestazionale altresì incompatibili con la figura del lavoratore a progetto di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69; come noto, ai sensi della prima disposizione, secondo il testo ratione temporis vigente, “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 c.p.c., n. 3, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”; a sua volta la seconda norma prevedeva che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto” e che “qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’art. 61, sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti”; orbene, nella vicenda il giudice ha escluso vi sia stato l’accertamento di un qualsivoglia progetto, secondo i tratti di specificità e stretto collegamento ad un risultato già voluti dalla norma e pur nell’ampia previsione allora sussistente di acquisizione della relativa prova;

6. non è infatti emerso che l’insieme della lunga, pluriannuale, presenza in azienda, ogni giorno, ad orari costanti, con retribuzione parimenti fissa e delle mansioni di gestione di una divisione informatica di Eutelia, anche per il rapporto con altre società del gruppo e sotto le direttive ricevute, abbia permesso, secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice del merito, il riconoscimento in capo a S., come voluto da Cass. 5418/2019, della “riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro”; vi è stato anzi l’accertamento, in fatto, di “un ruolo chiave nell’ambito della normale offerta di servizi di Eutelia”, essendosi rinvenuto nel lavoro del controricorrente quello di preposizione a “responsabile di una struttura”, dunque in contraddizione con quella (almeno apprezzabile) diversità, rispetto a mansioni meramente orientate a realizzarsi nell’ordinaria attività aziendale, postulate dalla figura del lavoratore a progetto (Cass.17636/2016); anche per questa via appare dunque del tutto impropriamente invocato, nel complesso, il vizio di motivazione, secondo l’insegnamento di Cass. s.u. 8053/2014;

7. il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile; le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 5000, oltre a 200 Euro per esborsi e al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, nonchè accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

 

 

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