Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22869 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. III, 21/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 21/10/2020), n.22869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30148/2019 proposto da:

A.M., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Assunta Fico;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 693/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, A.M., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, resa pubblica in data 3 aprile 2019, che ne rigettava l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Catanzaro, che, a sua volta, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, rigettava la richiesta di protezione internazionale volta ad ottenere in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) l’audizione del richiedente asilo non era necessaria, essendo stato lo stesso messo nelle condizioni di riferite ogni circostanza utile e le ragioni del suo espatrio; b) il racconto del migrante non era attendibile (“paura di essere arrestato dalla polizia in seguito all’eventuale responsabilità del proprio padre nella morte dello zio”), con conseguente esclusione, in caso di rimpatrio, del ricorrere di alcun motivo di persecuzione o di sussistenza di un danno grave idoneo a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b); 3) non si registravano nel Paese di provenienza, individuato nella regione del Punjabi e nel distretto del Gujrat, situazioni di violenza indiscriminata tali da giustificare il riconoscimento della protezione invocata; c) non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento anche della protezione umanitaria in quanto, ferma l’inattendibilità del narrato, non era stata allegata alcuna ulteriore condizione di vulnerabilità soggettiva.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè l’omessa audizione del ricorrente, avendo la Corte d’appello, con motivazione “quanto mai contraddittoria”, non solo riferito quale motivo di fuga di esso richiedente dal proprio Paese la “paura di essere arrestato dalla polizia in seguito all’eventuale responsabilità del proprio padre nella morte dello zio”, circostanza mai dedotta (avendo egli posto a sostegno dell’istanza di protezione internazionale di essere stato costretto a lasciare il Pakistan suo Paese al fine di sottrarsi alle persecuzioni e minacce di morte da parte dei familiari della moglie, contrari al fidanzamento tra i due per ragioni di appartenenza a differenti ceti), ma anche negato di procedere ad una nuova audizione del richiedente asilo, al fine di fugare i dubbi sulla credibilità delle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale competente.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. n), per aver la Corte territoriale, in relazione alla protezione sussidiaria, erroneamente valutato quale area di provenienza del richiedente asilo la Regione del Punjab (luogo in cui è nato) e non quella del Sindh (luogo in cui aveva la propria dimora) e, comunque, anche se si dovesse considerare il luogo di nascita, errato nell’esaminare il distretto di Gujrat, anzichè quello di Sialkot.

3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè l’omessa verifica della posizione giudiziaria del ricorrente, del sistema carcerario del suo Paese di provenienza e della presenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e artt. 2 e 3 CEDU”, giacchè, a fronte del dedotto timore di essere ingiustamente incarcerato in caso di rimpatrio in seguito alla denuncia proposta dai familiari della di lui moglie per sequestro di persona, la Corte d’appello non ha verificato le condizioni delle carceri e dei detenuti nel Pakistan ai fini della concessione della protezione sussidiaria.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 56 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per aver il giudice di gravame negato il riconoscimento della protezione sussidiaria, per aver la Corte d’appello disatteso il dovere di cooperazione istruttoria, che, se correttamente esercitato, avrebbe dimostrato non solo la precaria situazione di sicurezza del Pakistan, ma anche lo stato di totale inadeguatezza delle autorità statuali a garantire la tutela dei cittadini, cosicchè esso richiedente verrebbe a trovarsi, in caso di rimpatrio, “nel pericolo di incorrere in un “danno grave” alla sua incolumità”.

5. – Il primo motivo è fondato per quanto di ragione.

Con esso, anzitutto, si censura – nella sostanza, ma in modo intelligibile (così da potersi emendare l’erronea indicazione del vizio di motivazione alla stregua della formulazione non più vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – un travisamento della prova. Evenienza, quest’ultima, che ricorre quando l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o, addirittura, non esista. Il travisamento della prova implica, quindi, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale; deve trattarsi, in ogni caso, di un’informazione probatoria su un punto decisivo, tale da mettere in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito (Cass. n. 10749/2015; Cass. n. 1163/2020; Cass. n. 3796/2020).

La doglianza di parte ricorrente coglie nel segno, in quanto la Corte territoriale ha posto a base del giudizio di inattendibilità del narrato del richiedente una vicenda non affatto corrispondente a quella dallo stesso richiedente rappresentata e documentata dinanzi alla Commissione territoriale e, quindi, veicolata a sostegno dell’azione giudiziale, in sede di merito e poi con il ricorso per cassazione (cfr., segnatamente, pp. 2/3), volta al riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Come già evidenziato (cfr. sintesi nel “Rilevato che”), la Corte territoriale ha incentrato la propria valutazione sulle presunte dichiarazioni dell’ A. di aver lasciato il Pakistan per “paura di essere arrestato dalla polizia in seguito all’eventuale responsabilità del proprio padre nella morte dello zio”, mentre il richiedente ha dedotto, in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e poi in giudizio, di esser fuggito dal Paese di origine al fine di sottrarsi alle persecuzioni e minacce di morte da parte dei familiari della moglie, contrari al fidanzamento tra i due per ragioni di appartenenza a differenti ceti.

Il travisamento della prova ha, nella specie, carattere di decisività, giacchè la vicenda personale assunta dalla Corte territoriale ha orientato in modo specifico e secondo una determinata direttrice il giudizio sulla credibilità della narrazione del richiedente, la quale, a sua volta, viene a sostanziare la singolare situazione dedotta a fondamento dell’istanza di protezione internazionale, assumendo, quindi, rilievo peculiare in tutte le ipotesi normativamente previste, ossia sulla richiesta dello status di rifugiato e su quella di protezione sussidiaria (del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14), ma anche in riferimento alla protezione umanitaria (del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6), sebbene in quest’ultimo caso con diversa intensità e portata (cfr. Cass. n. 8020/2020).

Difatti, come questa Corte ha affermato in più di un’occasione (Cass. n. 15794/2019, Cass. n. 21142/2019), in materia di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda.

6. – L’accoglimento del primo motivo in punto di travisamento della prova assorbe l’esame degli altri motivi di ricorso, poichè le censure con essi veicolate investono il giudizio negativo della Corte territoriale circa la sussistenza delle condizioni per accedere alle forme di protezione internazionali richieste dall’ A., rispetto al quale la valutazione di credibilità del narrato del richiedente ha operato, nella specie (ma anche in quanto così prefigurato secondo l’astratta previsione di legge), come presupposto fattore orientativo specifico e decisivo.

7. – Va, dunque, accolto il primo motivo nei termini sopra indicati e dichiarati assorbiti i restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, perchè effettui una nuova delibazione dell’appello una volta emendato il vizio di travisamento della prova innanzi evidenziato.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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