Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22869 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 13/09/2019), n.22869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18702-2017 proposto da:

IMMOBILIARE SAN PANCRAZIO SRL, in persona dell’amministratore unico

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUGENIO LANTERO;

– ricorrente –

contro

R.W., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

Nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore Dott.

C.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA

CIACCIA;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2009/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Immobiliare San Pancrazio S.r.l. (d’ora in poi, “San Pancrazio”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2009/17, del 10 maggio 2017, della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza n. 73/12, del 28 febbraio 2012, del Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, la quale, in accoglimento dell’azione ex art. 2901 c.c. esperita da R.W., nella qualità di titolare della ditta individuale MP, dichiarava l’inefficacia, nei confronti dello stesso, dell’atto di compravendita del 15 marzo 2009 con il quale la società Sipre S.r.l., poi divenuta (OMISSIS) S.r.l., trasferiva all’odierna ricorrente la proprietà di immobile sito nel Comune di (OMISSIS).

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che il R., nella già ricordata qualità, assumendo di essere creditore della società Sipre, per l’importo di Euro 62.650,00, conveniva in giudizio esclusivamente la stessa, innanzi al Tribunale bustese, per conseguire la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo sopra meglio identificato.

L’adito giudicante, su richiesta dello stesso attore, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio verso la società San Pancrazio, concedeva al R. – con ordinanza del 20 aprile 2010 – termine per provvedere in tal senso.

Non avendo, tuttavia, l’attore ottemperato a tale ordine (secondo quanto si legge nel presente ricorso), lo stesso – alla successiva udienza del 12 ottobre 2010 – chiedeva “nuovamente i termini per la chiamata del terzo al fine di rinnovare la notifica”.

Nell’assumere, per contro, di non aver ricevuto alcuna notificazione, l’odierna ricorrente deduce di non aver partecipato al giudizio di primo grado, conclusosi con l’accoglimento della domanda attorea.

Esperito dalla Sipre, divenuta “medio tempore” (OMISSIS), gravame principale, interveniva innanzi alla Corte milanese anche l’odierna ricorrente, la quale – con atto qualificato come “appello incidentale tardivo” – deduceva la nullità del primo giudizio (e della decisione adottata all’esito di esso) ai sensi degli artt. 102 e 153 c.p.c., facendo proprie, per il resto, le conclusioni dell’appellante principale. Resisteva, invece, il R., chiedendo il rigetto dei due gravami.

Interrottosi in giudizio di appello in ragione del sopravvenuto fallimento dell'(OMISSIS), la curatela dello stesso, nel riassumerlo, dichiarava – nella contumacia del R. – di subentrare nell’azione dal medesimo esercitata.

Il giudice di seconde cure, come detto, confermava la decisione del Tribunale di Busto Arsizio.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello meneghina ha proposto ricorso per cassazione la società San Pancrazio, sulla base come detto – di tre motivi.

3.1. In particolare, il primo motivo censura – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), sebbene tale norma non sia richiamata – la sentenza impugnata, laddove essa ha escluso la nullità della decisione del primo giudice (per mancata integrazione del contraddittorio).

A tale esito la Corte milanese perveniva sul rilievo che il R. avesse ottemperato all’ordine del giudice, visto che l’atto di citazione della società San Pancrazio risultava “avviato alla notifica con il mezzo postale il 6 maggio 2010” e, quindi, “nel pieno rispetto del provvedimento” ex art. 102 c.p.c., rilevando, altresì, come “la necessità della concessione di un nuovo termine per la reiterazione della notifica dell’atto in questione” fosse stata “determinata dalla mancata osservanza da parte dell’Ufficiale postale degli obblighi su di esso incombenti, concernenti la raccolta di una sottoscrizione leggibile sul documento di ricezione di data e qualità del soggetto consegnatario”.

Reputa la ricorrente erroneo il mancato rilievo della nullità per difetto di integrazione del contraddittorio, operato da entrambi giudici di merito.

In particolare, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del primo giudice secondo cui la notifica, verso essa San Pancrazio, sarebbe stata eseguita dal R. addirittura “nel primo termine concessogli”. Sottolinea, infatti, la ricorrente che tale notificazione venne tentata mediante una relata recante una “indicazione impersonale” della società destinataria, sicchè l’agente postale, non avendo trovato alcuna persona presso la sede della stessa, “depositava in data 11 maggio 2010 il plico ex art. 140 c.p.c. presso l’ufficio Postale di (OMISSIS) spedendo l’avviso sempre in maniera impersonale”, plico successivamente ritirato, non dal legale rappresentante della società, “ma da persona rimasta sconosciuta” (tanto che la società San Pancrazio riferisce di aver proposto querela di falso).

Sarebbe stato, pertanto, disatteso il principio, affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di notificazione a persona giuridica, “la mancanza di indicazioni nell’atto notificando circa la persona fisica del rappresentante legale non consente per ciò stesso al richiedente di effettuare la notifica ex art. 140 c.p.c. direttamente nei confronti dell’ente in forma impersonale (dovendo ritenersi affetta, pertanto, tale notifica dal vizio di nullità)”. Alla stregua di tale principio, il R., preso atto del vizio di forma della prima notificazione, avrebbe dovuto procedere – secondo l’odierna ricorrente – o ad una nuova notifica personale all’amministratore della San Pancrazio ex art. 140 c.p.c., ovvero ad una notifica impersonale alla società ex art. 145 c.c., irrilevante essendo, nella specie, la notificazione successivamente effettuata in forza dell’ordinanza del 12 ottobre 2010, essendosi il termine perentorio già consumato.

Analogo vizio inficerebbe la sentenza della Corte di Appello, la quale, nell’addebitare ad un errore dell’ufficiale postale la necessità della rinnovazione della notifica, poi autorizzata all’udienza del 12 ottobre 2010, non avrebbe tenuto conto che il termine entro il quale il R. avrebbe potuto autonomamente rinnovare l’incombente era molto ampio “cinque mesi), coincidendo con la celebrazione proprio di tale udienza, sicchè là sua inerzia non potrebbe ritenersi scusabile a norma dell’art. 153 c.p.c., comma 2. D’altra parte, poichè il vizio di notificazione è insanabile – secondo la ricorrente – quando sia eseguita in un luogo o presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt’altro soggetto assolutamente estraneo al destinatario e all’atto da notificare” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2016, n. 9394), integrarebbe un “un evidente “error in procedendo”” l’avvenuta “concessione di un ulteriore termine perentorio per rinotifica dell’atto integrativo, a fronte di una già intervenuta decadenza”.

3.2. Il secondo motivo ipotizza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di prescrizione ex art. 2903 c.c.”.

Sul presupposto che la curatela dovesse ritenersi subentrata nella posizione dell'(OMISSIS), si era dedotto, in appello, che alla data del subentro (13 giugno 2016) dovesse ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2903 c.c., risalendo la trascrizione dell’atto dispositivo oggetto dell’esperita “actio pauliana” al 31 marzo 2009.

Su tale eccezione, tuttavia, la Corte meneghina avrebbe “omesso qualsivoglia pronuncia, così realizzando la tipica ipotesi di “error in procedendo””.

3.2. Infine, il terzo motivo ipotizza – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 345 c.p.c., nonchè per mancata valutazione della L. Fall., art. 69-bis”.

Si censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe riconosciuto la facoltà della curatela di subentrare nella posizione del singolo creditore procedente (nella specie, il R.), non limitatamente allo specifico credito da esso azionato, ma all’intera massa dei crediti del fallimento.

4. La curatela del fallimento dell'(OMISSIS) ha non solo resistito, con controricorso, alla descritta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto, ma ha anche proposto ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

4.1. In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, si sottolinea come la prima notificazione, alla società San Pancrazio, fosse stata effettuata ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 sicchè la stessa deve ritenersi perfezionata dalla data di ritiro del piego, avvenuta ad opera di tale Stefano Somaini, come attestato dall’ufficiale postale, con indicazione del nominativo a stampatello. Nè, in senso contrario, potrebbe farsi valere la circostanza della mancata indicazione della data di ritiro, giacchè, in questo caso, fa fede il bollo di spedizione, secondo quanto previsto dal citato art. 8. In ogni caso, anche a voler considerare che l’odierna ricorrente ha contestato – con querela di falso – le risultanze dell’avviso attestante il ritiro del plico (sebbene, sottolinea la curatela fallimentare, allo scopo di far accertare una circostanza, in realtà, del tutto pacifica, ovvero che colui che procedette al ritiro non era il legale rappresentante della San Pancrazio, ovvero S.P.), troverebbe applicazione il principio secondo cui la inesistenza o falsità della firma del delegato al ritiro, o della delega stessa, non incide sul perfezionamento della notificazione, da ritenere avvenuta al momento in cui risulti decorso il termine di giacenza (è richiamata Cass. Sez. Lav., sent. 19 febbraio 2013, n. 4070).

Quanto al secondo motivo di ricorso, la curatela fallimentare non senza previamente rilevare come l’eccezione di prescrizione non sarebbe stata, in realtà, neppure sollevata – evidenzia come la sentenza impugnata le abbia riconosciuto il diritto a subentrare al creditore procedente nell’esercizio dell’azione revocatoria, assumendone la stessa posizione, anche agli effetti della prescrizione del diritto, sicchè la Corte territoriale avrebbe deciso la controversia conformemente ai precedenti della giurisprudenza di legittimità, donde l’inammissibilità del motivo ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1).

Infine, in relazione al terzo motivo di ricorso, la controricorrente sottolinea di aver fatto valere il credito di Euro 62.650,00.

4.2. Quanto, invece, al ricorso incidentale, esso denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in riferimento all’art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia sulla domanda, da essa controricorrente proposta, per la declaratoria di inefficacia della compravendita anche nei confronti della massa fallimentare, chiedendosi a questa Corte di annullare “in parte qua” la sentenza impugnata e di decidere nel merito.

5. Hanno presentato memoria entrambe le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso principale va rigettato.

6.1. Il primo motivo non è fondato, sebbene la decisione della Corte territoriale va corretta, a norma dell’art. 384 c.p.c., u.c.

6.1.1. Sul punto deve muoversi dalla constatazione che diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente – non può ritenersi valida la prima notificazione alla società Immobiliare San Pancrazio, ovvero quella effettuata in esecuzione della (iniziale) ordinanza di integrazione del contraddittorio, datata 20 aprile 2010.

La notificazione, come si è visto, era indirizzata “impersonalmente” alla società, non recando il nominativo del suo legale rappresentante, ciò che impediva all’ufficiale postale (diversamente, come detto, da quanto sostenuto dalla odierna controricorrente) di procedere a norma della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2.

Invero, questa Corte, di recente, ha affrontato proprio “il seguente problema di diritto: se procedendosi a notificare a mezzo posta un atto ad una società, nei casi in cui non sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante, dinanzi all’impossibilità di poterlo consegnare presso la sede legale della società per l’assenza di persone che possano riceverlo e poichè l’atto non specifica le generalità ed i “recapiti” del legale rappresentante della società destinataria, l’ufficiale notificatore possa operare nei confronti di quest’ultima ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 ossia attraverso il deposito della copia presso l’Ufficio postale, l’affissione dell’avviso del deposito in una busta chiusa e sigillata alla porta dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, con l’invio della notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 16 marzo 2018, n. 6654, Rv. 64813801).

Nel dare risposta a tale interrogativo, questa Corte – pur affermando che “è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede, a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, con la precisazione che, laddove l’art. 145 c.p.c., comma 3, consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c.” – ha, nondimeno, subordinato la validità della notificazione alla condizione che “si proceda nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente e non già nei confronti dell’ente impersonale”, pervenendo, così, alla conclusione che la circostanza “il creditore istante non avesse indicato nell’atto da notificare la persona del legale rappresentante (…) imponeva di non applicare l’art. 145 c.p.c., comma 3, di guisa che la notificazione (…), nella assenza di soggetti abilitati, non poteva perfezionarsi mediante deposito del piego presso l’ufficio postale e con la immissione dell’avviso confermato dalla spedizione della raccomandata” (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 6654 del 2018, cit.).

6.1.2. Nondimeno, se è corretto – sulla base di tali considerazioni – il rilievo dell’odierna ricorrente circa l’invalidità di tale notificazione, a ritenere, comunque, integrato il contraddittorio nei confronti della società San Pancrazio soccorre la seconda ordinanza del Tribunale bustese, ovvero quella del 12 ottobre 2010.

Infatti, va data, qui, continuità al principio già affermato, in passato, da questa Corte (ma ripreso, come si dirà, anche in tempi più recenti), secondo cui, “qualora l’ordine di integrazione del contraddittorio nella fase di primo grado del processo, sia stato dalla parte eseguito nel termine fissato, con la consegna in tempo utile all’ufficiale giudiziario degli esemplari dell’atto da notificare, la eventuale nullità della notificazione dell’atto di integrazione, non rende inesistente o nulla la integrazione e non produce quindi la estinzione del processo”, sicchè “il giudice che riscontri un vzio della notificazione o la mancanza di essa”, pur in difetto di costituzione del litisconsorte necessario, “non può dichiarare l’estinzione del processo ma deve fissare un termine perentorio per rinnovare la notificazione” (Cass. Sez. 2, sent. 24 marzo 1971, n. 844, Rv. 350701-01).

Si tratta, come anticipato, di un principio che è stato già applicato da questa Corte, ripetutamente, con riferimento all’atto impugnazione, proposto nell’ambito di giudizi a pluralità di parti necessarie, essendosi affermato che “in tema di integrazione del contraddittorio in cause caratterizzate da litisconsorzio necessario, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto di integrazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine perentorio, purchè la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 23 dicembre 2011, n. 28640, Rv. 620545-01; in senso analogo già Cass. Sez. 2, ord. 23 luglio 2004, n. 13920, Rv. 574952-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2001, n. 4986, Rv. 54555101; Cass. Sez. 2, sent. 27 luglio 1999, n. 8122, Rv. 528990-01; Cass. Sez. Un., sent. 15 novembre 1997, n. 1018, Rv. 509934-01), nonchè alla stessa integrazione del contraddittorio – come nella presente ipotesi – ordinata in primo grado, quando “effettuata nel termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell’indirizzo del destinatario” (Cass. Sez. 6-3, ord. 28 novembre 2014, n. 25307, Rv. 633491- 01).

6.2. Il secondo motivo, del pari, non è fondato.

6.2.1. Opera, infatti, il principio secondo cui nel “giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, qualora sopravvenga il fallimento di questi, il curatore può subentrare nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., art. 66, accettando la causa nello stato in cui si trova, sicchè trattandosi di azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, per un verso, la prescrizione decorre anche nei confronti della curatela, ai sensi dell’art. 2903 c.c., dalla data dell’atto impugnato, per l’altro, l’interruzione della prescrizione ad opera di uno dei creditori, cui sia subentrato il curatore ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2018, n. 17544, Rv. 649659-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2015, n. 5586, Rv. 634903-01; Cass. Sez. 1, sent. 28 maggio 2011, n. 12513, Rv. 608240-01).

6.3. Neppure il terzo motivo del ricorso principale è fondato.

6.3.1. Poichè dalla sentenza impugnata risulta, chiaramente, che il subentro della curatela è avvenuto per l’importo oggetto del credito di Euro 62.650,00, già posto dal R. a fondamento della propria iniziativa ex art. 2901 c.c., la doglianza proposta dalla ricorrente principale è destituita di fondamento.

Va, infatti, qui ribadito il principio – richiamato dalla controricorrente curatela – secondo cui “il curatore che, in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., art. 66, intenda subentrare nell’azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per fare dichiarare inopponibile, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicchè l’esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, nè, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c., comma 1, poichè, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex art. 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell’intera massa dei creditori” (Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2016, n. 614, Rv. 63826401; in senso conforme, Cass. Sez. 1, ord. 28 maggio 2018, n. 13306, Rv. 649160-01).

7. Fondato è, invece, il ricorso incidentale.

7.1. Invero, la Corte milanese si è limitata a riconoscere la “legittimazione”, L. Fall., ex art. 66, della curatela del fallimento della società (OMISSIS), senza, però, che al rigetto dell’appello della San Pancrazio seguisse – come sarebbe stato necessario in virtù del “subentro” della curatela nella posizione del R. – la declaratoria di inefficacia, verso di essa, dell’atto dispositivo già oggetto dell’esperita “actio pauliana”.

Ricorre, dunque, l’omissione di pronuncia – peraltro, correttamente prospettata, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – e che tale “error in procedendo” vada corretto direttamente questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda alinea.

Infatti, per evitare un passaggio inutile (visto che la Corte milanese non dovrebbe fare altro che ribadire tale inefficacia, non essendovi contestazione sulla ricorrenza dei presupposti dell’azione revocatoria), trova, qui, applicazione il principio secondo cui la “Corte di Cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel caso di violazione o falsa applicazione non solo di norme sostanziali ma anche di norme processuali” (Cass. Sez. 5, ord. 20 ottobre 2017, n. 24866, Rv. 645974-01), soluzione prospettata allorchè “non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto” (così, con riferimento ad una nullità della decisione per vizio meramente procedurale, Cass. Sez. 5, ord. 31 ottobre 2018, n. 27837, Rv. 651411-01).

8. All’accoglimento del ricorso incidentale e alla cassazione, in relazione, della sentenza impugnata, segue, dunque, la decisione nel merito, non richiedendo essa ulteriori accertamenti di fatto, sicchè l’atto di compravendita del 15 marzo 2009, con il quale la società Sipre S.r.l., poi divenuta (OMISSIS) S.r.l., trasferiva alla società San Pancrazio la proprietà dell’immobile sito nel Comune di (OMISSIS), va dichiarato inefficace, ex art. 2901 c.c., anche nei confronti della curatela del fallimento della predetta (OMISSIS).

9. Le spese del giudizio di appello vanno liquidate secondo quanto già disposto dalla Corte territoriale, ovvero condannando la società Immobiliare San Pancrazio S.r.l. a rifonderle alla predetta curatela, nella misura di Euro 4.250,00, oltre IVA e CPA. Del pari, anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente principale sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassando, in relazione, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inefficacia dell’atto di compravendita immobiliare del 15 marzo 2009, sopra meglio identificato, anche nei confronti della curatela del fallimento della società (OMISSIS) S.r.l., condannando la società Immobiliare San Pancrazio S.r.l. a rifondere alla predetta curatela le spese del giudizio di appello, che liquida nella misura di Euro 4.250,00, oltre IVA e CPA;

condanna, altresì, la società Immobiliare San Pancrazio S.r.l. a rifondere alla predetta curatela le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.800,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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