Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22869 del 09/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 746-2016 proposto da:

FDA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 4, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE SACRA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

HILTI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. R.G. 10696/2014 del TRIBUNALE di MONZA del

27/11/2015, depositata il 30/11 /2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La F.D.A. s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Monza in data 30.11.2015, n. 2978 del 2015, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di Hilti Italia s.p.a., dichiarato l’incompetenza territoriale del tribunale adito “in favore del Tribunale di Tivoli ovvero del Tribunale di Roma” e concesso alle parti termini di mesi tre per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Tivoli, sulla base della eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’opponente e della adesione a detta eccezione di incompetenza effettuata dall’opposta, ritenuta non rinunciabile stante l’intervenuta conclusione dell’accordo tra le parti sul punto.

Assume di aver proposto opposizione a decreto ingiuntivo e di aver in quella sede eccepito l’incompetenza del giudice di Monza per essere competente il Tribunale di Milano e, solo in subordine, per essere competenti Tivoli o Roma.

Puntualizza che, costituendosi tardivamente, la opposta Hilti depositava alcuni documenti volti ad attestare la presenza di una clausola derogativa in favore del Tribunale di Milano ed in sede di conclusioni concludeva nel senso della competenza territoriale del Tribunale di Milano e in subordine per la competenza territoriale di Tivoli o Roma.

Nelle note autorizzate depositate prima della udienza di precisazione delle conclusioni, l’odierna ricorrente rinunciava espressamente alla propria eccezione di incompetenza territoriale insistendo per la decisione nel merito.

Il Tribunale di Monza provvedeva come sopra, spogliandosi della causa in favore del Tribunale di Tivoli sull’assunto che lo stesso fosse stato indicato concordemente dalle parti come territorialmente competente, assumendo che, una volta formatosi l’accordo sulla competenza territoriale, fosse irrinunciabile l’eccezione di incompetenza territoriale in precedenza formulata da una delle parti.

Sostiene la ricorrente che in realtà non si sarebbe formato alcun accordo volto ad indicare concordemente il giudice dinanzi al quale far proseguire il giudizio, in quanto ciascuna della parti avrebbe indicato giudici diversi.

Il procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto dell’istanza, evidenziando che, al di là dei formalismi volti a distinguere tra aderire all’eccezione e aderire all’indicazione del giudice indicato dall’altra parte come competente, bene ha fatto il giudice a giro a ritenere irrilevante la successiva rinuncia sul presupposto della irretrattabilità della eccezione una volta formatosi l’accordo endoprocessuale risolutorio della questione sulla competenza.

Il ricorso va accolto.

Si concorda in linea di principio sulla affermazione del P.G. secondo la quale una volta formatosi l’accordo endoprocessuale le parti abbiano perso la loro facoltà di modificare sul punto le rispettive posizioni, e quindi anche la facoltà di rinunciare all’eccezione di incompetenza, sulla base dei principi generali in tema di formazione dell’accordo, di natura recettizia degli atti e di inefficacia della revoca della proposta pervenuta dopo la formazione dell’accordo (v. in questo senso Cass. n. 5817 del 2016).

E tuttavia, esaminando gli atti, deve escludersi che tra le parti, che hanno formulato le rispettive conclusioni sul punto della competenza territoriale nei termini sopra indicati, si fosse formato un accordo volto concordemente a designare il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Tivoli, a fronte del quale il giudice non avrebbe potuto e dovuto fare altro che rimettersi alla volontà delle parti cancellando la causa dal proprio ruolo (rimanendo irrilevanti eventuali ripensamenti successivi alla formazione di tale accordo).

Nel caso di specie, il giudice ha valorizzato, nel decidere sulla competenza all’interno delle varie e discordanti indicazioni di competenza territoriale fornite dalle parti, e senza tener conto alcuno dell’ordine in cui le stesse erano state formulate, le uniche due coincidenti, ritenendo che, per il solo fatto che le due parti avessero, tra le varie opzioni, indicato come territorialmente competente lo stesso giudice, si fosse formato un accordo sulla competenza territoriale disponibile.

Deve affermarsi, al contrario, che può ritenersi sussistente un accordo endoprocessuale sulla competenza territoriale disponibile, atto a radicare la competenza del giudice concordemente indicato qualora le parti riassumano la causa dinanzi a questi nel termine di tre mesi dalla cancellazione dal ruolo, qualora vi sia una manifestazione espressa delle parti interpretabile inequivocamente nel senso di una scelta concorde e consapevole delle parti di indirizzarsi a proseguire il giudizio presso un diverso ufficio giudiziario, individuato di comune accordo, mentre non è sufficiente, a questo scopo, che nell’eccepire entrambe l’incompetenza del giudice adito e nell’indicare il giudice ritenuto competente sotto i vari alternativi profili di legge, le parti abbiano fornito una o più di indicazioni materialmente e fortuitamente coincidenti.

In accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Monza, che deciderà anche sulle spese di questa fase del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Monza.

Si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente – non soccombente – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA