Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22868 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 19/04/2017, dep.29/09/2017),  n. 22868

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16513/2012 R.G. proposto da:

R.A., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco

Falzone, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Angeloni 4, presso

lo studio del difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e sul ricorso iscritto al n. 16513/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

R.A., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco

Falzone, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Angeloni 4, presso

lo studio del difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 22/17/11, depositata il 17 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria (Ctr), che ha confermato la sentenza di primo grado in relazione a un avviso di accertamento emesso, per l’anno di imposta 2004, a seguito di indagini finanziarie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il ricorso per cassazione è proposto sulla base di due motivi, il primo dei quali deduce un error in procedendo, per non avere la Ctr dichiarato la nullità della sentenza di primo grado;

– la ragione di nullità è identificata nella mancata comunicazione del decreto con il quale era stata fissata l’udienza di discussione avanti alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria;

– la violazione è negata dalla controricorrente;

– il motivo non può essere accolto, posto che il vizio procedurale dedotto non rientra fra quei casi tassativi che, ai sensi del D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 59, giustificano il rifacimento del primo giudizio;

– conseguentemente, la Ctr, pur se avesse riscontrato il vizio procedurale dedotto, non avrebbe dovuto fare altro che decidere nel merito, così come di fatto è avvenuto;

– il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, propongono sotto angoli visuali diversi la questione dei costi, riconosciuti dalla Ctr senza tuttavia indicare in che percentuale il riconoscimento era avvenuto;

– le censure interferiscono con il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, che con unico motivo, ha censurato la sentenza per violazione di legge proprio su questo punto: per avere la Ctr riconosciuto, a fronte di maggiori ricavi accertati a seguito di indagini finanziarie, l’obbligo dell’Ufficio di tenere conto di una percentuale di costi presunti;

– il motivo di ricorso incidentale è fondato;

– secondo l’orientamento di questa Suprema Corte, soltanto in caso di accertamento induttivo puro, il D.P.R. n. 600 del 1963, ex art. 39, comma 2, il Fisco deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione, mentre in ipotesi di accertamento analitico o analitico presuntivo (come le indagini bancarie) è il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l’esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi (Cass. n. 25317/2014; n. 20679/2014);

– l’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale;

– pertanto la sentenza va cassata in relazione all’unico motivo di ricorso incidentale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, questa Corte può decidere nel merito, rigettando il ricorso iniziale del contribuente, con compensazione delle spese del giudizio di merito.

PQM

 

rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso del contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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