Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22868 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 13/09/2019), n.22868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24144-2017 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI, 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI,

rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELE D’ELIA, GIUSEPPE DE

SARIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAVA, in persona del Sindaco in carica Avv. I.D.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CESARIO DI COMITE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza – su riuniti giudizi – del 9/3/2017 la Corte d’Appello di Lecce, in accoglimento del gravame interposto dal Comune di Sava e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib. Taranto 8/2/2011, ha rigettato la domanda nei confronti del medesimo proposta dalla sig. M.V. di risarcimento dei danni subiti dal locale immobile di proprietà nonchè dai beni ivi “allogati” – in conseguenza di “straripamento di vicino invaso artificiale realizzato dal Comune di Sava, asseritamente per “cattiva manutenzione dell’invaso”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Sava.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 e il 2 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2043 e 2051 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia “totalmente obliterato le conclusioni e la decisione del tribunale di Taranto sul solo presupposto che la consulenza tecnica di parte non contenesse elementi veritieri in ordine alla dinamica degli eventi produttivi del danno e rimanesse, tra l’altro, carente sul piano della stessa riconducibilità dell’evento al danno”, negando l'”efficienza causale del medesimo… limitandosi a contraddire le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, sovvertendole sul piano fattuale per giustificare l’accoglimento del gravame proposto dal Comune di Sava”.

Lamenta che l'”iter logico giuridico sviluppato dal Giudicante in grado di appello non è… condivisibile, stante la contraddittorietà delle motivazioni sottese alla decisione”.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “ricorso ex art. 702 bis c.p.c.”, all'”istruzione preventiva”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, all'”appello autonomo” di controparte, alla “consulenza tecnica di parte”, alla CTU, alla “difesa della sig.ra M.V. in entrambi i gradi di appello”, all'”ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi” di controparte) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata sei nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Va per altro verso sottolineato come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà della motivazione o l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Con particolare riferimento al 3 motivo, va ulteriormente posto in rilievo come la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza fatto corretta applicazione dei poteri ad essa al riguardo spettanti, l’unico limite della violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v. Cass., 30/6/2014, n. 14765; Cass., 6/10/2011, n. 20457; Cass., 16/6/2011, n. 13229), sicchè il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è al riguardo pertanto limitato ad accertare che come nella specie tale principio non risulti violato.

Esula pertanto da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (v. Cass., 11/1/2008, n. 406, e, conformemente Cass., 1/12/2009, n. 25270; Cass., 22/7/2009, n. 17145).

Orbene, nella specie l’odierna ricorrente è risultata soccombente all’esito del giudizio di merito, e ciononostante la corte di merito ha, nel corretto esercizio dei propri poteri e dandone congrua motivazione, disposto compensazione integrale inter partes delle spese di entrambi i gradi in applicazione dell’art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis, ponendo viceversa in via definitiva quelle di CTU a carico dell’odierna ricorrente (“L’evidente peculiarità della fattispecie, in una alla oggettiva incertezza del quadro probatorio iniziale – anche alla luce di assolutamente non condivisibili conclusioni del C.T.U. (per gli esposti motivi) e di mancanza della necessaria chiarezza, in ordine all’effettivo stato dei luoghi all’epoca dell’accadimento conducono a ritenere congrua la compensazione integrale inter partes delle spese di entrambi i gradi in applicazione dell’art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis”.

Va al riguardo altresì precisato che l’art. 92 c.p.c. non rimane d’altro canto violato dal giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, come nella specie ponga a carico dell’attore le spese della consulenza tecnica, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione è stata parziale (v. Cass., 19/5/1979, n. 2885).

Emerge evidente, a tale stregua, come l’odierna ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti invero,una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Itas Mutua (già Itas s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.800,00, di cui Euro 6.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Itas Mutua (già Itas s.p.a.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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