Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22868 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 09/11/2016), n.22868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13942/2015 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 8, presso lo studio

dell’avvocato GUGLIELMO FRIGENTI (Uffici dell’Avvocatura Comunale)

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la

rappresenta e difende giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23544/2014 del TRIBUNALE di ROMA del

18/11/2014, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Mauro Longo difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” G.P. impugnava una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di alcune sanzioni amministrative relative a violazione del codice della strada.

Il Giudice di pace di Roma accoglieva il ricorso, compensando le spese.

Il G. proponeva appello sulla sola compensazione delle spese.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 23544 del 2014, depositata il 25.11.2014, rigettava l’appello disponendo la compensazione delle spese del grado di appello.

Il G. propone due motivi di ricorso per cassazione, cui resistono Equitalia Sud s.p.a. e Roma capitale con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

Il ricorrente, con il primo motivo, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., laddove il giudice di appello ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Il motivo è palesemente infondato.

Puntualizzato che oggetto del ricorso è la sola sentenza di secondo grado, e non anche la motivazione della sentenza di primo grado sul punto della compensazione, il G. è risultato soccombente in appello.

In tema di liquidazione delle spese di giudizio il vizio di violazione di legge potrebbe essere validamente invocato soltanto ove le stesse fossero state poste in tutto o in parte a carico della parte vittoriosa e non anche in caso di compensazione (tra le altre, in questo senso Cass. n. 15317 del 2013).

A ciò si aggiunga che egli, in quanto soccombente in appello, non è legittimato a dolersi della decisione del giudice di appello di compensare le spese di lite non avendovi interesse, in quanto la decisione di decisione è a lui più favorevole rispetto all’applicazione dell’ordinario criterio della soccombenza.

Del tutto inammissibile è poi il secondo motivo, con il quale la parte si duole della omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto fa riferimento ad una più ampia nozione di vizio di motivazione non più vigente nel momento in cui il ricorso è stato depositato.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, all’interno della quale si sono esaminate anche le argomentazioni contenute nella memoria di parte ricorrente, ha ritenuto di condividere appieno i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese, in favore della controricorrente, in complessivi Euro 918,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre

2016

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